Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4560 del 27/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4560 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 10667-2015 proposto da:
IREN ACQUA GAS SPA, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo
studio dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO SIBOLDI;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALI. DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, in proprio e quale
procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE
DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCAMI\ 29, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

Data pubblicazione: 27/02/2018

ANTONINO SGROI, LELIO AL\RITATO, CARLA D’ALOISIO,
EMANUELE DE ROSE;

– controrkorrente avverso la sentenza n. 382/2014 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GI-IINOY,
rilevato che:
1. la Corte d’appello di Genova confermava la sentenza del
Tribunale della stessa sede che aveva rigettato l’opposizione proposta
da Iren Acqua gas s.p.a. avverso l’ avviso di addebito dell’Inps relativo
a contribuzione cigo, cigs e mobilità, e relative sanzioni civili, per un
importo complessivo di E 118.359,02.
2. Per la cassazione della sentenza Iren Acqua gas s.p.a. ha
proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui ha resistito con
controricorso l’Inps — SCCI S.p.A. Iren Acqua gas s.p.a. ha depositato
anche memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c.
3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
Considerato che:
1. con il primo motivo la società ricorrente, deducendo plurime
violazioni di norme di diritto nonché vizio di motivazione, ha
censurato la decisione per avere ritenuto dovuti i contributi per cigs e
cigo. Sostiene che in base al disposto della legge n. 448 del 2001, art.
35 detti enti, per la gestione di servizi, reti, impianti e beni sono tenuti
(
ad avvalersi di soggetti allo scopo costituiti nella forma di società di
capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche
associati; che la partecipazione di soggetti pubblici al capitale sociale
Ric. 2015 n. 10667 sez. ML – ud. 19-12-2017
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GENOVA, depositata il 15/10/2014;

comporta che essa ricorrente dovesse essere annoverata nell’ambito
delle imprese industriali degli enti pubblici, anche municipalizzate,
esonerate, in base al disposto del D.C.P.S. n. 869 del 1947, art 3,
dall’applicazione delle norme sull’integrazione dei guadagni degli operai
dell’industria.

applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 14 la società ha censurato la
decisione per avere affermato la sussistenza dell’obbligo al pagamento
del contributo per mobilità. Ha richiamato le argomentazioni svolte a
sostegno del primo motivo, per sostenere che essa ricorrente non
rientra nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento di
integrazione salariale di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 14 ed è pertanto
sottratta anche alla contribuzione per mobilità.
3. I motivi, da valutarsi congiuntamente in quanto connessi, non
sono fondati.
La questione qui riproposta è stata esaminata da plurime pronunce
di questa Corte (v. ancora da ultimo Cass. n. 8591 del 03/04/2017,
nonché Cass. 22/3/2017 n. 7332 e Cass. 12/05/2016 n. 9816, riferita
alla stessa società oggi ricorrente, ed i numerosi precedenti conformi
ivi richiamati) in cui si è ritenuto, con soluzione cui occorre dare
continuità, che le società a capitale misto, ed in particolare le società
per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l’esercizio
di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi
previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità.
L’applicabilità dell’ esenzione stabilita per le imprese industriali degli
enti pubblici dal D.L.C.P.S. n. 869 del 1947 ) art. 3, è stata, infatti,
esclusa sul rilievo della natura essenzialmente privata delle società
partecipate, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in regime di
concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il controllo
Ric. 2015 n. 10667 sez. ML – ud. 19-12-2017
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2. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa

esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando
irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella
propria dello schema societario, la meni partecipazione — pur
maggioritaria, ma non totalitaria – da parte dell’ente pubblico. E’ stato
in particolare precisato che la forma societaria di diritto privato è per

e prescelta dall’ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico, in
cui il perseguimento dell’obiettivo pubblico è caratterizzato
dall’accettazione delle regole del diritto privato e che la finalità
perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella promozione di
strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici locali è
specificamente quella di non ledere le dinamiche della concorrenza,
assumendo rilevanza determinante, in ordine all’obbligo contributivo, il
passaggio del personale addetto alla gestione del servizio alle
dipendenze di soggetto di diritto privato.
3.1. Resta da aggiungere che le suesposte conclusioni non possono
essere scalfite né dall’art. 10, d.lgs. n. 148/2015, il quale – per quanto
qui interessa – ha espressamente previsto l’assoggettamento alla cassa
integrazione (e alla relativa contribuzione) delle imprese industriali
aventi ad oggetto la «produzione e distribuzione dell’energia, acqua e
gas», dal momento che la sua natura innovativa rispetto al quadro
ordinarnentale già esistente è stata espressamente disconosciuta dalla
giurisprudenza di questa Corte (cfr. in tal senso Cass. nn. 9816 del
2016, 26016 e 26202 del 2015), né a fortiori dall’art. 1, comma 309, 1 n.
208/2015, il quale, nel far salvo dal novero delle abrogazioni previste
dall’art. 46, d.lgs. n. 148/2015, l’art. 3, d.l.C.p.S. n. 869/1947 (a norma
del quale «sono escluse dall’applicazione delle norme sulla integrazione
dei guadagni degli operai dell’industria IH le imprese industriali degli
enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato»), ha semmai
Ric. 2015 n. 10667 sez. ML – ud. 19-12-2017
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l’ente locale la modalità di gestione degli impianti consentita dalla legge

confermato la voluntas legis di escludere dall’area di operatività delle
disposizioni concernenti l’integrazione salariale soltanto quei soggetti
che possano qualificarsi come “imprese industriali dello Stato o di altri
enti pubblici”, tra le quali, per le ragioni anzidette, non possono
figurare le imprese gestite in forma di società a partecipazione pubblica

il richiamo a Cass. S.U. nn. 26283 del 2013 e 5491 del 2014).
4. Con il terzo motivo Iren Acqua gas s.p.a. ha dedotto la nullità
della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di
annullamento o riduzione delle sanzioni /somme aggiuntive.
La società in via subordinata deduce di avere impugnato la
sentenza del Tribunale laddove aveva ritenuto insussistenti
presupposti per l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta ai sensi
del comma 15 lettera a) dell’art. 116 della legge n. 388 del 2000 non
sussistendo la condizione dell’avvenuto pagamento dei contributi;
inoltre, atteso il contrasto interpretativo in giurisprudenza ed in sede
amministrativa, verificatosi nella materia, sostiene che sussistevano i
presupposti per l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta ai sensi
dell’art. 116 cit., commi 10 e 15.
5. Neppure tale motivo è fondato.
Nella stessa prospettazione della società ricorrente, il motivo
d’appello avente ad oggetto le sanzioni civili era del tutto generico,
venendo contestato il relativo capo della sentenza del Tribunale senza
precise argomentazioni in merito all’avvenuto pagamento dei
contributi, sicché il mancato esame da parte della Corte territoriale è
dipeso da una valutazione implicita d’ inammissibilità del motivo. Del
resto, neppure in questa sede il ricorrente riferisce di avere
tempestivamente provveduto al pagamento.

Ric. 2015 n. 10667 sez. ML – ud. 19-12-2017
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(così Cass. 12/10/2017 n. 24013, Cass. nn. 7332 e 8704 del 2017, dove

Ed il decisum del Tribunale, che aveva escluso l’applicabilità delle
sanzioni in misura ridotta di cui all’art. 116, comma 15, lett. a), della 1.
n. 388 del 2000, è coerente con l’interpretazione di questa Corte,
secondo la quale l’ipotesi in cui il ritardato o mancato versamento dei
contributi derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti

dell’obbligo presuppone l’integrale pagamento dei contributi e dei
premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali (Cass. n.
01/03/2016 n. 4077, 10/12/2013 n. 27513), in disparte il fatto che il
medesimo comma 15 richiede a tal fine un provvedimento di
competenza del consiglio di amministrazione dell’ente impositore, sulla
base di direttive impartite in sede ministeriale (Cass. n. 15897 del
26/06/2017).
6. Il ricorso, manifestamente infondato ex art. 375 comma 1 n. 5
c.p.c., deve quindi essere rigettato con ordinanza in camera di
consiglio, così confermando il Collegio la proposta formulata dal
relatore ex art. 380 bis c.p.c..
7. La regolamentazione delle spese processuali in favore del
controricorrente, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del&
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228.

P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità in favore dell’Inps, che liquida in f,
3.500,00 per compensi, oltre ad e, 200,00 per esborsi, rimborso spese
generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ric. 2015 n. 10667 sez. ML – ud. 19-12-2017
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orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.12.2017

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