Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4564 del 27/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4564 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 11312-2016 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARTI\ 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO,
SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI;

– ricorrente contro
CHIRIVINO ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OVIDIO, 20, presso lo studio dell’avvocato LUCA DI PAOLO, che
la rappresenta e difende;

– controrícorrente nonché contro

Data pubblicazione: 27/02/2018

DEL BURGO RICCARDO, DEL BURGO DENISE;

– intimati avverso la sentenza n. 1254/2015 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO, emessa il 14/10/2015;

partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
rilevato che:
I. la Corte d’appello di Salerno confeiniava la sentenza del
Tribunale di Vallo della Lucania che aveva accertato il diritto di
Chirivino Anna, Del Burgo Riccardo e Del Burgo Denise, quali eredi
di Del Burgo Claudio, ad ottenere la rivalutazione contributiva per
essere stato il de cnius esposto ad amianto ex art. 13 della legge n. 257
del 1992 per il periodo dall’1/12/75 al 31/10/1994;
2. per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, a
fondamento del quale deduce come unico motivo la violazione
dell’articolo 112 del codice di procedura civile per omessa pronuncia
sul motivo d’appello a mezzo del quale era stata denunciata l’
intervenuta decadenza di cui all’articolo 47 del d.p.r. 30 aprile 1970 n.
79. Riferisce l’Inps che il termine di decadenza triennale per proporre
l’azione giudiziaria previsto dalla richiamata disposizione alla data in
cui è stato depositato il ricorso (18/9/2012) era già scaduto,
considerato che la prestazione era stata richiesta all’Inps in sede
amministrativa in data 5/2/2007;
3. Chirivino Anna ha resistito con controricorso, mentre Del
Burgo Riccardo e Del Burgo Denise sono rimasti intimati;
4. il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
Considerato che:
Ric. 2016 n. 11312 sez. ML – ud. 19-12-2017
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

1. il ricorso è fondato.
La Corte d’appello era tenuta ad esaminare l’eccezione di
decadenza, non ostandovi il fatto, valorizzato dalla parte
controricorrente, che la domanda fosse finalizzata ad accertare
l’esposizione ad amianto a fini meramente contributivi, alla luce della

del d.p.r. n. 639 del 1970, nel testo di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. n.
384 del 1992, conv. con modif. in legge n. 438 del 1992, che sanziona
la mancata proposizione, entro i previsti tel iiini dell’azione giudiziaria
,

diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, per
l’ampio riferimento fatto alle “controversie in materia di trattamenti
pensionistici”, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in
discussione l’acquisizione dei diritto a pensione ovvero la
determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella
previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza
dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale,
all’evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della
contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto
dalla legge n.257 del 1992, art. 13, comma 8 (v. Cass.
n. 12087 del 16/05/2017, n. 7934 del 04/04/2014);
2. non esimeva poi dall’esame dell’eccezione la circostanza che
essa fosse stata proposta solo in grado d’appello, essendo l’istituto
rimasto contumace in primo grado. E difatti, questa Corte ha chiarito

(ex multis v. da ultimo Cass. del 29/02/2016 n. 3990) che la decadenza
prevista dall’art. 47 citato è dettata a protezione dell’interesse pubblico
alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l’erogazione
di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità
delle parti, è rilevabile d’ufficio – salvo il limite del giudicato – in ogni

Ric. 2016 ti. 11312 sez. ML – ud. 19-12-2017
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consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’art. 47

stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente,
dall’istituto previdenziale;
3. il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con
rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che dovrà procedere a nuovo
esame, effettuando la valutazione omessa;

spese del presente giudizio.

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per
la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte
d’appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.12.2017
Adriana Doronzo, Presidente

4. al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle

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