Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4563 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.22/02/2017),  n. 4563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27454-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TRASFIV SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 92/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 16/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli

scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 92 del 16 aprile 2012 la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente TRASFIV s.p.a. avverso l’avviso di pagamento emesso per recupero crediti di imposta per accisa su gasolio per autotrazioni.

1.1. I giudici di appello sostenevano, per quanto ancora qui di interesse, che la notificazione dell’atto impositivo doveva ritenersi inesistente in quanto effettuato dall’Ufficio finanziario a mezzo posta in busta chiusa anzichè in plico sigillato, come prescrive la L. n. 800 del 1982, art. 14 e senza il rispetto delle modalità prescritte dall’art. 3 della citata legge, ovverosia mediante apposizione sulla busta, da effettuarsi a cura dell’ufficiale notificatore, oltre all’indicazione del destinatario, anche del numero del registro cronologico, della sottoscrizione del soggetto notificante e del sigillo dell’ufficio.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non replica l’intimata.

3. Il Collegio ha deliberato la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso perchè non correttamente notificato, il che rende superfluo l’esame dell’unico motivo di ricorso con cui è stata dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 800 del 1982, artt. 3 e 14.

Nella relata di notifica redatta in data 27 novembre 2012 l’ufficiale giudiziario ha dato atto di non aver potuto provvedere alla notifica del ricorso in quanto la società risultava “sconosciuta all’indirizzo indicato”, specificando che “il nominativo, allo stato attuale, non figura sul citofono nè sulle cassette postali in stabile privo di portiere” e che non ha “trovato persone in grado di fornire notizie utili”.

Non risulta che la ricorrente, come era suo onere, abbia provveduto a rinnovare la notifica nei confronti della società intimata tempestivamente e comunque non oltre il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 14594 del 2016).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile in quanto la notificazione, pure in assenza di una espressa previsione, è, nella giurisdizione civile contenziosa, requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione poichè soltanto con la notificazione si instaura il rapporto processuale, presupposto per l’esercizio dell’attività giurisdizionale (in termini, Cass. Sez. U., n. 12925 del 2015).

Non vi è ragione di provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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