Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4563 del 22/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4563 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 15452-2011 proposto da:
TURCO PER L’ARREDAMENTO SRL 016226520785 in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO OJETTI 114, presso lo studio dell’avvocato
CAPUTO FRANCESCO A., rappresentata e difesa dall’avvocato BARBA GREGORIO, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587 in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati ENRICO MITTONI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO,
giusta procura speciale in calce al controricorso;

controri corrente

avverso la sentenza n. 737/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 25.3.2010, depositata
1’8.6.2010;
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Data pubblicazione: 22/02/2013

R G. n. /5452/11
Ucl. 13.12.2012

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. ANTONIO MANNA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Francesco Fodaro (per delega avv. Gregorio Barba) che si riporta ai

udito per il controricorrente l’Avvocato Carla D’Aloisio che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE CORASANITI che si riporta alla
relazione scritta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 e.p.c. ha depositato la seguente relazione ai sensi
degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
“I- Con sentenza 25.3. – 8.6.10 la Corte d’appello di Catanzaro rigettava il gravame interposto da Turco
per l’arredamento Sr.!. contro la sentenza 30.11. — 13.12.05 con cui il Tribunale di Cosenza aveva respinto
l’opposizione al decreto ingiuntivo notificato dall’INPS nei confronti di detta società, decreto ingiuntivo
avente ad oggetto contributi omessi, somme aggiuntive ed interessi.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Turco per l’arredamento S.r.l.
2.1. – Resiste con controricorso
3. – Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.l. n.
510/96 convertito in legge n. 608/96, e successive modifiche, nonché motivazione illogica ed insufficiente
per non avere la Corte territoriale considerato che la stipula d’un contratto di riallineamento aveva avuto
efficacia regolarizzante e sanante delle pregresse omissioni contributive.
3.1. – Con il secondo tnotivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., atteso
che la fondatezza dell’opposizione avrebbe dovuto escludere la condanna alle spese.
4. – Il primo motivo di ricorso è manifestamente infbndato perché basato su un’eccezione nuova sollevata
solo in appello in violazione dell’art. 437 c.p.e., nonostante che l’asserita stipula del contratto di
riallineamento fosse avvenuta, secondo le stesse &legazioni della società ricorrente, il 10.10.2000, vale a
dire nel corso del giudizio di primo grado (instaurato fin dal 1998).
4.1. – Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo, essendo la condanna alle spese
consequenziale, proprio ex art. 91 c.p.c., al rigetto dell’appello.
5. – Per tutto quanto sopra considerato, si

PROPONE
la decisione del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 n. 5 c.p.c.”.

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motivi del ricorso e chiede l’ammissibilità del ricorso;

R. G. n. 15452/11
Ud. 13.12.2012

Il – Ritiene il Collegio di non condividere la proposta del relatore, non già per le ragioni svolte nella
memoria depositata ex art. 378 c.p.c. dalla società ricorrente – il problema che qui interessa non risiede
nell’irretrattabilità o non dell’acquisizione del documento comprovante il contratto di riallineamento bensì

rrNps

impugnato con ricorso incidentale la statuizione di ammissibilità dell’eccezione che si

colloca a monte di tale produzione documentale, statuizione implicita nel momento in cui i giudici d’appello
hanno affrontato nel merito – e non in rito — la questione, sollevata solo in secondo grado, relativa
all’efficacia regolarizzante e sanante delle pregresse omissioni contributive ad opera di detto contratto.
Il Collegio è ben consapevole della diffusa giurisprudenza di questa S.C. secondo cui, ancorché se del
caso condizionato, il ricorso incidentale è precluso – per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. – alla parte
totalmente vittoriosa nel precedente grado, mancando il necessario presupposto della soccombenza e non
potendo, quindi, essere proposto dalla parte che nel giudizio di appello sia risultata completamente vittoriosa,
parte che (sempre alla stregua dell’indirizzo in questa sede non condiviso) non ha l’onere di riproporre le
domande e le eccezioni non accolte o non scrutinate dal giudice d’appello, poiché in difetto di una norma
che, per il giudizio di legittimità, fissi una regola analoga a quella contenuta nell’art. 346 c.p.c., l’eventuale
accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che esse siano riesaminate in sede di giudizio di
rinvio (cfr., e pluribus, Cass. Sez. III 25.5.10 n. 12728; Cass. Sez. III 10.12.09 n. 25821; Cass. Sez. I
18.10.06 n. 22346).
Del pari è conscio dell’ulteriore giurisprudenza di questa S.C. che, in caso di assorbimento cd. improprio
derivante dall’applicazione del criterio della ragione più liquida (che ricorre quando una domanda sia
rigettata in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo, tale da rendere vano esaminare tutte le
altre), nega che la parte vittoriosa abbia l’onere di proporre ricorso incidentale sulla questione assorbita,
perché tale assorbimento non implica il formarsi di giudicato implicito (cfr., da ultimo, Cass. 9.10.12 n.
17219 e Cass. 16.5.12 n. 7663).
Nondimeno, ad avviso del Collegio il rigetto nel merito d’una eccezione presuppone sempre la positiva
(sebbene implicita) delibazione della questione pregiudiziale della sua arnmissibilità in rito e ciò perché
l’ordine logico delle questioni prevede — appunto – che prima di esaminare nel merito un’eccezione se ne
verifichi la ritualità.
Non osta alla soluzione qui accolta l’affermazione secondo la quale la parte che sia risultata vittoriosa nel
precedente grado non ha interesse ad impugnare, perché — in realtà — essa sulla questione pregiudiziale è

rimasta soccombente, quantunque tale soccombenza non si sia tradotta in un autonomo capo del dispositivo.
Di conseguenza, poiché la sentenza impugnata aveva, sia pure implicitamente, risolto una questione
pregiudiziale in senso sfavorevole alla parte vittoriosa, ossia all’INPS, il ricorso per cassazione della Turco
per l’arredamento S.r.l. imponeva all’istituto previdenziale di proporre a sua volta impugnazione incidentale
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per non avere

R.G. n. 15452/11
Ud. 13.12.2012

per sottoporre al giudizio di questa S.C. la questione dell’inammissibilità, in appello, dell’eccezione
dell’avvenuta stipula d’un contratto di riallineamento (sull’onere della parte vittoriosa di coltivare mediante
ricorso incidentale una questione implicitamente disattesa nel precedente grado di giudizio v., ad esempio,

Una volta ammessa — e non impugnata in via incidentale dall’INPS l’eccezione dell’avvenuta stipula del
contratto di riallineamento, nulla osta a che la relativa questione venga affrontata e risolta a favore della
società ricorrente (contrariamente a quanto statuito dalla Corte territoriale), noto essendo che grazie a tale
tipologia di contratto si può godere del beneficio della sospensione della condizione di corresponsione
dell’ammontare retributivo di cui all’art. 6, comma 9, lett. a) e e), del dl. n. 338 del 1989, convertito nella
legge n. 389 del 1989, ovvero usufruire della successiva sanatoria di cui all’art. 5, comma 2, del d.l. n. 510
del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996.
Ciò è subordinato alla compiuta realizzazione dei presupposti della deroga all’art. I co. 1° di. n. 338/89,
come previsto dall’art. 6 co. 11 0 del medesimo dl. e, poi, confermato dall’art. 5 co. 3 0 d.l. n. 510/96. In altre
parole, il beneficiario, su cui incombono gli oneri di allegazione e prova, è tenuto a dimostrare di avere: 1)
recepito l’accordo provinciale di riallineamento retributivo concluso tra le associazioni imprenditoriali e le
organizzazioni sindacali locali dei lavoratori aderenti o collegate a quelle nazionali di categoria firmatarie del
contratto collettivo; 2) rispettato le forme e i tempi stabiliti dalle indicate disposizioni, programmando il
graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori previsti nei corrispondenti contratti
collettivi; 3) stipulato, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge n. 448/98, gli accordi territoriali ed
aziendali di ricezione, depositandoli nei trenta giorni successivi presso i competenti uffici provinciali del
lavoro e della mobilità ordinaria e presso le sedi provinciali INPS; 4) raggiunto e mantenuto detto
riallineamento (cfr. Cass. 10.3.11 n. 5719).
Si tratta di accertamenti cui dovrà provvedere il giudice del rinvio.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte ricorre il presupposto dell’art. 375 n. 5 c.p.c. per la definizione
camerale del processo.
III – Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio, anche per le spese, alla
Corte d’appello di Salerno.
P. Q. M.

La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.12.2012.

Cass. 28.3.06 n. 6992).

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