Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4561 del 22/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017, (ud. 15/11/2016, dep.22/02/2017),  n. 4561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27031/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 97/2009 della COMM. TRIB. REG. dell’EMILIA

ROMAGNA, depositata il 28/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. R.M., con istanza del 5/8/2000, chiese il rimborso dell’IRPEF trattenuta dal 17 agosto 1995 sulle somme erogate per prestazioni previdenziali integrative dell’Assicurazione generale obbligatoria, in quanto operata sull’intero importo, piuttosto che sull’imponibile dell’87,50%. L’Agenzia delle Entrate emise provvedimento di diniego del rimborso per gli anni 1998-1999. Avverso il provvedimento il contribuente presentò ricorso, sostenendo di aver diritto al rimborso dell’IRPEF indebitamente trattenuta dal 17 agosto 1995 fino al 2004.

2. Con sentenza depositata il 29/9/2009 la Commissione Tributaria Regionale di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, accolse integralmente il ricorso. Ritenne, con riferimento alla richiesta relativa agli anni successivi al 5/8/2000, che il contribuente fosse legittimato a richiedere in giudizio il rimborso di quanto pagato in eccedenza senza esperire obbligatoriamente l’iter della richiesta di rimborso, essendo quest’ultima insita nel ricorso giurisdizionale. Rilevò che nelle more del contenzioso l’Agenzia aveva effettivamente rimborsato alcuni anni d’imposta anche successivi a quelli relativi alla domanda di rimborso.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di quattro motivi. Il contribuente non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi possono essere così riassunti: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Rileva che sin dalla costituzione in primo grado l’Ufficio aveva evidenziato che il contribuente aveva impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate gli aveva negato il rimborso limitatamente agli anni 1998-1999, senza manifestare la volontà di ricorrere anche avverso il silenzio – rifiuto relativo alle altre annualità. Evidenzia che sul punto l’Ufficio aveva anche proposto appello incidentale alla sentenza di primo grado, ancorchè la Commissione tributaria regionale avesse omesso di pronunciarsi al riguardo; 2) insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Rileva che la commissione si è espressa in modo apodittico e insufficiente sul fatto controverso consistente nello stabilire se, una volta impugnato il provvedimento di diniego di rimborso per i soli anni 1998 e 1999, poteva in sede di ricorso ampliarsi la pretesa ad altre annualità non ricomprese nel provvedimento impugnato; 3) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1991, art. 9 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Rileva che la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che, una volta impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva disposto il diniego di rimborso per gli anni 1998 e 1999, era consentito al contribuente ampliare l’oggetto del contendere in sede di ricorso ed estendere la domanda anche ad altre annualità non comprese nel provvedimento impugnato, come se tale provvedimento delimitasse l’oggetto del giudizio e la cognizione del giudice e che il contraente potesse richiedere in giudizio il rimborso senza passare dall’iter della preventiva richiesta, vedendosi accolta la domanda anche per i periodi ulteriori. La Commissione Tributaria Regionale, pertanto, aveva violato le indicate norme, estendendo illegittimamente l’oggetto del contendere al di là dell’atto impugnato, mediante il riconoscimento del diritto del contribuente al rimborso anche per anni d’imposta per i quali non era stata proposta alcuna domanda e per i quali non esisteva un provvedimento di diniego da impugnare; 4) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, in relazione all’art. 36 c.p.c., n. 4. Rileva che la Commissione Tributaria Regionale non aveva tenuto in debito conto che l’ufficio aveva provveduto a erogare il rimborso per gli anni 1998 e 1999 e che, pertanto, il giudizio instaurato dal contribuente non aveva più ragion d’essere. Una volta limitato correttamente l’oggetto del giudizio alle due sole annualità prese in considerazione dal provvedimento di diniego impugnato, i giudici del merito avrebbero dovuto prendere atto del fatto che, come dichiarato dall’Ufficio e confermato dallo stesso contribuente, il rimborso era stato effettuato. Di conseguenza avrebbero dovuto dichiarare estinto il giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56.

2. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in ragione dell’intima connessione. Gli stessi sono infondati. Ed invero la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto di accogliere la domanda del contribuente anche in relazione alle annualità non oggetto del provvedimento di diniego di rimborso, ritenendo il predetto esonerato dall’obbligo di passare dall’iter della richiesta in sede amministrativa. Conseguentemente non è ravvisabile sul punto nè un’omessa pronuncia, nè un vizio di insufficiente motivazione.

3. Possono essere trattati unitariamente, altresì, il terzo e il quarto motivo di ricorso, relativi questioni logicamente connesse. Gli stessi sono fondati alla luce dei principi generali in tema di struttura impugnatoria del processo tributario, in forza dei quali “il processo tributario, pur comportando un giudizio su rapporti, può essere instaurato soltanto mediante impugnazione di specifici atti o rifiuto degli stessi, con conseguente formazione di preclusioni in forza dell’omesso esercizio, nel termine di decadenza, del diritto di impugnazione, sicchè devono considerarsi rapporti irretrattabilmente conclusi quelli in cui, in caso di versamento diretto, non sia stata presentata istanza. di rimborso nel termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito secondo cui il rimedio regolato dalla citata norma sarebbe solo alternativo alla tutela giurisdizionale azionabile dal contribuente nel termine prescrizionale previsto per i casi di indebito oggettivo)” (in tal senso Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6254 del 29/03/2004, Rv. 571637, conforme Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10340 del 07/05/2007, Rv. 598095).

4. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va accolto limitatamente ai motivi indicati, con rinvio al giudice del merito, il quale, in applicazione del principio enunciato, verificherà se in relazione alle ulteriori annualità precedenti a quelle di cui agli anni 1998 e 1999 sia intervenuta istanza di rimborso nei termini di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, secondo la disciplina vigente ratione temporis, fermo restando che con riferimento alle annualità successive alla proposizione della domanda giudiziale non potrà ritenersi consentito l’ampliamento della materia del contendere in sede contenziosa.

PQM

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo; accoglie il terzo e il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria Regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA