Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4564 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1950/2010 proposto da:

F.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo studio dell’avvocato BUCCELLATO

FAUSTO, rappresentato e difeso dall’avvocato SACINO Andrea, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MODEL’S LOOK DI COMUNE STEFANIA & C. AS (OMISSIS) in persona del

suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ROIATE 7, presso lo studio dell’avvocato BARBUTO ANNA,

rappresentata e difesa dagli avvocati DE STASIO Anna, DI MAIO

PASQUALE, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

SANTANDER CONSUMER BANK SPA (già Finconsumo Banca SpA per

intervenuto cambio della denominazione sociale) in persona del

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avv. ENRICO DE CRESCENZO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3152/2009 del TRIBUNALE di BARI del 20.10.09,

depositata il 22/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Andrea Sacino che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. F.N. ha proposto ricorso per cassazione contro la Model’s Look di Comune Stefania & G. s.a.s. e la Santander Consumer Bank s.p.a. avverso la sentenza del 22 ottobre 2009, con la quale il Tribunale di Bari, provvedendo sull’appello da lui proposto ha parzialmente riformato la sentenza resa in primo grado dal Giudice di Pace di Bari, dichiarando inefficace il contratto stipulato fra il ricorrente e la Model’s Look e rigettando la domanda di risarcimento danni nei suoi confronti, nonchè confermando la sentenza di primo grado quanto al rigetto della domanda di accertamento dell’inefficacia di altro contratto stipulato fra il ricorrente e la Santander a motivo del suo collegamento con il contratto stipulato con la Model’s Look e quanto all’accoglimento della domanda riconvenzionale della Santander volta ad ottenere il pagamento della prestazione pecuniaria dedotta in contratto.

Al ricorso, che prospetta due motivi afferenti alle statuizioni relative alla domanda del F. contro la Santader, hanno resistito con separati controricorsi entrambe le intimate.

p. 2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“(…) 3. – Esso, infatti, appare inammissibile per violazione del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto entrambi i motivi si fondano: a) sul contenuto di documenti (i contratti rispettivamente stipulati con le intimate) dei quali non si indica nè la sede in cui erano stati prodotti nelle fasi di merito, nè – soprattutto – se e dove siano stati prodotti in questa sede di legittimità, anche agli effetti della previsione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in modo da poter essere esaminati dalla Corte anche nel loro complessivo contenuto, sia per riscontrare la conformità delle parti talora riprodotte nel ricorso, sia per apprezzarne il significato nell’economia complessiva dei documenti;

b) sul contenuto di atti processuali (le comparse di risposta delle due intimate), dei quali parimenti non si indica se e dove – anche agli effetti dell’art. 369 citato – siano stati prodotti e siano, dunque, esaminabili per il duplice riscontro indicato sub a) in questa sede di legittimità.

Al riguardo, la causa di inammissibilità di cui all’art. 366, n. 6, che rappresenta il precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienza già presente anteriormente al D.Lgs. n. 40 del 2006, deriva dalla carenza del requisito della specificità, di cui è indispensabile amminicolo quanto indicato sub a) e b: si vedano, al riguardo, per i documenti, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; Cass. (ord.) n. 22303 del 2008; Cass. sez. un. n. 7161 del 2010, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto;

tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento;

e) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso; per gli atti processuali, Cass. n. 4201 del 2010 e, in precedenza, fra tante, Cass. n. 26266 del 2008.

Il ricorso sembra, dunque, doversi dichiarare inammissibile”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali parte ricorrente muove rilievi che non sono in alcun modo idonei a superarle, perchè svolti senza considerare l’effettivo contenuto della giurisprudenza richiamata dalla relazione.

Infatti, nella memoria si vorrebbe, quanto ai documenti, che l’onere di specifica indicazione si debba considerare assolto per effetto della combinazione fra la precisazione alla pagina 29 del ricorso, dopo le conclusioni, circa la produzione “del fascicolo di parte relativo al giudizio di secondo grado” e la circostanza che nell’esposizione del fatto nel ricorso si sarebbe evinto “chiaramente ed inequivocabilmente” che, in quanto il Giudice di Pace in primo grado si era pronunciato sul loro contenuto, i documenti risultavano prodotti nel fascicolo depositato presso la cancelleria di quel giudice.

Questa argomentazione evidenzia che parte ricorrente non ha percepito il significato della giurisprudenza (consolidata) richiamata dalla relazione, perchè, per un verso non considera che essa esige che l’indicazione del modo e della sede di deposito del documento nel giudizio di merito sia fatta specificamente e che, dunque, non possa bastare che dall’esposizione del fatto si percepisca genericamente che i documenti erano stati depositati nel giudizio di merito, e, per altro verso, reputa sufficiente che nella sede di legittimità, sia pure dopo avere fornito l’indicazione specifica (il che il ricorrente non ha fatto) circa la produzione nella fase di merito, si faccia un generico riferimento alla produzione del fascicolo di parte perchè si comprenda che il documento è presente in quel fascicolo in sede di legittimità. Nella specie parte ricorrente non ha indicato come sarebbe avvenuta la produzione dei documenti in primo grado, dove i documenti in quel grado vennero inseriti, dove furono prodotti in secondo grado e dove sarebbero esaminabili, se prodotti, in questa sede. La generica indicazione della produzione del fascicolo di parte del giudizio di secondo grado in tale situazione appare del tutto priva di significato. Tra l’altro, ammesso che i documenti prodotti in primo grado fossero stati inseriti nel fascicolo di parte del giudizio di primo grado (sempre se facoltativamente formato), non si dice se esso venne prodotto in appello, mentre, se i documenti vennero inseriti nel fascicolo d’ufficio (siccome prevede dell’art. 320 c.p.c., u.c., in ragione del fatto che davanti al giudice di pace non è prevista la formazione di un fascicolo di parte, che è solo facoltativa), vi rimasero fino alla fine del giudizio e se e come pervennero in appello, se del caso essendo rimasti nel fascicolo d’ufficio del giudice onorario ed essendo stato esso, in ipotesi, acquisito al fascicolo d’ufficio del Tribunale.

Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine alla pretesa della memoria che un’indicazione specifica delle comparse di risposta delle parti avversarie si coglierebbe implicitamente nel senso che si sarebbe fare riferimento ai fascicoli di primo grado di dette parti.

Il Collegio sottolinea che la giurisprudenza sull’art. 366 c.p.c., n. 6, è nel contempo ispirata: a) sia dalla mancanza nel processo di cassazione di una fase istruttoria, che preveda interlocuzioni con le parti, per chiedere ad essi chiarimenti sulle loro allegazioni e che, dunque, esige che esse siano svolte in modo da non comportare l’esigenza di chiarimenti e di escludere che la Corte debba procedere ad integrarle sulla base di una soggettiva ricerca negli atti; b) sia dall’esigenza, funzionale al principio costituzionale della durata ragionevole del processo, di evitare che la Corte debba attardarsi a ricercare gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.

p. 3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

p. 4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore di ciascuna delle parti resistenti.

La giurisprudenza della Corte sul requisito dell’art. 366, n. 6 è ormai risalente e fra l’altro nient’altro rappresenta se non la riconduzione del principio di autosufficienza, esistente anteriormente, alla novità normativa di detto articolo, introdotto dalla riforma del D.Lgs. n. 40 del 2006. Non v’è, dunque, ragione per compensare le spese, come invoca parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alle resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore di ciascuna in Euro ottocento, di cui duecento per esborsi, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA