Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4561 del 27/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4561 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 11039-2015 proposto da:
IREN EMILiA SPA, in persona

del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271,
presso lo studio dell’avvocato COSTANTINO TESSAROLO, che la
rappresenta e difende;
– ricorrentecontro
INPS – ISTITUTO NAZIONALI DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE
ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’AI OISIO;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 27/02/2018

nonchè contro
EQUITALIA CENTRO SPA – AGENTE PER LA RISCOSSIONE
PER LE REGIONI TOSCANA, EMILIA ROMAGNA,
SARDEGNA, ABRUZZO, UMBRIA E MARCHE;

avverso la sentenza n. 1388/2014 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 27/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
rilevato che:
1. la Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza del
Tribunale di Piacenza che aveva rigettato l’opposizione proposta da
Enia Piacenza s.r.l. , società che svolge attività di gestione di servizi
pubblici locali, in particolare dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti e
di gestione di reti idriche e fognarie, avverso la cartella di pagamento
con la quale era stato intimato il versamento di contribuzione relativa
all’anno 2006 per cig, cigs e mobilità e relative sanzioni civili.
2. Per la cassazione della sentenza Iren Emilia s.p.a., quale
incorporante di Enia Piacenza s.p.a., ha proposto ricorso affidato a tre
motivi, cui ha resistito con controricorso l’Inps — SCCI S.p.A. .
Equitalia Emilia Nord s.p.a. è rimasta intimata.
3. Iren Emilia s.p.a. ha depositato anche memoria ex art. 380 bis
comma 2 c.p.c..
4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata_
Considerato che:
1. con il primo motivo la società ricorrente, deducendo violazione
dell’art. 3 del divo CpS 12 agosto 1947 n. 869, come sostituito dall’art.
Ric. 2015 n. 11039 sez. ML – ud. 19-12-2017
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– intimati –

4 della legge n. 1270 del 1988, ha censurato la decisione della Corte
d’appello per avere ritenuto dovuti i contributi per cigs e cigo. Sostiene
che la partecipazione maggioritaria di soggetti pubblici al capitale
sociale comportava che essa ricorrente dovesse essere annoverata
nell’ambito delle imprese industriali degli enti pubblici, anche

1947, art 3, dall’applicazione delle norme sull’integrazione dei guadagni
degli operai dell’industria.
2. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa
applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 16, ha censurato la decisione
per avere affermato la sussistenza dell’obbligo del pagamento del
contributo per mobilità. I-la richiamato le argomentazioni svolte a
sostegno del precedente motivo, per sostenere che essa ricorrente non
rientrava nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento di
integrazione salariale di cui alla L. n. 223 del 1991 ed era pertanto
sottratta anche alla contribuzione per mobilità.
3. Con il terzo

motivo, ha dedotto la violazione e falsa

applicazione della 1. n. 388 del 2000, art. 116. La società in via
subordinata deduce che, atteso il contrasto interpretativo in
giurisprudenza ed in sede amministrativa, verificatosi nella materia,
sussistevano i presupposti per l’applicazione delle sanzioni in misura
ridotta ai sensi dell’art. 116 cit., commi 10 e 15, considerato anche che
nelle more del giudizio Iren aveva versato su intimazione di Equitalia
Centro s.p.a. l’importo ingiunto dall’Inps.
4.

I primi due motivi, che possono essere esaminati

congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.
4.1. La questione qui riproposta è stata esaminata da plurime
pronunce di questa Corte (v. da ultimo Cass. 12/10/2017 n. 24013,
Cass. 22/3/2017 n., 7332, Cass. 12/05/2016 n. 9816 ed i numerosi
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municipalizzate, esonerate, in base al disposto del D.C.P.S. n. 869 del

precedenti conformi ivi richiamati) in cui si è ritenuto, con soluzione
cui occorre dare continuità, che le società a capitale misto, ed in
particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi
ad oggetto l’esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento
dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e

industriali degli enti pubblici dal D.L.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3, è
stata, infatti, esclusa sul rilievo della natura essenzialmente privata delle
società partecipate, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in
regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il
controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e
restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto
a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione — pur
maggioritaria, ma non totalitaria – da parte dell’ente pubblico. E’ stato
in particolare precisato che la forma societaria di diritto privato è per
l’ente locale la modalità di gestione degli impianti consentita dalla legge
e prescelta dall’ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico, in
cui il perseguimento dell’obiettivo pubblico è caratterizzato
dall’accettazione delle regole del diritto privato e che la finalità
perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella promozione di
strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici locali è
specificamente quella di non ledere le dinamiche della concorrenza,
assumendo rilevanza determinante, in ordine all’obbligo contributivo, il
passaggio del personale addetto alla gestione del servizio alle
dipendenze di soggetto di diritto privato.
4.2. Si è poi chiarito nell’arresto n. 7332 del 27/3/2017 cit. che
non è condivisibile la tesi secondo cui non sarebbe più attuale il
riferimento alla norma della L. n. 142 del 1990, art. 23, che non
comprende l’ente societario tra quelli che sono qualificati strumentali
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la mobilità. L’applicabilità dell’ esenzione stabilita per le imprese

degli enti locali, laddove la norma applicabile ratione temporis alla
fattispecie prevedrebbe ormai l’obbligatorietà del ricorso all’ente
societario (T.U. n. 267 del 2000, art. 113, comma 4, come modificato
dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35).
Anche dopo la modifica dell’art. 113 ad opera della L. n.

continua a non prevedere l’ente societario tra quelli strumentali
dell’ente locale. Inoltre, il ricorso alla forma societaria è considerato dal
nuovo testo dell’art. 113 frutto di una vera e propria scelta economica
imposta all’ente locale, atteso che essa è consentita solo nel caso esista
separazione dell’erogazione dalla gestione del servizio e solo per la
gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Si
tratta di una vera e propria opzione di carattere gestionale, in relazione
all’ onerosità dell’attività, tanto è vero che gli enti in questa ipotesi
sono posti dinanzi all’alternativa di avvalersi o di soggetti economici
costituiti in forma societaria partecipata dagli enti interessati, oppure di
idonee imprese da scegliere attraverso pubblica gara (comma 4).
Dunque, resta confermato che la forma societaria di diritto privato è
per l’ente locale una modalità di gestione degli impianti consentita dalla
legge e prescelta dall’ente stesso per la duttilità dello strumento
giuridico, in cui il perseguimento dell’obiettivo pubblico è
caratterizzato dall’accettazione delle regole del diritto privato.
4.3. Né può incidere, a questi fini, la definizione di “organismo di
diritto pubblico” dettata dall’ordinamento comunitario, in materia di
servizi pubblici, nella quale sono compresi gli organismi dotati di
personalità giuridica – finanziati dallo Stato o da enti pubblici o la cui
gestione è sottoposta al controllo pubblico – istituiti per soddisfare
specifiche finalità di interesse generale “non aventi carattere industriale
o commerciale” (cfr. direttiva CEE n. 50 del 1992, cit., recepita con
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448/2001, art. 35, il successivo art. 114, non toccato dalla modifica,

D.Lgs. n. 157 del 1995), poiché la materia qui in esame riguarda
esclusivamente le imprese “industriali” degli enti pubblici o dello Stato
ai fini della esenzione dai contributi per la cassa integrazione e la
mobilità (così Cass. n. 5816/ 2010 e Cass., n. 20818/2013, citt.; v. pure
Cass. sez. Un., n. 5491/2014).

d.lgs. n. 148/2015, il quale – per quanto qui interessa – ha
espressamente previsto l’assoggettamento alla cassa integrazione (e alla
relativa contribuzione) delle imprese industriali aventi ad oggetto la
«produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas», dal momento
che la sua natura innovativa rispetto al quadro ordinarnentale già
esistente è stata espressamente disconosciuta dalla giurisprudenza di
questa Corte (cfr. in tal senso Cass. nn. 9816 del 2016, 26016 e 26202
del 2015), né a fortiori dall’art. 1, comma 309,1n. 208/2015, il quale, nel
far salvo dal novero delle abrogazioni previste dall’art. 46, d.lgs. n.
148/2015, l’art. 3, d.l.C.p.S. n. 869/1947 (a norma del quale «sono
escluse dall’applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni
degli operai dell’industria LI le imprese industriali degli enti pubblici,
anche se municipalizzate, e dello Stato»), ha semmai confermato la
vollintas legis

di escludere dall’area di operatività delle disposizioni

concernenti l’integrazione salariale soltanto quei soggetti che possano
qualificarsi come “imprese industriali dello Stato o di altri enti
pubblici”, tra le quali, per le ragioni anzidette, non possono figurare le
imprese gestite in forma di società a partecipazione pubblica (così
Cass. 12/10/2017 n. 24013, Cass. nn. 7332 e 8704 del 2017, dove il
richiamo a Cass. S.U. nn. 26283 del 2013 e 5491 del 2014).
6. Il terzo motivo non è fondato, avendo la Corte territoriale
correttamente ritenuto che ai fini dell’applicabilità della normativa
sanzionatoria di favore sia richiesto un quid pluris rispetto alla non
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5. Le suesposte conclusioni non possono essere scalfite dall’art. 10,

manifesta infondatezza della doglianza o all’opinabilità della sussistenza
dell’obbligazione, elementi presenti nella quasi totalità delle
controversie in tema di imponibilità contributiva, essendo richiesto un
affidamento incolpevole nell’interpretazione disattesa in giudizio,
derivante dallo stesso comportamento dell’ente impositore o da un

sussistenza non è contrastata dalla richiesta di un chiarimento
normativo da parte del Consiglio di Stato del 8/2/2006 valorizzata nel
ricorso.
6.1. Inoltre, l’applicabilità delle sanzioni in misura ridotta dì cui
all’art. 116, comma 15, lett. a), della 1. n. 388 del 2000, per l’ipotesi in
cui il ritardato o mancato versamento dei contributi derivi da oggettive
incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo, come affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 01/03/2016 n. 4077,
10/12/2013 n. 27513), presuppone l’integrale pagamento dei
contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali,
situazione che qui non viene dedotta, in disparte il fatto che il
medesimo comma 15 richiede a tal fine un provvedimento di
competenza del consiglio di amministrazione dell’ente impositore, sulla
base di direttive impartite in sede ministeriale (Cass. n. 15897 del
26/06/2017).
7. Il ricorso, manifestamente infondato ex art. 375 comma 1 n. 5
c.p.c., deve quindi essere rigettato con ordinanza in camera di
consiglio, così confermando il Collegio la proposta formulata dal
relatore ex art. 380 bis c.p.c..
8. La regolamentazione delle spese processuali in favore del
controricorrente, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
Nulla per le spese nei confronti della parte rimasta intimata.
Ric. 2015 n. 11039 sez. ML – ud. 19-12-2017
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consolidato orientamento giurisprudenziale, situazioni la cui

9. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228.

rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità in favore dell’Inps, che liquida in C
2.500,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso spese
generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.12.2017
Adriana Doronzo, Presidente

P.Q.M.

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