Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4563 del 08/03/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4563 Anno 2016
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

lavoro autonomo

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALVATORE Avv. Giancarlo, rappresentato e difeso,

in

forza di procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avv. Romano Vaccarella, con domicilio eletto presso
lo studio di quest’ultimo in Rama, corso Vittorio Emanuele II, n. 269;
– ricorrente contro
CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE, in persona del legale
rappresentante pro

tempore,

rappresentata e difesa, in

forza di procura speciale in calce al controricorso,
dall’Avv. Renato Cicerchia, con domicilio eletto nello
studio dell’Avv. Simona Corvi in Roma, via Scipio Slataper, n. 9;

T
816

controricorrente –

c f4

Data pubblicazione: 08/03/2016

c:r_

avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 838/13
in data 21 ottobre 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 4 febbraio 2016 dal Consigliere relato-

sentito l’Avv. Renato Cicerchia.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 15 aprile 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Il Giudice di pace di Cassino, nel decidere
sull’opposizione proposta dalla Camera di commercio di
Frosinone avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi
confronti, su istanza dell’Avv. Giancarlo Salvatore, ha
dichiarato il diritto di quest’ultimo ad ottenere il pagamento dei compensi professionali in dipendenza di prestazioni concretizzatesi in atti di intervento in procedure esecutive a carico di debitori dell’Ente.
La pronuncia, gravata di appello dalla Camera di commercio, è stata riformata dal Tribunale di Cassino che in
accoglimento della proposta impugnazione, con sentenza
n. 838 del 21 ottobre 2013, ha dichiarato non dovuta la
somma oggetto del decreto monitorio.
Il giudice di merito ha ritenuto la procura generale
conferita all’Avv. Salvatore dall’allora segretario

ge-

nerale della Camera di commercio di Frosinone inidonea a

re Dott. Alberto Giusti;

soddisfare le prescrizioni di legge. Ha segnatamente osservato che la procura de qua, conferita al professionista affinché rappresentasse e difendesse la Camera di
commercio, non individuava con esattezza l’oggetto del

cause di recupero crediti, di talché difettava il necessario collegamento tra la stessa e l’atto di difesa sottoscritto dal difensore.
Per la cassazione di tale sentenza l’Avv. Salvatore ha
proposto ricorso, con atto notificato il 10 dicembre
2014, formulando due motivi.
La Camera di commercio ha resistito con controricorso.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione
degli artt. 16 e 17 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, 1325, 1326 e ss. e 1346 ss. cod. civ., nonché
83 cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, il Tribunale
avrebbe fatto malgoverno della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è ben possibile il perfezionamento
di contratto di patrocinio, in forma scritta, attraverso, da un lato, il rilascio di procura alle liti, generale o speciale, e, dall’altro, la redazione del singolo
atto di difesa sottoscritto dal difensore, e cioè, nello
specifico, degli atti con i quali l’Avv. Salvatore aveva
espletato il mandato professionale ricevuto per il recupero dei crediti della Camera di commercio.

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contratto, essendo genericamente riferita a tutte le

Con il secondo mezzo l’impugnante lamenta nullità della
sentenza e del procedimento, violazione degli artt. 116
e 132 cod. proc. civ., 1325 e 1346 cod. civ. e 83 cod.
proc. civ., ovvero omesso esame di un fatto decisivo per

parti. Il ricorrente critica l’affermazione del giudice
di merito secondo cui la procura non individuava con esattezza l’oggetto del contratto, essendo stata genericamente riferita a tutte le cause di recupero crediti.
I due motivi, che si prestano ad essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, appaiono fondati,
alla luce del precedente specifico di questa Corte rappresentato da Sez. V1-3, 24 febbraio 2015, n. 3721.
Ad avviso del relatore, la doglianza relativa alla omessa considerazione che lo ius postulandi

era stato e-

spressamente conferito anche per “intraprendere azioni
esecutive, intervenire in quelle da altri iniziate e dare loro impulso” e che il Salvatore aveva utilizzato la

il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le

procura proprio per costituirsi in un processo esecutivo, coglie un deficit motivazionale che è ragionevolmente frutto di un corrispondente

deficit nell’iter cogni-

tivo del decidente, il quale ha ritenuto generica la
procura senza valutarne un profilo essenziale sia in astratto, sia, quel che più conta, in concreto, in rela-

obt,

zione, cioè, all’attività difensiva svolta e posta a base della domanda di pagamento.
Il ricorso appare pertanto destinato all’accoglimento,
alla luce del principio di diritto enunciato – in con-

VI-3, 24 febbraio 2015, n. 3721. Infatti, in tema di
contratti della P.A., che devono essere stipulati ad
substantiam per iscritto, il requisito della forma del
contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al
difensore, a mezzo di atto pubblico, di procura generale
alle liti ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., qualora
sia puntualmente fissato l’ambito delle controversie per
le quali opera la procura stessa (nella specie: “tutte
le cause attive e passive promosso e da promuoversi, innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, esclusa la Suprema Corte di cassazione, aventi ad oggetto il solo recupero dei crediti della stessa Camera di commercio mandante”, con espressa autorizzazione, a tal fine, di “in-

troversia tra le stesse parti – dalla citata Cass., Sez.

traprendere azioni esecutive, intervenire in quelle da
altri iniziate e dare loro impulso”). In relazione a tale principio, il giudice del merito sarà chiamato ad esaminare il fatto decisivo costituito dall’idoneità della predetta procura, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza processuale, e dell’atto
difensivo in concreto redatto e sottoscritto dal difen-

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sore, a integrare la proposta e la correlativa accettazione di un contratto di patrocinio tra l’ente pubblico
e il professionista, valido anche sotto il profilo formale.

di consiglio, per esservi accolto».
Letta la memoria di parte controricorrente.
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione

ex art. 380-bis

cod. proc. civ.;
che non ricorrono le ragioni previste dall’art. 374
cod. proc. civ. per la rimessione della causa alle Sezioni Unite, giacché va registrato che, sulla questione
dell’idoneità del rilascio della procura ad lites, quando seguita dall’atto difensivo sottoscritto
dall’avvocato, a sopperire alla formale sottoscrizione
del contratto di patrocinio, sono già intervenute numerose pronunce di questa Corte, tra l’altro in giudizi
tra le stesse parti, che hanno ribadito il principio richiamato nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
(si vedano, tra le tante, Sez. VI-3, 16 aprile 2015, n.
7796; Sez. VI-3, 22 maggio 2015, n. 10674; Sez. VI-3, 25
maggio 2015, n. 10753; Sez. VI-3, 22 luglio 2015, n.
15454; Sez. VI-3, 28 luglio 2015, n. 15925; Sez. VI-2,
28 gennaio 2016, n. 1628);

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Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera

che la memoria non offre argomenti nuovi che giustifichino il discostamento dall’indirizzo consolidato;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la
sentenza impugnata cassata;

Cassino, che la deciderà in persona di diverso magistra-

to;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle
spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,

cassa la sentenza im-

pugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Cassino, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V1-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazio-

che la causa deve essere rinviata al Tribunale di

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