Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4563 del 27/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4563 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 11302-2016 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONAI_E DELLA PREVIDENZA
SO (1 AI ,E, in persona del legale rappresentante, elettivamente
dm-mediato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRAI E DEI EISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO
TRIOLO, VINCENZO STUMPO;

– ricorrente contro
ABBRESCIA MARGHERITA;

– intimata avverso la sentenza n. 2970/2015 della CORTE D’APPELLO di
BARI, depositata il 9/11/2015;

Data pubblicazione: 27/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
rilevato che:
1. la Corte d’appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale
della stessa sede che aveva condannato l’Inps a corrispondere a

2009 per n. 53 giornate, oltre accessori;
2. per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, a
sostegno del quale deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio e lamenta che la Corte territoriale abbia ignorato che l’Inps
aveva allegato e provato, sia con la memoria di costituzione di primo
grado che in appello, di avere già corrisposto alla controparte il
trattamento di disoccupazione oggetto di causa, calcolandolo sulla base
dei dati retributivi riportati nelle dichiarazioni trimestrali inviate dai
datori di lavoro, con la sola esclusione del T.F.R.;
3. Margherita Abbrescia è rimasta intimata, mentre l’Inps ha
depositato anche memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c.;
3. il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
Considerato che:
1. il ricorso è fondato.
Dagli atti di causa come trascritti dall’Inps, si evince che con il
ricorso in appello l’istituto aveva rappresentato l’erroneità della
sentenza di primo grado in quanto l’importo ivi ritenuto come dovuto
era stato già corrisposto, ed allegato l’elaborato contabile dal quale
emergevano gli estremi del pagamento.
Su tale circostanza la Corte non si è pronunciata, limitandosi ad
affermare in sentenza che “l’Inps non ha provato di avere pagato
l’indennità” per il 2009, senza valutare in alcun modo la produzione,
Ric. 2016 n. 11302 sez. ML – ud. 19-12-2017
-2-

Margherita Abbrescia l’indennità di disoccupazione agricola per l’anno

neppure per confutarne l’efficacia probatoria (efficacia che, a
determinate condizioni, è stata invece affermata da questa Corte, v.
Cass. n. 25251 del 27/11/2014, che ha ritenuto raggiunta la prova
dell’estinzione satisfattiva del debito dell’INPS sulla base della mancata
contestazione da parte dell’assicurato e della compiuta indicazione dei

7. il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con
rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che dovrà
procedere a nuovo esame, effettuando la valutazione omessa;
8. al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle
spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la
regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte
d’appello di Bari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.12.2017

dati del versamento da parte dell’Istituto previdenziale );

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