Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4561 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 46,

presso lo studio dell’avvocato NOSCHESE VINCENZO, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

D.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO,

90, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MALZONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MURINO FABRIZIO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 933/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

16.7.09, depositata il 19/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

La Corte;

Letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: D. M.L. ha chiesto il pagamento di lavori eseguiti in due appartamenti di F.R..

Con sentenza depositata in data 19 ottobre 2006 la Corte d’Appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale, che aveva rigettato sia la domanda del D.M., sia la riconvenzionale del F. di restituzione dell’acconto e risarcimento del danno.

Alla Corte di Cassazione sono state devolute le seguenti questioni di diritto: se nella specie sia ravvisabile un’ipotesi di responsabilità contrattuale ordinaria, anzichè della responsabilità speciale dell’appalto e se siano state eccepite prescrizione e decadenza.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1453, 1455, 1460, 1667, 1668 e 2697 c.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la decisione.

Si assume che la responsabilità del D.M. è quella contrattuale ordinaria e non quella speciale per vizi, in quanto l’opera non era risultata difettosa, ma non doveva essere eseguita, avendo egli chiesto solo la sostituzione di un piccolo tratto di tubo.

La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, in quanto non dimostra che la sentenza impugnata abbia deciso una questione di diritto in modo difforme dall’orientamento della Corte di Cassazione, ma piuttosto attiene alla ricostruzione dei fatti all’origine della controversia e alla qualità e quantità dell’intervento lavorativo prestato dal D.M., alla sua necessità, alla posizione del F., tutte questioni che attengono al merito.

Il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 1667 e segg. c.c., artt. 187, 189, 112 e 346 c.p.c.; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la decisione. Il tema è la decadenza e prescrizione relative alla denuncia dei vizi dell’opera oggetto dell’appalto, la cui configurabilità nella specie è censurata dal ricorrente. L’esito del primo motivo riverbera i suoi effetti anche su quello in esame, nei confronti del quale vale lo stesso riferimento all’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

La Corte territoriale ha accertato che, in definitiva e pur se a seguito di un errore, le parti convennero di procedere alla sostituzione della tubazione dell’impianto di riscaldamento. Tale accertamento implica esame e valutazione delle risultanze processuali che la Corte di Cassazione non è legittimata ad effettuare. La Corte salernitana ha congruamente motivato il proprio convincimento. Quanto accertato in fatto comporta, in punto di diritto, la configurabilità di in contratto di appalto con le relative conseguenze.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria ripropongono le tesi sostenute nel ricorso, ma non dimostrano che, incontestabile l’accertamento in punto di fatto, la sentenza impugnata abbia deciso le questioni di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e non superano i rilievi della relazione;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 900,00, di cui Euro per 700,00 onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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