Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4564 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24046-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CARRINO VETRI SRL IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3184/21/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 06/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.Con sentenza n. 3184/21/18 depositata in data 6 aprile 2018 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 277/2/17 della Commissione tributaria provinciale di Benevento, avente ad oggetto una cartella di pagamento IVA 2013, emessa a seguito di controllo formale su modello unico società di capitali presentato da Carri-no Vetri Srl in liquidazione, ammessa al concordato preventivo, relativo all’anno di imposta 2013 da cui risultavano non effettuati versamenti periodici, acconto e saldo IVA relativi all’anno di imposta, e contenente, oltre alle sanzioni corrispondenti, anche ulteriori somme dovute all’Agente della Riscossione a titolo di aggio;

2 La CTR condivideva la decisione del giudice di primo grado, ritenendo che la cartella alterasse la par condicio creditorum, senza che vi fosse la necessità nè il fondato timore della perdita del credito, in violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1.

3 Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo un unico motivo; la contribuente non si è difesa, restando intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con un unico motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, artt. 167 e 168 L. Fall., per aver la CTR ritenuta preclusa la possibilità in capo all’Agenzia di emettere cartella di pagamento in presenza di concordato preventivo e delle violazioni riscontrate.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Oggetto del presente giudizio è la cartella di pagamento emessa per omessi versamenti periodici di acconto e saldo Iva con riferimento all’anno di imposta 2013 nei confronti della soc. Carrino Vetri srl, ammessa alla procedura di concordato preventivo il 21.4.2016. Secondo quanto affermato dalla CTR nell’impugnata sentenza la presentazione della domanda di concordato preventivo comporta la cristallizzazione del debito tributario e l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo da parte dall’amministrazione finanziaria delle somme per mancato versamento degli importi dovuti; tale conclusione sarebbe imposta dall’impossibilità per qualunque creditore, compresa l’amministrazione finanziaria, non solo di agire in executivis nei confronti dell’impresa in concordato preventivo ma anche di procedere all’accertamento del proprio credito in quanto “nella procedura di concordato preventivo è il debitore che, a norma dell’art. 161 L. fall. con il ricorso, presente l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione “.

2.2 Orbene se è vero che ai sensi dell’art. 168 L. fall. dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo i creditori per titolo o causa anteriore non possono sotto pena di nullità iniziare o proseguire azioni esecutive nessuna norma impedisce all’Amministrazione Finanziaria, dopo l’apertura della procedura concorsuale, il compimento delle operazioni di accertamento di un debito tributario concorsuale (non oggetto di preventivo accertamento) ai fini della partecipazione del suddetto credito alla ripartizione prevista dalla proposta concordataria.

2.3 Sul punto si è recentemente pronunciato questa Corte affermando che” la apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa nè rispetto all’accertamento del credito tributario mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, nè rispetto alla irrogazione di sanzione pecuniaria e accessori, maturati sino alla apertura della procedura concorsuale” (cfr. Cass. nr 9440/2019).

Ciò in quanto se con l’apertura del concorso l’Amministrazione viene a perdere ogni possibilità di agire ai fini esattivi contro il debitore, al pari di ogni altro creditore, la stessa, sotto il profilo del diritto sostanziale, non perde le proprie prerogative in ordine all’attività di verifica del rapporto giuridico d’imposta.

L’ente impositore, in pendenza della procedura di concordato preventivo, può esercitare – dunque avviare, proseguire e concludere – i propri poteri accertativi nei confronti del contribuente.

2.4 Nella fattispecie la cartella esattoriale, emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non è funzionale all’esecuzione a natura accertativa in quanto l’iscrizione a ruolo, e la conseguente notifica della cartella, costituiscono il primo atto attraverso il quale la volontà impositiva dell’Amministrazione finanziaria viene portata a conoscenza del contribuente.

3. Il ricorso va, quindi, accolto con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che provvederà anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte

Accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che provvederà anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 21 febbraio 2020

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