Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4562 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/02/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 19/02/2021), n.4562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3599-2014 proposto da:

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati ANTONELLA FRASCHINI, ANTONELLO MANDARANO, PAOLA MARIA

CECCOLI, PAOLO RADAELLI;

– ricorrente –

contro

L.T.A.P., A.S., B.F.,

B.A., C.L., I.A., L.E.,

M.M., P.D., T.M.N.,

T.R., T.M., V.C., tutti

domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato DARIO

MARCHESI;

– controricorrenti –

nonchè contro

P.M.C., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCO SCARPELLI;

– controricorrente –

contro

M.M.J.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 631/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/07/2013 R.G.N. 2811/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. MAROTTA CATERINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato PAOLO RADAELLI;

udito l’Avvocato RICCARDO FARANDA per delega Avvocato DARIO MARCHESI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Gli odierni controricorrenti, sul presupposto di essere docenti delle scuole civiche del Comune di Milano, con orario regolato dal il C.C.N.L. 14 settembre 2000, art. 32, specificamente richiamato nei contratti individuali dai medesimi sottoscritti, agivano, con separati ricorsi, innanzi al Tribunale di Milano per ottenere la declaratoria di illegittimità del protocollo d’intesa sindacale per le scuole paritarie e i servizi Formativi sottoscritto tra il Comune ed alcune organizzazioni sindacali minoritarie in data 16.5.2005 avente ad oggetto la modifica dell’orario di lavoro di tale personale docente e l’applicazione dell’orario di cui al C.C.N.L. 6 luglio 1995, art. 17, evidenziando che l’Amministrazione non avesse coinvolto nè i ricorrenti, nè le organizzazioni sindacali, nè utilizzato lo strumento della contrattazione nè quello della concertazione ovvero informazione preventiva e richiamando anche il provvedimento del Tribunale adito ex art. 28 dalla CGIL e dalla CISL che in data 18 agosto 2005 aveva dichiarato l’antisindacalità del comportamento del Comune per violazione delle norme contrattazione collettiva decentrata integrativa e di concertazione. Chiedevano, altresì, la declaratoria dell’illegittimità delle trattenute operate dal Comune che aveva considerato come assenze periodi nei quali sulla base dell’orario di cui al C.C.N.L. del 2000, art. 32, i predetti non erano invece tenuti a svolgere la prestazione.

2. Il Tribunale respingeva le domande ritenendo corretta l’applicazione ai ricorrenti del C.c.N.L. del 1995, art. 17, che fissava in via generale in 36 ore settimanali l’orario di lavoro di tutto il personale degli enti locali (considerando che il C.C.N.L. del 2000, artt. da 32 a 34, regolassero, dell’intero orario di lavoro, solo quello da dedicare all’attività didattica, intesa quale rapporto insegnante alunno) e del pari corretta l’effettuazione delle trattenute.

3. Venivano proposte distinte impugnazioni da parte dei docenti i quali lamentavano che il primo giudice avesse omesso di pronunciarsi sulla dedotta violazione del sistema di concertazione ed avesse fatto propria una erronea interpretazione delle norme contrattuali collettive.

4. La Corte d’appello di Milano, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 631/2013, in parziale accoglimento degli appelli dichiarava l’illegittimità del protocollo d’intesa del 16.5.2005 (erroneamente indicato come protocollo d’intesa del 12.5.2005) e della relativa applicazione agli appellanti; confermava il rigetto della domanda di restituzione delle trattenute.

Disattendeva la Corte territoriale le tesi del Comune secondo cui la regolamentazione oraria prevista dal C.C.N.L. del 2000, art. 32, sarebbe limitata alle sole ore di docenza frontale, fermo l’orario di lavoro stabilito in via generale dal C.C.N.L. del 1995, art. 17, o dal C.C.N.L. del 2000, art. 34.

Riteneva che la previsione di cui all’art. 32 avesse portata omnicomprensiva della regolamentazione dell’orario di lavoro (ciò in ragione dell’univoco significato della dicitura “impegnativa oraria”) e che la modifica unilaterale disposta dall’Amministrazione fosse illegittima.

Rilevava che diverso ambito applicativo avesse il C.C.N.L. del 2000, art. 34, riguardante i centri di formazione professionale.

Aggiungeva che il Comune, nei propri atti di parte, non avesse in alcun modo replicato alle censure svolte dai ricorrenti in primo grado in ordine alla violazione della procedura di concertazione prevista in materia, come accertata dalle pronunzie intervenute nell’ambito del procedimento svoltosi ex art. 28 St. lav..

5. Per la cassazione della sentenza il Comune di Milano ha proposto ricorso con un motivo.

6. Hanno resistito P.M.C. e gli altri tredici docenti di cui in epigrafe con separati controricorsi.

7. Non ha svolto attività difensiva la sola M.M.J..

8. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 27 novembre 2019 per essere poi rimessa alla pubblica udienza.

9. Il Comune di Milano ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico articolato motivo il Comune denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, di contratti e accordi collettivi (ed in particolare del C.C.N.L. artt. 30, 31, 32 e 34, per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 2000 nonchè del C.C.N.L., art. 17, del medesimo comparto del 1995).

Premette il ricorrente che gli odierni controricorrenti sono tutti inquadrati nell’ambito dei servizi formativi e che in particolare sono stati addetti ai corsi di formazione professionale.

Censura la sentenza impugnata per aver affermato che nei contratti fosse stato operato il richiamo ad un orario di 18 ore di cui al C.C.N.L. del 2000, art. 32, senza specificare da quali documenti o da quali parti di essi avesse ricavato tale assunto e senza tener conto del fatto che detto art. 32 non prevede un orario di lavoro bensì stabilisce i limiti massimi a determinate specifiche attività, oltretutto non esaustive e per giunta riferite solo ad una specifica categoria di docenti (cioè gli insegnanti di scuole elementari e medie delle istituzioni scolastiche) e così per non aver considerato che l’orario di lavoro è sempre stato di 36 ore settimanali secondo quanto previsto dal C.C.N.L. del 1995, art. 17.

Assume che i contratti individuali non possono costituire lo strumento per interpretare la contrattazione collettiva nazionale, come ha fatto il giudice di appello utilizzando la dicitura “impegnativa oraria”, peraltro estrapolandola dal contesto, per definire l’orario di lavoro, in contrasto con la contrattazione collettiva nazionale.

Sostiene che l’art. 32 del c.c.n.l. definisce esclusivamente l’attività oraria settimanale di ciascun docente con gli alunni, indicando specificamente un tipo di attività e non il complessivo orario di lavoro, con la conseguenza che la limitazione oraria da tale norma prevista (rispetto alla generale previsione di cui all’art. 17 del c.c.n.l. del 1995) deve ritenersi riferita solo alla durata delle lezioni frontali con gli studenti.

Rileva che analoga previsione è contenuta nell’art. 34 del c.c.n.l. del 2000 e richiama pronunce del Consiglio di Stato rese con riguardo al D.P.R. n. 268 del 1987, art. 50.

2. Il ricorso è inammissibile anche se la questione in diritto che pone (e cioè l’operatività degli artt. 32 e 24 del c.c.n.l. per il personale comparto regioni ed autonomie locali del 2000 ed il rapporto di tali disposizioni rispetto all’art. 17 del c.c.n.l. del medesimo comparto del 1995) rende opportuno l’esercizio della funzione nomofilattica e sollecita una pronuncia d’ufficio ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3, (v. infra).

2.1. Occorre innanzitutto premettere che, qualora le doglianze svolte riguardino l’interpretazione di contratti collettivi nazionali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, questa Corte è abilitata alla diretta lettura dell’intero testo contrattuale, anche nelle parti non investite dalle censure del ricorso, essendo ormai acquisito nella giurisprudenza di legittimità che nelle controversie di lavoro concernenti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ove sia proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, la Corte di Cassazione può procedere alla diretta interpretazione delle clausole contrattuali (v. ex multis Cass. 14 marzo 2019, n. 7320; Cass. 11 luglio 2016, n. 14103; Cass. 14 ottobre 2009, n. 21796).

2.2. Tanto precisato, i rilevi, nella parte in cui fanno leva sul contenuto del protocollo d’intesa del 16.5.2005 e sulla conformità dello stesso al c.c.n.l. del 2000 anche in rapporto ai contratti di lavoro stipulati dagli odierni controricorrenti contrappongono in modo inammissibile una lettura degli atti di causa difforme da quella della Corte territoriale che ha valorizzato la previsione in sede contrattuale dell’orario di lavoro previsto dall’art. 32 del c.c.n.l. del 2000.

2.3. Peraltro, tanto il protocollo d’intesa quanto i contratti in questione non sono neppure trascritti quantomeno nelle parti rilevanti, in violazione del principio di specificità del ricorso.

Il ricorrente, inoltre, non opera alcuna puntuale distinzione tra le posizioni dei numerosi controricorrenti e non chiarisce, con riferimento a ciascuno di essi, quale sia stata la destinazione degli stessi (istituzioni scolastiche/scuole paritarie ovvero centri di formazione) e se siano eventualmente intervenute modificazioni successivamente alle assunzioni.

Le censure muovono dall’assunto che si fosse trattato di personale docente addetto ai corsi di formazione ma tale affermazione è priva di ogni necessario riscontro fattuale.

2.4. Si aggiunga che neppure ha formato oggetto di specifica censura l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale alla fattispecie in esame (relativa, come si legge nella parte relativa allo svolgimento in fatto della sentenza impugnata, a “docenti delle scuole civiche”) non sarebbe applicabile la disciplina di cui all’art. 34 del c.c.n.l. del 2000 (relativa ai centri di formazione professionale) ma quella dell’art. 32 del medesimo c.c.n.l. (relativo alle scuole gestite dagli enti locali) limitandosi il ricorrente a dedurre, senza intercettare il suddetto ragionamento decisorio, che il riferimento all’attività didattica di cui agli artt. 32-34 del c.c.n.l. impegnerebbe soltanto una parte dell’orario di lavoro del docente (v. pag. 26 del ricorso per cassazione).

2.5. Si aggiunga che neppure ha formato oggetto di rilievo l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale nessuna modifica fattuale della situazione come risultante dagli stipulati contratti vi sarebbe stata nel corso del tempo avendo i controricorrenti sempre svolto quell’attività di insegnamento così come concordata in sede di pattuizioni individuali.

2.6. Egualmente non sono stati formulati rilievi avverso il passaggio argomentativo secondo il quale il Comune, nei propri atti di parte, non avesse in alcun modo replicato alle censure svolte dai ricorrenti in primo grado in ordine alla violazione della procedura di concertazione prevista in materia, come accertata dalle pronunzie intervenute nell’ambito del procedimento svoltosi ex art. 28 St. lav..

2.7. A ben guardare le censure ruotano intorno all’assunto non dimostrato e smentito dalla Corte territoriale dell’essere i controricorrenti addetti ai servizi formativi, circostanza questa che solo porterebbe, secondo lo stesso decisum della Corte territoriale, all’applicabilità agli stessi dell’art. 34 del c.c.n.l. del 2000 e, di rimando, al c.c.n.l. del 1995, art. 17.

Ed infatti la Corte territoriale con accertamento di fatto non rivedibile in questa sede ha affermato che “ai rapporti degli odierni appellanti sia stato applicato fin dall’origine l’orario di cui all’art. 32 c.c.n.l. del 2000 espressamente richiamato nei contratti di lavoro” nei quali si faceva riferimento ad una “impegnativa oraria” di “18 ore settimanali di docenza con gli alunni e 20 ore mensili per le attività integrative”.

In sostanza, se i controricorrenti, indicati nella premessa della sentenza impugnata come “docenti di scuole civiche”, fossero stati, in realtà, addetti ai “corsi di formazione professionale” si sarebbe applicata, secondo il ragionamento della Corte territoriale, la specifica disposizione di cui all’art. 34 del c.c.n.l. del 2000 laddove, invece, gli stessi erano stati assunti con rapporti regolati ab initio dall’art. 32 del medesimo c.c.n.l..

Ha escluso, al riguardo, la Corte territoriale la portata generale dell’art. 34 del c.c.n.l. (anche, dunque, oltre la testuale indicazione dell’essere la norma riferita al personale dei centri di formazione professionale) e, dunque, l’applicazione di detta disposizione ai docenti delle scuole, con ciò confermando l’affermazione di cui in premessa circa inquadramento degli originari ricorrenti.

Il suddetto dato fattuale non è stato idoneamente contrastato dal Comune.

Non è al riguardo sufficiente il generico richiamo contenuto a pag. 2 del ricorso a documenti dei fascicoli di primo grado relativi all’inquadramento dei dipendenti.

Si ricorda che il ricorso per cassazione deve essere redatto nel rispetto dei requisiti imposti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., che al comma 1, n. 6, richiede “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

E’, quindi, necessario che il ricorrente, oltre a riportare nel ricorso il contenuto del documento, quanto meno nelle parti essenziali, precisi in quale fase processuale è avvenuta la produzione ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione.

Va precisato, al riguardo, che il requisito di cui al richiamato art. 366 c.p.c., n. 6, è imprescindibile ed autonomo e non può essere confuso con quello di procedibilità (egualmente richiesto) previsto dall’art. 369 c.p.c., n. 4, in quanto il primo risponde all’esigenza di fornire al giudice di legittimità tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, mentre la produzione (laddove effettuata) è finalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento la cui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso (v. fra le più recenti, sulla non sovrapponibilità dei due requisiti, Cass. 28 settembre 2016, n. 19048).

2.8. Le evidenziate carenze allegatorie ed il mancato rispetto degli oneri di completezza e di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c., non consentono di apprezzare l’utilità concreta che il Comune ricorrente potrebbe ricavare, con riferimento a ciascuno dei dipendenti, dall’eventuale accoglimento del gravame, utilità che, evidentemente, non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, sicchè va escluso ogniqualvolta la dedotta violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, non possa in concreto spiegare effetti in relazione alla soluzione adottata e sia, quindi, diretta all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr. Cass. 25 giugno 2020, n. 12678; Cass. 12 ottobre 2016, n. 20689; Cass. 23 maggio 2008 n. 13373).

Dal richiamato principio discende che, nel rispetto degli oneri di completezza e di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c., il ricorrente è tenuto ad indicare nel ricorso gli elementi che consentano alla Corte di apprezzare l’utilità che potrebbe derivare dall’accoglimento del motivo e dalla cassazione della sentenza impugnata.

L’esposizione dei fatti di causa richiesta dal n. 3 del richiamato art. 366 c.p.c. è, infatti, finalizzata anche a porre il giudice di legittimità nella condizione di esercitare correttamente i poteri/doveri di cui all’art. 384 c.p.c., commi 2 e 4, che, letto alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, impone alla Corte di cassazione di definire dinanzi a sè il giudizio e di astenersi dal rinvio ogniqualvolta la prosecuzione si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuale.

A tanto il Comune non ha provveduto perchè non ha fornito le doverose precisazioni relative agli originari ricorrenti, ai contratti di lavoro, alle caratteristiche dell’attività svolta ed alle sedi di espletamento della stessa, sicchè il ricorso, come detto, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.

3. Fermo tale giudizio, il Collegio ritiene, come sopra anticipato, che sussistano le condizioni per una pronuncia d’ufficio ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3, sulla questione che il ricorso inammissibile propone, poichè sul rapporto tra le disposizioni di cui agli artt. 32 e 34 del c.c.n.l. per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 2000 e quella di cui all’art. 17 c.c.n.l. per il personale del medesimo comparto del 1995 non si rinvengono pronunce di questa Corte ed appare opportuno superare, nell’interesse generale, il limite della contingente inammissibilità, trattandosi di questione di particolare importanza, vista la possibile verosimile incidenza in contenziosi similari.

4. Ed allora va innanzitutto chiarito che il c.c.n.l. per il personale delle regioni e delle autonomie locali sottoscritto il 14.9.2000 dedica tutto il Titolo V al personale delle scuole.

Nell’ambito di tale titolo, poi, l’art. 32 riguarda specificamente il Personale docente delle scuole gestite dagli enti locali. Tale disposizione prevede: “1. Per il personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali l’attività oraria settimanale di ciascun docente con gli alunni non deve superare le 24 ore nelle scuole elementari e le 18 ore in quelle medie. Le settimane di attività nell’anno, sempre in rapporto diretto degli insegnanti con gli alunni e gli studenti, devono coprire l’intero calendario scolastico. Per il personale docente che opera all’interno degli istituti di riabilitazione e pena l’orario è fissato in 15 ore settimanali e 3 ore di supplenza. 2. Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di attività di cui al comma 5 un monte orario che comunque non sia superiore a 20 ore mensili. 3. Ai fini del comma 2, sono considerate integrative le attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie. (…)”.

L’art. 34 regola, invece, l’attività del personale docente dei centri di formazione professionale prevedendo che: “1. Fermo restando l’orario contrattuale di lavoro in vigore, il personale docente dei centri di formazione professionale svolge attività didattica, in aula o in laboratorio, entro un monte ore annuo definito dagli enti in stretta relazione con i contenuti della programmazione regionale delle attività formative e della tipologia delle relative iniziative. Le restanti ore sono destinate ad altre attività connesse alla formazione. 2. Al fine di favorire processi di innovazione organizzativa dei centri di formazione professionale e di riqualificazione e riconversione delle attività formativa realizzati nei suddetti centri, anche alla luce delle previsioni del Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 22.12.1998, al personale di cui al comma 1 è corrisposta una indennità professionale il cui importo è stabilito dalla contrattazione decentrata integrativa in proporzione all’entità dell’attività didattica, entro il tetto massimo di Lire 900.000 annue lorde”.

4.1. E’ di tutta evidenza la diversa operatività delle indicate disposizioni atteso che solo l’art. 32 regolamenta l’attività didattica nelle scuole tradizionalmente intese come istituzioni scolastiche.

4.2. Del resto, già il D.P.R. n. 347 del 1983 distingueva il personale addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali nonchè il personale docente dipendente dagli enti locali ma impiegato presso istituti statali – assistenti di cattedra o insegnanti tecnico-pratici, docenti di scuole professionali, ecc. – (art. 36) rispetto al personale docente dei corsi di formazione professionale dipendente dalle Regioni, Comuni, Province (art. 37).

4.3. Analoghe previsioni erano contenute nel D.P.R. n. 268 del 1987, che distingueva il personale dei corsi di formazione professionale, fissando per tale personale l’orario di lavoro di tale personale in 36 ore settimanali (art. 48) da quello delle istituzioni scolastiche per il quale l’orario dell’attività didattica era articolato in modo da coprire l’intero arco di apertura delle scuole (24 ore settimanali nelle scuole elementari, 18 ore nelle scuole medie e negli istituti superiori), con ulteriori 20 ore mensili costituenti un monte ore da utilizzare, sulla base degli accordi decentrati, per attività connesse esclusivamente all’organizzazione del lavoro, alla programmazione degli interventi, all’attività degli organi collegiali, all’aggiornamento professionale (art. 50).

4.4. Quanto all’ambito di operatività del citato art. 32 del c.c.n.l. del 2000 non vi è dubbio che lo stesso riguardi solo le istituzioni scolastiche indicate dalle parti collettive.

Tanto si evince chiaramente dal richiamo contenuto al comma 1 di detto art. 32 all’attività oraria settimanale di ciascun docente con gli alunni che “non deve superare le 24 ore nelle scuole elementari e le 18 ore in quelle medie”.

La norma, dunque si riferisce ai docenti delle scuole primarie e secondariedi primo grado e non dunque a tutto il personale educativo.

Tali scuole rientrano nel genus delle scuole non statali, che ricomprende sia le scuole private sia le scuole istituite da un ente pubblico non statale come il Comune.

Dette scuole, poi, possono essere qualificate come paritarie in presenza dei requisiti, di cui alla L. n. 62 del 2000, art. 1, comma 4 e previo impegno espresso a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3 (progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; istituzione e funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purchè in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; personale docente fornito del titolo di abilitazione; contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore”).

Le medesime scuole, dunque, laddove presentino le caratteristiche della corrispondenza agli ordinamenti generali dell’istruzione, in coerenza con la domanda formativa delle famiglie ed essendo caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia dell’insegnamento, dall’obbligo di seguire il calendario scolastico comunicato annualmente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di osservare, oltre alle tradizionali festività nazionali, i periodi di chiusura natalizi, pasquali e di carnevale, disponendo di ulteriori tre giornate di chiusura da distribuire nell’anno scolastico secondo le esigenze della scuola (per le comunali, in accordo con l’ente locale), sono considerate facenti parte del sistema nazionale di istruzione, e ciò a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

4.5. Come già affermato da questa Corte nella decisione del 12 giugno 2018, n. 15301, ancorchè con riferimento alla disciplina a favore delle persone con disabilità prevista dal medesimo c.c.n.l. del 2000, “le disposizioni contrattuali sul personale docente delle scuole non sono automaticamente applicabili anche al personale educativo, perchè si tratta di personale che svolge funzioni diverse da quelle dei docenti”.

Ed è proprio tale diversità di funzioni che giustifica l’applicazione al solo personale delle scuole di una disciplina dell’orario di lavoro diversa da quella degli altri dipendenti dell’ente locale e sostanzialmente assimilabile a quella prevista per gli insegnanti statali.

4.6. D’altra parte l’insegnante, oltre alla didattica frontale ed a quelle attività integrative che si svolgono nel medesimo istituto scolastico (riunioni varie, collegio dei docenti, consigli di classe, consiglio d’istituto, incontri genitori ecc.) svolge necessariamente ulteriori attività come la preparazione delle lezioni, l’aggiornamento culturale, la correzione degli elaborati degli studenti che completano il quadro complessivo degli adempimenti richiesti rendendo evidente la portata omnicomprensiva della prevista regolamentazione dell’orario di lavoro.

Ciò si evince anche dalla previsione di cui all’art. 32, comma 5 del c.c.n.l. del 2000 secondo cui: “Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, sulla base della normativa ministeriale, prevede l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall’ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per altre attività didattiche e di aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del c.c.n.l. dell’1.4.1999; gli incentivi economici di tali attività sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all’art. 15 del citato c.c.n.l.”. In sostanza le attività ulteriori rispetto a quelle definite dal calendario scolastico possono essere previste, entro certi limiti, sulla base di apposita concertazione e previo riconoscimento di incentivo ad hoc.

4.7. In coerenza con tale diversità l’art. 34 del c.c.n.l. ha previsto che “fermo restando l’orario contrattuale di lavoro in vigore, il personale docente dei centri di formazione professionale svolge attività didattica, in aula o in laboratorio, entro un monte ore annuo definito dagli enti in stretta relazione con i contenuti della programmazione regionale delle attività formative e della tipologia delle relative iniziative” e che “le restanti ore sono destinate ad altre attività connesse alla formazione”.

4.8. Nel caso dei centri di formazione non ci sono evidentemente corsi che durano tutto l’anno (si tratta per lo più di corsi, destinati a disoccupati o inoccupati, che consentono di acquisire competenze tecniche in vista di un inserimento professionale, sono svolti su materie varie – ad esempio arredamento, moda, grafica, energie alternative, turismo – anche con l’inserimento in stages presso aziende, che durano ciascuno un certo numero di ore, si svolgono su moduli condensati di insegnamento teorico-pratico), non ci sono classi, verifiche periodiche, esami di fine anno, ma un monte ore definito dagli enti in stretta correlazione con i contenuti della programmazione regionale. Ciò giustifica la previsione che per il personale docente di tali corsi “resta fermo l’orario contrattuale di lavoro in vigore”.

4.9. Orbene non può dubitarsi che la riserva prevista si riferisca all’orario di cui all’art. 17, comma 1, del c.c.n.l. del 1995 (“L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è articolato, previo esame con le Organizzazioni Sindacali, ai sensi delle fonti normative vigenti”) essendo tale interpretazione del tutto in linea con quanto già previsto dal citato D.P.R. n. 268 del 1987 che, all’art. 48, comma 3, aveva espressamente stabilito che: “L’orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale è fissato in 36 ore settimanali. Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere riservate all’insegnamento; le restanti ore saranno utilizzate in altre attività connesse con la formazione. L’articolazione sarà oggetto di contrattazione decentrata”.

5. In via conclusiva, sulla base delle considerazioni sopra esposte, va enunciato ex art. 363 c.p.c., comma 3, il seguente principio di diritto: “La disposizione di cui all’art. 32 del c.c.n.l. per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 2000 è diretta a regolamentare l’orario di lavoro dei docenti delle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali mentre l’art. 34 del medesimo c.c.n.l. disciplina l’orario dei docenti dei centri di formazione professionale prevedendo l’applicazione dell’orario ordinario di cui all’art. 17 del c.c.n.l. per il personale del medesimo comparto del 1995”.

6. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

7. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso principale, ove dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese di giudizio che liquida, quanto alla P., in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% e, quanto agli altri controricorrenti, in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 8.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

 

 

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