Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4560 del 21/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4560
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10890-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1332/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, depositata il 06/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA
COSMO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1.Con sentenza n. 1332/11/17, depositata in data 6 aprile 2017, la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 469/5/10 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento che aveva parzialmente accolto il ricorso di M.G. relativo all’avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2002. La ripresa traeva origine da controlli all’esito dei quali veniva rilevata l’omessa presentazione di dichiarazioni di inizio attività di impresa di allevamento e di mancate dichiarazioni annuali IRAP e IVA, con conseguente accertamento di reddito imponibile non dichiarato, omessa fatturazione e irregolare tenuta delle scritture contabili;
2.La CTR confermava la decisione di primo grado nell’escludere i presupposti dell’attività di impresa di allevamento e avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. Il contribuente non si è difeso, restando intimato.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.Con l’unico motivo di ricorso – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, l’Ufficio lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), e dell’art. 2729 c.c., per non aver la CTR, nel confermare la decisione di primo grado, tenuto conto della legittima applicazione del metodo di accertamento induttivo, a fronte della omessa dichiarazione dell’attività di allevamento bovini riscontrata.
2. Il motivo è infondato in quanto non coglie non coglie la “ratio decidendi” della impugnata sentenza.
2.1 La CTR non ha messo in discussione la legittimità dell’accertamento induttivo ma è giunta, sulla scorta degli elementi e degli accertamenti di fatto, ben spiegati nella motivazione e non oggetto di specifica censura da parte del ricorrente, a ritenere che la fattispecie possa essere inquadrata nella disciplina di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 32, comma 2, lett. b) laddove dispone che è considerata attività agricola, e quindi sottratta alla disciplina del reddito di impresa e tassata come reddito agrario, l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto del terreno.
3. Ne consegue il rigetto del ricorso.
4. Nulla è da statuire sulle spese processuali non essendosi il contribuente costituito.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 21 febbraio 2020