Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4562 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.22/02/2017),  n. 4562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9106-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AVICAUDIO SRL;

– intimato –

Nonchè da:

AVICAUDIO SRL in persona del Curatore fallimentare, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA F. CORRIDONI 23, presso lo studio

dell’avvocato BARBARA BALBONI, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANIELLO GOVETOSA con studio in AVELLINO VIA BELLABONA 102 (avviso

postale ex art. 135) giusta delega a margine;

– controricorso e ricorso incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 555/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 04/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta al ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 555 del 4 novembre 2010, notificata all’Agenzia delle entrate il 1 febbraio 2011, la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente Avicaudio s.r.l., in fallimento, avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2003, effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis recante l’iscrizione a ruolo di una maggiore imposta dovuta per disconoscimento del credito IVA portato in detrazione nel predetto anno di imposta a causa dell’omessa presentazione della dichiarazione relativa alle due annualità precedenti.

1.1. I giudici di appello annullavano la cartella di pagamento impugnata affermando che “il mancato invio della comunicazione (avviso bonario) costituisce motivo di nullità degli atti successivi”.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui replica l’intimata con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.

3. Il Collegio ha deliberato la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’Agenzia ricorrente con l’unico motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta che i giudici di appello, in violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, avevano erroneamente ritenuto obbligatoria la comunicazione dell’esito della liquidazione effettuata a seguito del controllo automatico della dichiarazione dei redditi. Precisavano che tale obbligo era previsto solo nell’ipotesi di controllo formale della dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter nella specie non ricorrente essendo stato effettuato un mero riscontro cartolare dei dati dichiarati dalla contribuente, che non lasciava all’Ufficio finanziario alcun margine di discrezionalità o di interpretazione e che, in ogni caso, l’eventuale inadempimento non era sanzionato a pena di nullità. Deduceva, infine, che nel caso in esame non era neanche applicabile la citata disposizione dello Statuto dei diritti del contribuente in quanto non sussistevano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

2.1. L’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità è dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 (in materia di tributi diretti) nonchè dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3 (in materia di IVA) previsto nelle sole ipotesi in cui dai controlli automatici emergano “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione” oppure dai controlli effettuati dall’Ufficio ai sensi del comma 2-bis (tesi a verificare il tempestivo versamento delle imposte prima della presentazione della dichiarazione) emerga “un’imposta o una maggiore imposta”, avendo la finalità di “evitare la reiterazione di errori e (…) consentire la regolarizzazione degli aspetti formali”. Come più volte ribadito da questa Corte, si tratta di un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento (cfr., ex multis, Cass. n. 13759 e 15832 del 2016; n. 6563 e n. 20431 del 2014; n. 8137 e n. 5329 del 2012; n. 26361 del 2010). Pertanto, in difetto del presupposto della sussistenza di un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione o dell’accertamento di una imposta maggiore o diversa da quella liquidata nella dichiarazione sottoposta a controllo – che non emerge nè dal contenuto della sentenza impugnata nè è stato dedotto dalla ricorrente – alcun invito preventivo a chiarimenti doveva essere inviato alla contribuente dall’amministrazione finanziaria. Peraltro, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 13759 e n. 11292 del 2016 e n. 12023 del 2015), l’omesso invio di tale comunicazione, anche ove dovuta, determina non l’invalidità della cartella ma una mera irregolarità e non preclude al contribuente, una volta ricevuta la notifica della stessa, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, sempre che non si tratti di omessi o tardivi versamenti, perchè in tali ipotesi non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2.

2.2. La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai suesposti principi, è quindi errata in diritto e deve essere emendata.

3. I due motivi di ricorso incidentale vanno, invece, dichiarati inammissibili in quanto la società contribuente ha mosso censure non alla sentenza impugnata, bensì alla cartella di pagamento, deducendone la nullità per omessa motivazione in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e per l’illegittimo disconoscimento del credito IVA portato in compensazione, che è questione su cui recentemente si è pronunciato il massimo consesso di questa Corte con le sentenza n. 17757 e n. 17758 del 2016.

4. All’accoglimento del motivo di ricorso principale consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla CTR della Campania, in diversa composizione, che provvederà a rivalutare la vicenda alla stregua dei principi sopra enunciati.

PQM

La Corte accoglie il motivo di ricorso principale, dichiara l’inammissibilità dei motivi di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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