Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4560 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4560 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 22764-2010 proposto da:
AURITANO

ANNA

RTNNNA52B59F839N,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTEZEBIO 32 INT. 2, presso
lo studio dell’avvocato TAMBURRO LUCIANO,
rappresentata e difesa dall’avvocato BARRA CARACCIOLO
FRANCESCO giusta procura speciale a margine;
– ricorrente –

2014
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contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA 00079760328, nella sua
qualità di Impresa Designata per la Regione Campania
a gestire i sinistri posti a carico del Fondo di

1

Data pubblicazione: 26/02/2014

Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei
2L1Qi

1Éqyn1i rappresentanti pro tempore, Dott. TOMMASO

CEG:CON e Dott. KCJDERTO 3ERENA, &1t_tivsmente
domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo
studio dell’avvocato AVITABILE GIUSEPPE, che la

PRASTARO ERMANNO giusta procura speciale a margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2082/2009 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/06/2009, R.G.N.
4602/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/01/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato MICHELA REGGIO D’ACI per delega;
udito l’Avvocato FABRIZIO DE’ MARSI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

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rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Svolgimento del processo

1.- Anna Auritano convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di
Napoli la Assicurazioni Generali s.p.a., quale impresa designata
per la regione Campania a gestire i sinistri a carico del fondo
di garanzia per le vittime della strada, per sentirla condannare

dell’incidente per cui è causa, a suo avviso causato da una
autovettura rimasta sconosciuta ed il cui conducente si era
dileguato subito dopo lo scontro.
La convenuta resistette.
Il Tribunale rigettò la domanda.
2.-

Con sentenza n. 2082/2009, depositata il 25.6.2009, la

Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello della
soccombente, che aveva dedotto di aver pienamente adempiuto al
proprio onere probatorio e di aver dimostrato che il veicolo
investitore era rimasto “oggettivamente sconosciuto”, mentre le
diverse dichiarazioni rese presso il drappello di P.S.
dell’ospedale Loreto Mare dovevano essere valutate alla luce
dello stato confusionale in cui ella era giunta al nosocomio.
3.-

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Anna

Auritano, che articola due motivi assistiti da memoria.
Resiste con controricorso la Assicurazioni Generali s.p.a.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo è denunciata «Violazione e falsa
applicazione dell’art. 19, lett. a), L. 24.12.1969, n. 990;

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al risarcimento dei danni che asseritild di aver subito a seguito

Artt. 2697 e 2727 c.c.; Art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 30
n. 3 (violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto) ».
Vi si sostiene che la sentenza è incorsa in un grave errore
di diritto in quanto, in contrasto con il prevalente
orientamento della Corte di cassazione e della giurisprudenza di

indagini volte all’identificazione del veicolo investitore.
2.- Con il secondo motivo è dedotta «Insufficienza ed
illogicità della motivazione circa un fatto controverso e
rilevante ex art. 360, n. 5 c.p.c.».
Si prospetta l’incoerenza logica della motivazione per avere
la Corte d’appello erroneamente valutato tre circostanze, emerse
in corso di causa, dalle quali si desumerebbero invece argomenti
idonei a consentire l’applicazione, in suo favore, dell’art. 19,
lett. a) della L. n. 990/1969:
a)

la dichiarazione resa dall’attuale ricorrente al

Drappello della Polizia di Stato presso l’Ospedale ove fu
portata in ambulanza;
b) le dichiarazioni rese dal teste Barrella;
c)

la querela contro ignoti sporta ai Carabinieri di

Ponticelli.
3.-

I due motivi, che per la loro stretta connessione

devono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili.
Premesso che è stato chiarito che l’intervenuta denuncia o
querela contro ignoti non vale, in se stessa, a provare la

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merito, ha negato che sia richiesto che la vittima compia

riconducibilità del sinistro ad un veicolo non identificato,
dovendosene disconoscere l’automatica efficacia probatoria
(Cass., 2 settembre 2013 n. 20066; Cass., 24 febbraio 2011, n.
4480), sta il fatto che la Corte di merito ha dato rilievo non
già alla presentazione o mancata presentazione della querela

della vittima, ma alle dichiarazioni della stessa
nell’immediatezza del fatto ed a quelle di un testimone, nel
senso che l’autovettura investitrice s’era arrestata e che il
conducente aveva prestato soccorso, disattendendo le diverse
affermazioni della Barrella con la denuncia presentata due mesi
dopo.
Ebbene, per un verso, nell’illustrazione del primo motivo e
nel quesito di diritto che lo correda si prescinde dalla vera
ratio decidendi,

costituita dalla non credibilità delle

successive dichiarazioni della vittima (sicché il motivo è per
tale ragione inammissibile); per altro verso, il secondo motivo
non contiene il momento di sintesi che la costante
giurisprudenza di legittimità ha ritenuto prescritto dall’art.
366 bis c.p.c. (applicabile

ratione temporis) quando sia addotto

un vizio di motivazione.
4.- Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per essere
inammissibili entrambi i motivi nei quali si articola.
Le spese seguono la soccombenza.

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contro ignoti o al mancato espletamento di indagini da parte

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte
ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in
C 4.200,00, di cui C 4.000,00 per compensi,

oltre accessori di

legge.

Roma, 10 gennaio 2014

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