Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4564 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/02/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 19/02/2021), n.4564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27908-2017 proposto da:

M.T., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLA SORAGNI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 491/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/05/2017R.G.N. 134/2016; udita la relazione della

causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2020 dal Consigliere

Dott. CAVALLARO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VALERIA MARRA per delega verbale Avvocato PAOLA

SORAGNI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 17.5.2015, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da M.T. avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare all’INPS i contributi previdenziali dovuti sul maggior reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate con atto successivamente annullato dalla Commissione Tributaria Regionale.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che il carattere autonomo della pretesa dell’INPS rispetto a quella di natura tributaria valesse ad escludere che l’annullamento dell’una si riverberasse necessariamente sull’altra e, muovendo – come già il primo giudice – dalla natura presuntiva dei c.d. studi di settore, ha concluso che gravasse sul lavoratore autonomo la prova del minor reddito, convenendo con la sentenza impugnata che detta prova, nel caso di specie, non era stata raggiunta, in considerazione della genericità del contenuto delle prova testimoniale assunta.

Avverso tali statuizioni M.T. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura. L’INPS e S.C.C.I. s.p.a. sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte di merito riconosciuto il fondamento della pretesa contributiva dell’INPS nonostante che l’accertamento di maggior reddito che ne costituiva il presupposto fosse stato annullato dal giudice tributario.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis e art. 62-sexies, comma 3, (conv. con L. n. 427 del 1993), e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che, avendo gli studi di settore posti a fondamento dell’accertamento tributario valore di presunzioni semplici circa il maggior reddito percepito, fosse suo onere dare prova anche presuntiva contraria.

Con il terzo motivo, il ricorrente si duole di omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio in relazione alla documentazione prodotta agli atti e attestante la sua effettiva situazione reddituale.

Detto che tale ultimo motivo è manifestamente inammissibile, ostandovi in specie, il divieto di cui all’art. 348-ter c.p.c., u.c., i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte, e sono infondati.

Questa Corte ha da tempo escluso che tra il giudizio tributario concernente la pretesa impositiva correlata all’accertamento di un maggior reddito e il giudizio avente ad oggetto i contributi previdenziali su di esso dovuti sussista un rapporto di pregiudizialità necessaria, ancorchè siano fondati entrambi sullo stesso accertamento unificato dell’Agenzia delle Entrate: trattasi infatti non solo di cause pendenti tra soggetti diversi, ma relative a rapporti giuridici differenti, per modo che tra di esse può a tutto concedere ravvisarsi una pregiudizialità logica, che per sua natura non può dar luogo ad alcun contrasto di giudicati (così, tra le più recenti, Cass. n. 12996 del 2018 e Cass. S.U. n. 19523 del 2018).

Se dunque del tutto correttamente la Corte di merito ha escluso che l’esito del giudizio davanti al giudice tributario dovesse di per sè condizionare l’esito del giudizio davanti al giudice ordinario, non esistendo nel nostro ordinamento alcuna “pregiudiziale tributaria” del tipo di quella propugnata da parte ricorrente, non meno correttamente ha affermato che, avendo gli studi di settore valore presuntivo circa il maggior reddito percepito dal contribuente, era onere dell’odierno ricorrente darne prova contraria: è infatti parimenti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui dalla portata presuntiva dell’accertamento tributario deriva la necessità che lo stesso venga resistito dal contribuente che intenda evitarne il consolidamento mediante prova contraria (Cass. n. 21541 del 2019).

Il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo le parti intimate svolto in questa sede attività difensiva.

Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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