Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4562 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21919-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 185/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 10/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.Con sentenza n. 185/16/18 depositata in data 10 gennaio 2018 la Commissione tributaria regionale della Campania, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 22847/35/15 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso di G.A., imprenditore nel settore del commercio di materiale informatico, relativo ad atto di autotutela parziale, intervenuto in relazione ad avviso di accertamento II.DD. IVA e altro 2009, e con il quale veniva conservata solo la ripresa IVA;

2.In particolare, con l’atto di autotutela la ripresa veniva riqualificata, e il contribuente contestava la ritenuta indetraibilità IVA in relazione ad operazioni ritenute dall’Agenzia soggettivamente inesistenti e la CTP accoglieva il ricorso ritenendo l’avviso carente di motivazione e contraddittorio, decisione confermata nel merito dalla CTR per non essere stata dimostrata la conoscenza/conoscibilità da parte del contribuente del fatto che il soggetto cedente materiale informatico operasse in evasione IVA;

3.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo due motivi. Il contribuente non si è difeso restando intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 -, l’Agenzia ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per essersi la CTR limitata a ritenere impugnabile l’atto oggetto di ricorso in quanto portatore di una pretesa erariale senza pronunciarsi sulla doglianza dell’Agenzia secondo la quale l’avviso di accertamento notificato il 13.11.2013 non era stato impugnato, rimanendo valido e legittimo, mentre ad essere impugnato sarebbe stato solo l’atto di autotutela parziale del 2014 relativo all’avviso di accertamento che ai fini IVA, aveva confermato la ripresa;4,

2. Il mezzo di impugnazione, da esaminarsi complessivamente sotto le denunciate violazioni di legge, è fondato. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui”L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello (Cass. n. 22759 del 27/10/2014, Cass. n. 6835 del 16/3/2017). Ne consegue che l’omessa pronuncia determina nullità della sentenza.” (Cass., Sez. 5, n. 10036 del 24/04/2018). “In tema di contenzioso tributario, l’annullamento parziale adottato dall’Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un’autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all’originaria pretesa.” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7511 del 15/04/2016, Rv. 639628 – 01; conforme Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 29595 del 16/11/2018, Rv. 651288 – 01);

2.1 Orbene, pacifico il fatto che nel caso di specie il contribuente non ha impugnato l’avviso di accertamento notificatogli il 13.11.2013, ma solo il successivo atto di autotutela parziale del 2014, per autosufficienza, il motivo di ricorso riproduce le conclusioni di quest’ultimo, secondo cui l’Amministrazione ha disposto l'”annullamento dei rilievi II.DD., IRAP e INPS” mentre “circa l’addebito IVA (…) questo ufficio non ritenendo esaustive le predette considerazioni, conferma il recupero IVA dell’accertamento in oggetto” (vedi atto completo nel fascicolo d’ufficio, non disponibile negli atti regolamentari; la CTR parla di riqualificazione, ma così non pare e difficilmente si può parlare di ampliamento dell’originaria pretesa) e ciò esclude che si sia trattato di un ampliamento dell’originaria pretesa, ma piuttosto risulta essere una riduzione della portata dell’avviso di accertamento, mai impugnato;

3 Conclusivamente quindi, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo con il quale denuncia una violazione di legge per aver la CTR ritenuto l’atto di autotutela atto autonomamente impugnabile, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio in quanto il ricorso originario era inammissibile. Le spese di lite dei gradi di merito sono integralmente compensate per il consolidamento dell’interpretazione giurisprudenziale sfavorevole al contribuente successivo all’instaurazione della controversia in sede di merito. Le spese del presente grado di giudizio sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso.

Condanna la parte contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.4000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Compensa tra le parti le spese relative ai giudizi di merito

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 21 febbraio 2020

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