Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4563 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.E. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CICERONE 60, presso lo studio dell’avvocato PREVITI STEFANO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE PINO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IL GAZZETTINO SPA ((OMISSIS)) in persona del suo Amministratore

Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGOSTINO DE PRETIS

N. 86, presso lo studio dell’Avvocato CAVASOLA PIETRO che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19836/2009 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 30/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. F.E. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, comma 13, avverso la sentenza del 30 settembre 2009, con la quale il Tribunale di Roma ha provveduto sul ricorso da lui proposto contro la s.p.a.. Il (OMISSIS) – in relazione alla pubblicazione sul quotidiano cartaceo ” (OMISSIS)” e sulla sua versione on line di un articolo nel quale si dava notizia della sua sottoposizione ad una visita medica specialistica presso l’Ospedale di (OMISSIS) – per ottenere, sul presupposto che si fosse trattato di illecito trattamento, nell’esercizio della professione giornalistica, di dati personali sensibili relativi alla sua salute, la condanna di detta società al risarcimento de danno morale in Euro 100.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonchè l’inibitoria all’utilizzazione dei dati stessi ai sensi dell’art. 11, comma 2, del citato D.Lgs. Al ricorso, che prospetta due motivi, ha resistito con controricorso la società intimata.

p. 2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“… 3. – Il primo motivo appare inammissibile.

Con esso si deduce “nullità del procedimento per omissione di pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)”, sotto il profilo che il Tribunale non si sarebbe pronunciato, nemmeno implicitamente, in alcun modo sulla domanda di inibitoria della controparte all’ulteriore trattamento dei dati personali di cui si tratta.

Ora, nella parte dedicata all’esposizione sommaria del fatto, sia agli effetti del rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 3, sia agli effetti del rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, si sono riprodotte le conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio davanti al Tribunale e tale atto è stato – anche agli effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – prodotto. Il riscontro dell’allegazione con cui si è riprodotto il passo delle dette conclusioni nel ricorso evidenzia che effettivamente la domanda di inibitoria venne formulata.

Tuttavia, nella sentenza ad essa non si dedica alcun riferimento nè nella brevissima premessa relativa allo svolgimento processuale, nè nella parte motivazionale. La circostanza che nella premessa si faccia riferimento al “chiesto” del qui ricorrente esclusivamente individuandolo come avente ad oggetto il risarcimento del danno, esclude, d’altro canto, ogni possibilità di ipotizzare che il Tribunale abbia potuto provvedere sull’inibitoria provvedendo implicitamente sulla domanda risarcitoria, cioè rigettarla per effetto del rigetto di quella. L’assenza di riferimenti all’inibitoria palesa che il Tribunale ha incentrato la propria decisione solo sulla domanda risarcitoria.

Tuttavia, l’attività illustrativa del motivo appare inidonea ad evidenziare in astratto il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di cui trattasi.

Invero, quando si propone, in una controversia disciplinata, come quella in esame, con un unico grado di merito, motivo di ricorso per cassazione con il quale si lamenta l’omessa pronuncia su una delle domande proposte (ma non diversamente dovrebbe dirsi se l’omissione riguardi un’eccezione), poichè il dovere del giudice di merito di decidere su quella domanda (od eccezione) si correla al momento della precisazione delle conclusioni ed in essa la parte può anche aver abbandonato una domanda, espressamente o non riproponendola nelle conclusioni formulate (il che, ove fosse avvenuto implicherebbe che il giudice, presone atto, dovrebbe dichiararne l’infondatezza, proprio in ragione dell’abbandono), si deve ritenere che l’attività di illustrazione del motivo di omessa pronuncia non possa concretarsi nella sola deduzione che la domanda era stata proposta con l’atto introduttivo del giudizio, ma implichi necessariamente la precisazione che la domanda era stata mantenuta ferma in sede di precisazione delle conclusioni oppure che a tale udienza non si era presenziato, onde erano rimaste ferme (e dovevano essere decise) le conclusioni prese nell’atto introduttivo. La carenza di tale indicazione induce, infatti, dubbio sulla sussistenza in astratto dell’interesse ad impugnare l’omessa pronuncia, perchè l’omissione del giudice potrebbe non avere danneggiato il ricorrente, il quale, se avesse abbandonato la domanda non avrebbe ricevuto pregiudizio dal suo mancato rigetto, posto che egli stesso l’aveva determinato. La mancanza di una sicura prospettazione di detto interesse in astratto si risolve in una inidoneità del motivo a rappresentare effettivamente l’ingiustizia della sentenza impugnata dal punto di vista del ricorrente e, quindi, So rende inidoneo al raggiungimento dello scopo proprio di ogni motivo di impugnazione, che e quello di prospettare una critica alla sentenza impugnata che interessi la posizione dell’esercente il diritto di impugnazione.

Nè sembra potersi ritenere che pretendere una simile attività dal ricorrente in cassazione risulti eccessivo e che l’eventuale evidenziazione dell’abbandono della domanda in sede di precisazione delle conclusioni debba qualificarsi come una controeccezione da sollevarsi dalla controparte, che resista in cassazione. Una simile qualificazione, non considera che nel processo di impugnazione ciò che si domanda al giudice dell’impugnazione, secondo la tecnica propria del tipo di giudizio cui l’impugnazione appartiene, proprio per il fatto che si risolve in una critica alla decisione quale atto che ha definito il processo nel grado precedente fino dove esso si era svolto, è necessario che sia evidenziato, come fatto costitutivo della domanda in modo tale da evidenziare l’errore della sentenza impugnata. E, poichè, tale errore, se c’è, è stato compiuto da essa con riferimento al risultato dello svolgimento processuale che ad essa ha portato, appare giustificato che chi impugna debba assolvere all’onere di evidenziarlo nell’atto di impugnazione facendosi carico completamente dell’attività assertiva che in astratto dimostri l’errore e non limitandosi a riferire soltanto del momento iniziale del processo, cioè della domanda.

In una logica come quella prospettata Cass. n. 5087 del 2010 ha recentemente affermato che “la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice d’appello sarebbe incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi pronunciato su un motivo di appello o comunque su una conclusione formulata nell’atto di appello, è tenuta, ai fini della astratta idoneità del motivo ad assolvere all’attività assertiva finalizzata all’individuazione della detta violazione, a precisare che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello. In mancanza, il motivo è inidoneo al raggiungimento dello scopo di individuare la detta violazione e per ciò solo va ritenuto inammissibile”.

Il primo motivo sembra, dunque, doversi dichiarare inammissibile.

4. – Ove, peraltro, il Collegio non condividesse quanto rilevato al punto precedente e reputasse il motivo esaminabile, esso apparirebbe manifestamente fondato, perchè, come s’è detto, l’omissione di pronuncia dovrebbe reputarsi sussistente. La sentenza impugnata dovrebbe essere, pertanto, cassata limitatamente all’omessa pronuncia sulla domanda in questione.

5. – Con il secondo motivo si deduce “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

Vi si censura la motivazione della sentenza impugnata là dove, pur qualificando come illecito trattamento di dati sensibili la notizia fornita nell’articolo giornalistico di cui trattasi sulla visita cui si era sottoposto il ricorrente, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno morale assumendo che “manca la prova in giudizio dell’esistenza del danno non patrimoniale in concreto subito; danno non ravvisarle nella condotta illecita in sè nè presumibile nella specie giacchè in concreto dedotto, peraltro, nella mera preoccupazione ingenerata dalla notizia nel circoscritto ambito professionale o relazionale del ricorrente”.

La critica a tale motivazione viene svolta richiamando i capitoli di prova articolati nel ricorso e riproposti nelle note autorizzate all’udienza del 1 aprile 2009 e sostenendo che tali capitoli, che vengono riprodotti (ed afferiscono i primi due al fatto che un avvocato amica del F., dopo la pubblicazione dell’articolo, l’aveva contattato palesandogli che nel trevigiano si era diffusa “la voce della visita medica” e per sincerarsi della sue condizioni di salute; il terzo alla via preoccupazione che si era diffusa fra i componenti della redazione del TG4 sulle condizioni di salute del ricorrente), sarebbero stati rituali ed erano volti a dimostrare direttamente “non già lo stato di ansia e sofferenza psicologica del ricorrente, che altrimenti si sarebbe chiesto al teste di esprimere una inammissibile valutazione, sebbene il clima di ansia e preoccupazione determinatosi a seguito della diffusione della notizia da cui, poter dedurre, eventualmente, in via presuntiva, la sofferenza morale soggettiva del ricorrente costretto a fornire spiegazioni continue ed a rincuorare amici e collaboratori di lavoro seriamente preoccupati per la notizia per cui egli sarebbe versato in gravi condizioni di salute”.

Su questa premessa si sostiene che “non ammettendo le dette prove, il Tribunale ha impedito al ricorrente di dimostrare un fatto decisivo della controversia, rappresentato, appunto dal danno-conseguenza lamentato e ciò omettendo di considerare che “la mera preoccupazione ingenerata dalla notizia nel circoscritto ambito professionale o relazionale” non era il danno allegato bensì il fatto secondario da cui poi desumere in via presuntiva la condizione di sofferenza soggettiva”. Si assume, poi, che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che nello stesso articolo giornalistico si riferiva che il ricorrente aveva richiesto la “massima discrezione” alla direzione generale dell’ASL di riferimento dell’Ospedale di Vittorio Veneto, “con ciò evidenziando l’estrema preoccupazione a che la circostanza non trapelasse”.

6. – Il motivo è inammissibile perchè è privo di aderenza alla motivazione della sentenza impugnata. Quest’ultima ha svolto un giudizio in iure in ordine alla mancanza della prova del danno non patrimoniale escludendo che esso potesse identificarsi con la “mera preoccupazione ingenerata dalla notizia nel circoscritto ambito professionale o relazionale del ricorrente” e dicendo che questo era il danno “in concreto dedotto”, cioè allegato dal F.. Poichè la sentenza assume che il ricorrente aveva così identificato ed allegato il danno, il ricorrente doveva svolgere la sua censura adducendo che, invece, il danno da lui allegato era quello la cui dimostrazione ipotizza ora che si sarebbe dovuta desumere per presunzione dall’eventuale conferma delle circostanze capitolate come prova testimoniale e dal riferimento nello stesso articolo alla “massima discrezione”. Ma una simile censura implicava la deduzione che nella propria domanda il danno non patrimoniale era stato identificato in questo senso dal ricorrente (e che solo la sua dimostrazione era stata affidata alle circostanze capitolate ed all’elemento risultante dall’articolo giornalistico). Viceversa, nel ricorso non si dice che la domanda era stata formulata in tal senso, il che, essendo l’allegazione del danno, o meglio delle circostanze di fatto idoneo ad evidenziarlo, fatto costituivo della domanda e non, come si dice nel ricorso, fatto cd. secondario, era imposto al ricorrente quale elemento di individuazione del diritto risarcitorio fatto valere.

Ne consegue che la ratio decidendi della sentenza impugnata, siccome basata sull’avere il ricorrente dedotto come danno una situazione non qualificabile come tale, non risulta criticata efficacemente, perchè si pretende che essa sarebbe potuta emergere per implicazione presuntiva dal risultato delle prove testimoniali e dallo stesso contenuto dell’articolo, pur non essendo stata allegata o comunque senza dimostrare nell’illustrazione del motivo che era stata allegata con la proposizione della domanda (sull’onere di allegazione del danno non patrimoniale si veda Cass. sez. un. n. 16972 del 2008 e n. 8677 del 2009).

Il secondo motivo dovrebbe, dunque, dichiararsi inammissibile.

7. – A questo punto, si osserva che, ove l’esito del primo motivo fosse per il Collegio la sua fondatezza, ricorrerebbero le condizioni per la decisione nel merito, senza bisogno di rinvio, perchè all’omessa pronuncia potrebbe rimediare la Corte pronunciando direttamente l’inibitoria. Infatti, la sentenza impugnata ha accertato il carattere illecito del trattamento ed il punto non è stato censurato (cosa che avrebbe potuto fare la resistente con ricorso incidentale), onde è coperto da giudicato interno. Ora, accertato il carattere illecito del trattamento, consegue ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. automaticamente l’inibitoria.”.

p. 2. Il Collegio non condivide le conclusioni della relazione sulla inammissibilità di entrambi i motivi e ritiene che il ricorso sia manifestamente fondato quanto ad entrambi i motivi, il che consente di deciderlo in questa sede, perchè la decisione deve comunque avvenire alla stregua dell’art. 375 c.p.c., n. 5, cui fa riferimento il primo comma dell’art. 380 bis c.p.c..

Queste le ragioni.

p. 2.1. Il dissenso quanto al rilievo di inammissibilità sul primo motivo si esprime nel senso che, essendo ciò che è in concreto avvenuto al momento della precisazione delle conclusioni una variabile, atteso che dipende dall’atteggiamento della parte secondo le ipotesi formulare dalla relazione, non sembra possibile pretendere che il ricorrente in cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza si debba spingere a precisare quale tra le ipotesi possibili si è verificata, cioè quella del mantenimento dell’onere decisorio.

Ciò tanto più perchè l’ipotesi opposta, cioè che la domanda sia stata abbandonata e che, dunque, la sentenza abbia omesso di pronunciare su di essa per rigettarla, integrerebbe comunque un’omissione di pronuncia e l’insussistenza dell’interesse a vederla sanzionata da parte del ricorrente si paleserebbe solo successivamente alla constatazione del vizio, che esisterebbe, ma apparirebbe indeducibile dal ricorrente per carenza di interesse come ragione giustificativa della cassazione della sentenza solo a posteriori, cioè all’esito dello scrutinio del ricorso. In sostanza, solo verificando d’ufficio o su sollecitazione della controparte il concreto svolgimento processuale la Corte potrebbe percepire che la domanda in realtà risultava abbandonata e che la sentenza ha omesso sì di pronunciare su di essa, ma il ricorrente non ha ricevuto danno, perchè il giudice di merito gliela avrebbe dovuto rigettare.

Il primo motivo dev’essere, dunque, accolto e la sentenza cassata sul punto in cui non ha deciso sulla domanda di inibitoria.

p. 2.2. Quanto al secondo motivo la memoria non si preoccupa, per la verità, di replicare effettivamente ai rilievi svolti nella relazione al punto 6, perchè pretende di criticarli: a) tralasciando del tutto di considerare il loro punto di partenza, cioè quanto si afferma nella seconda proposizione del detto punto 6, circa il giudizio in iure espresso dalla sentenza con riferimento a quanto a dire della stessa il ricorrente aveva allegato come danno; b) omettendo qualsiasi considerazione sul rilievo della relazione in ordine alla identificazione del danno nella proposizione della domanda; c) confondendo l’abbandono della domanda con la rinuncia agli atti del giudizio.

Il Collegio, tuttavia, rileva che il ragionamento articolato nella relazione non appare condivisibile riguardo ad un elemento decisivo che la sorregge.

Esso è rappresentato dall’asserzione che la censura svolta con il secondo motivo non sarebbe stata svolta adducendo, per un verso che il danno allegato dal F. era quello la cui dimostrazione egli ipotizza che si sarebbe dovuta desumere per presunzione dall’eventuale conferma delle circostanze capitolate come prova testimoniale e dal riferimento nello stesso articolo alla richiesta di “massima discrezione” e, per altro verso, che una simile censura implicava la deduzione che nella propria domanda il danno non patrimoniale era stato identificato in questo senso dal ricorrente (e che solo la sua dimostrazione era stata affidata alle circostanze capitolate ed all’elemento risultante dall’articolo giornalistico).

Il Collegio, in particolare, osserva che la suddetta asserzione della relazione non trova conferma nel ricorso, giacchè: a) alla pagina sei di esso si enuncia che nel ricorso introduttivo della causa di merito era stato chiesto il risarcimento del danno morale, inteso quale sofferenza e disagio con i quali, nel periodo successivo alla pubblicazione della notizia, il F. si sarebbe trovato a convivere nell’ambiente di vita e di lavoro; b) alla pagina nove si ribadisce che il ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno morale soggettivo articolando i capitoli di prova di cui trattasi.

Entrambi gli assunti delle citate pagine – quello sub a) per il suo stesso tenore espresso, quello sub b) perchè, inteso sia alla luce dell’asserzione sub a) sia in base al significato della nozione di danno morale soggettivo (che non può che essere riferito al F.), non può che essere inteso come volto a sostenere che il danno allegato era il patema arrecato al F. e non le preoccupazioni dei terzi di cui si dice nei capitoli probatori – sono sufficienti ad intendere la critica svolta con il secondo motivo come diretta a censurare la motivazione della sentenza impugnata proprio nel punto in cui ha sostenuto – peraltro con estrema lapidarietà – che il danno in concreto dedotto dal F. sarebbe stato rappresentato dalla mera preoccupazione ingenerata dalla notizia nel circoscritto ambito professionale o relazionale del ricorrente e, quindi, desumendone – sempre lapidariamente e questa volta per implicito – la conclusione che tanto non integrava danno in iure.

Ne consegue che il secondo motivo è pertinente alla motivazione della sentenza impugnata ed inoltre, evidenziandosi dal ricorso introduttivo del giudizio di merito la conferma di quanto allegato nel ricorso, cioè che effettivamente il F. aveva lamentato il danno nei termini di cui s’è detto e non in quelli supposti dalla sentenza impugnata, si configura il vizio di motivazione della sentenza impugnata che, sul punto di quello che il ricorrente aveva allegato come danno, è in contrasto con il tenore dell’atto introduttivo del giudizio. Con la conseguenza che la valutazione implicita in ture di insussistenza del danno, essendo stato esso male identificato rispetto a quanto allegato, risulta di riflesso fallace.

Il Collegio rileva, inoltre, che il vizio motivazionale appare decisivo senza bisogno che la Corte debba prendere posizione sul se i fatti capitolati a prova testimoniale, secondo nozioni logiche di comune esperienza, possono risultare, ove confermati ed alla luce del tenore delle dichiarazioni rese dai testi, astrattamente idonei a consentire, come invoca il ricorrente, l’eventuale svolgimento di ragionamenti presuntivi che possano portare alla dimostrazione del danno non patrimoniale, inteso secondo gli insegnamenti delle Sezioni Unite di cui alle pronunce richiamate nella relazione.

Invero – avendo la sentenza impugnata omesso ogni considerazione sui capitoli di prova testimoniale ed essendosi limitata ad argomentare erroneamente, cioè individuandolo in modo diverso da quello allegato, circa il danno lamentato, ed avendone escluso la configurabilità sulla base di tale erronea individuazione – la Corte non deve compiere alcun apprezzamento sul punto.

Competerà al giudice di merito procedere alla valutazione di ammissibilità dei capitoli probatori ed all’esito dell’eventuale ammissione e dell’espletamento della prova, formulare il relativo giudizio idoneità del risultato probatorio a consentire la dimostrazione per presunzioni dell’effettiva esistenza di un danno non patrimoniale nel senso allegato dal ricorrente. Ciò sempre alla luce degli insegnamenti della citata giurisprudenza in ordine al riscontro probatorio necessario anche per il danno non patrimoniale.

3. Dovendosi cassare la sentenza anche in accoglimento del secondo motivo il Collegio non ritiene opportuno far luogo a decisione sul merito quanto al primo motivo, atteso che sarebbe da pronunciare una decisione sul merito parziale. Il giudice di merito, dunque, dovrà decidere anche sull’istanza di inibitoria.

La sentenza è, dunque cassata con rinvio quanto ad entrambi i motivi.

Il giudice di rinvio si designa nel Tribunale di Roma, che deciderà in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA