Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4561 del 11/02/2022

Cassazione civile sez. I, 11/02/2022, (ud. 06/10/2021, dep. 11/02/2022), n.4561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9798/2019 proposto da:

M.P.M., elettivamente domiciliato in Roma Via E. Bombelli,

29/b presso lo studio dell’avvocato Verrastro Francesco che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Quadruccio Paolo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 52/2019 del GIUDICE DI PACE di FERRARA,

depositata il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2021 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Pace di Ferrara, con ordinanza depositata il 12 febbraio 2019, ha rigettato il ricorso proposto da M.P.M. avverso il Decreto di espulsione n. 178/2018 emesso dal Prefetto di Ferrara.

Il Giudice di Pace ha ritenuto non potersi applicare, nel caso di specie, la norma che consente al richiedente protezione internazionale di rimanere in Italia sino alla decisione della domanda, essendo stata proposta una domanda reiterata costituente una mera duplicazione della prima, attesa l’assenza di prove di ulteriori documenti o elementi diversi da quelli già valutati in precedenza dalle Autorità giudiziarie.

Ha proposto ricorso per cassazione M.P.M. a due motivi. L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 TU Immigrazione e dell’art. 33, comma 1 Convenzione di Ginevra.

Lamenta il ricorrente l’erroneità del provvedimento impugnato, non considerando lo stesso l’inespellibilità del cittadino straniero in costanza di domanda di protezione internazionale, seppur reiterata.

Espone, inoltre, il ricorrente che il Giudice di Pace, nel valutare i profili di novità della domanda reiterata rispetto a quella originaria di protezione internazionale, si è addentrato in una valutazione non richiesta e non spettantegli.

2. Il motivo è fondato.

Va premesso che, nel caso di specie, la domanda reiterata di protezione internazionale è stata presentata in data 8.10.2018, mentre il decreto di espulsione del Prefetto di Ferrara è stato emesso in epoca successiva, ovvero in data 20.12.2018.

Ciò premesso, la posizione del cittadino straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale è disciplinata dal D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 7, la cui formulazione vigente al momento della proposizione della domanda reiterata (8.10.2018) per cui è causa era la seguente:

“1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell’art. 32.

2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:

a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto Europeo;

b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;

c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell’Unione competente per l’esame dell’istanza di protezione internazionale;

d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale;

e) manifestano la volontà di presentare un’altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell’art. 29, comma 1, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b) e b-bis)”.

Dall’esame della norma emerge quindi che la presentazione di una domanda di protezione internazionale (seppur reiterata) attribuisce al richiedente il diritto di rimanere nel nostro Stato fino alla decisione della Commissione territoriale, salvo che si tratti di domanda reiterata presentata nella fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento, emesso quindi precedentemente, (fattispecie di cui all’art. 29 bis legge cit) o di successiva domanda reiterata dopo la declaratoria di inammissibilità o infondatezza, con decisione definitiva, della prima domanda reiterata.

Nel caso di specie, non ricorreva nessuna delle due ipotesi di esclusione disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, lett. d) ed e), trattandosi di prima domanda reiterata e presentata prima dell’adozione del decreto di espulsione.

Ne consegue che il Giudice di Pace, nel caso di specie, nel rigettare l’opposizione all’espulsione sul rilievo che erano insussistenti i profili di novità (rispetto a quella originaria) della domanda reiterata di protezione internazionale presentata del ricorrente, si è erroneamente sostituito in una valutazione spettante alla Commissione Territoriale (che non risulta mai intervenuta), fino alla decisione della quale al richiedente è riconosciuto il diritto di rimanere nel territorio dello Stato e non è quindi espellibile.

Il secondo motivo con cui è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è assorbito.

Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere cassata. Non essendo inoltre necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’annullamento del decreto di espulsione n. 178/2018 emesso dal Prefetto di Ferrara.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione n. 178/2018 emesso dal Prefetto di Ferrara.

Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese del procedimento di merito, da liquidarsi in Euro 1.000,00 per compensi, e del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in Euro 2.700,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

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