Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4562 del 22/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4562 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANNA ANTONIO

Data pubblicazione: 22/02/2013

ORDINANZA
sul ricorso 15440-2011 proposto da;
ARENA MARIA RNAMRA28M47F158T, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ARCHIMEDE 120, presso lo studio dell’avvocato MICALI FABIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato MICALI FRANCESCO giusta mandato
speciale a margine del ricorso;

R.G. n. 15440/11
Ud. 13.12.2012

– ricorrente –

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI
CLEMENTINA, MAURO RICCI giusta procura speciale in calce al
controricorso;

– controricorrente
nonchè contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente nonchè contro
MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato avverso la sentenza n. 1230/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del
23/09/2010, depositata il 22/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2012 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MANNA;
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contro

R. O. n. 15440/1 I
Ud. 13.12.2012

udito l’Avvocato Sergio Preden (delega avvocato Pulii Clementina) difensore del
controricorrente che si riporta agli scritti;

osserva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I – Ti consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione
ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
“1- Con sentenza depositata 22.11.10 la Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza n.
4052/04 del Tribunale della stessa sede., condannava l ‘INPS a pagare a Maria Arena l ‘indennità di
accompagnamento a decorrere dal 10.1.05, con totale compensazione delle spese del primo e del
secondo grado di giudizio.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Arena affidandosi ad un solo motivo con cui si
duole del governo delle spese. a suo dire illogicamente motivato dalla Corte territoriale in base
alla parziale soccombenza (quanto a decorrenza del benefici()) e al rilievo che il requisito
sanitario era sorto soltanto successivamente al ricorso introduttivo del giudizio.
2.1. – Resiste con controricorso i ‘INPS,
2.2. – L’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze (anche in contraddittorio del quale si
sono svolti i gradi di merito) non ha svolto attività dif ensiva.
3. — Il ricorso è manifestamente infémdato, avendo l’impugnata sentenza fornito una
giustificazione che appare logica e giustificabile sotto il profilo sia della compensazione per giusti
motivi sia della stessa causale della reciproca soccombenza, qualificazione quest’ultima già
ritenuta da questa Corte Suprema in due precedenti in termini e cioè in Cass. n. 9080/09 e Cas,s. n.
7716/2003, che hanno enunciato il seguente principio, cui va data continuità:
“Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la “soccombenza” costituisce
un’applicazione de/principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che,
col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale)
abbia provocato la necessità del processo; pertanto, con rif erimento alle controversie in materia
di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea

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è presente il P.G. in persona del Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che nulla

R.G. n. 15440/11
Ud. 13.12.2012

a giustificare la compensazione delle spese, sia nell’ipotesi in cui il requisito sanitario sia
sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell’ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato

della prestazione da data anteriore a quella in cui l’anzidetto requisito risulta essersi perfezionato
(ai sensi dell’art. 149 disp. alt. cod. proc. eiv.) per effetto di aggravamento successivo alla
domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale” (ancora in senso conforme cfr.
Cass. n. 19343/2004 e Cass. n. 11997/1997).
Nel caso di specie, la stessa ricorrente ammette che il requisito sanitario è insorto dopo la
domanda amministrativa e il ricorso di primo grado e persino dopo la sentenza di primo grado
(emessa nel 2004. mentre la decorrenza dell ‘indennità di accompagnamento è stata accertata solo
dal 1°105).
Né i termini della questione mutano sol perché nelle proprie conclusioni parte attrice aveva
chiesto il riconoscimento del beneficio dalla data della domanda amministrativa e/o da altra
diversa da accertarsi, poiché ciò non elide l ‘iniziale legittima resistenza in giudizio dell’ente
pubblico fino a quando non si sono radicati gli estremi del predetto requisito sanitario.
4. – Per tutto quanto sopra considerato, si
PROPONE
il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 n. 5 c.p.c.”.
II – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili,
siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza
il presupposto dell’art. 375 n. 5 c.p.c. per la definizione camerale del processo.
III – Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
IV — Non è dovuta pronuncia sulle spese, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 152 disp. att.
c.p.c. nel testo anteriore alla novella di cui all’art. 42 co. 11 0 dl. 30.9.03 n. 269, convertito, con
modificazioni, in legge 24.11.03 n. 326 (inapplicabile ratione temporis nel caso di specie).
P. Q. IVI.
La Corte
rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.12.2012.

sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento

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