Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 456 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 11/01/2017, (ud. 06/10/2016, dep.11/01/2017),  n. 456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16932-2012 proposto da:

P.F., (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO PARISI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

COOPERATIVA Poker a.r.l. in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 232/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 05/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento dei primi quattro

motivi di ricorso per quanto di ragione e per l’assorbimento del

quinto motivo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Nel 2001 P.F., già socia della soc. Cooperativa edilizia Poker a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Messina su istanza del Condominio di gestione (OMISSIS) per il pagamento di oneri e spese condominiali relativamente agli anni dal 1996 al 2001. L’opponente eccepì la carenza di legittimazione attiva del Condominio di gestione, in quanto la Cooperativa edilizia era sottoposta a procedura concorsuale; la carenza di legittimazione passiva di essa opponente, sul rilievo che le spese di manutenzione del fabbricato dovessero gravare sulla Cooperativa in liquidazione; la compensazione del credito ex adverso azionato con quello vantato da essa opponente nei confronti della Cooperativa.

1.1. – Il Tribunale rigettò l’opposizione.

2. – La Corte d’appello di Messina, con sentenza depositata in data 5 maggio 2011, ha confermato la decisione sul rilievo che l’amministrazione ordinaria degli immobili della Cooperativa Poker in liquidazione coatta amministrativa era stata attribuita agli ex soci, dopo che gli stessi erano stati nominati custodi degli alloggi ed avevano mantenuto il godimento delle rispettive abitazioni, come da autorizzazione del competente Assessorato regionale. Sulla base dell’accordo tra tutti gli interessati, la gestione relativa all’uso e al godimento delle cose comuni era stata trasferita al Condominio di gestione, che era pertanto legittimato a recupero delle relative quote di partecipazione, nè la gestione dei servizi comuni incideva sul patrimonio della Cooperativa edilizia, sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Non sussisteva, pertanto, la prospettata vis attractiva della procedura concorsuale, e la distinta soggettività rendeva impossibile la compensazione del credito vantato dall’opponente nei confronti della Cooperativa in liquidazione con il debito per spese condominiali.

3. – Per la cassazione della sentenza P.F. ha proposto ricorso straordinario sulla base di quattro motivi.

Non hanno svolto difese il (OMISSIS) e la Cooperativa Poker a r.l.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è infondato.

1.1. – Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1130, 1131 e 1136 c.c. e della L. n. 267 del 1942, art. 198 e ss. in relazione alla L. n. 1165 del 1938, e vizio di motivazione.

La ricorrente, che contesta la configurabilità del Condominio di gestione a fronte della sottoposizione liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa edilizia costruttrice degli immobili, con conseguente carenza di legittimazione ad agire dell’amministratore, lamenta innanzitutto che la Corte d’appello non avrebbe valutato la censura di inammissibilità della coesistenza di sistemi di gestione differenziati dei predetti immobili. La giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale, che riguardava la costituzione di condominio di gestione nelle more dell’assegnazione degli alloggi ai soci di cooperativa edilizia, non era pertinente nel caso di specie, in cui il soggetto proprietario degli immobili era sottoposto a procedura concorsuale, non essendo ammissibile una gestione degli alloggi indipendente dagli organi preposti alla liquidazione coatta amministrativa e al di fuori della disciplina concorsuale.

La ricorrente evidenzia, inoltre, l’illegittimità della costituzione del condominio di gestione per violazione del R.D. n. 1165 del 1938, art. 35, comma 3, (è richiamata Cass., sez. 2, sentenza n. 3924 del 1996), non essendo nella specie avvenuta l’assegnazione degli alloggi, e richiama, nella medesima prospettiva, la L. n. 231 del 1962, art. 9 che prevede la costituzione del condominio solo dopo la vendita di tutti gli appartamenti. Ulteriore motivo di inammissibilità della pretesa azionata dal Condominio di gestione Poker risiederebbe nel collegamento necessario tra le spese condominiali e la proprietà in capo a ciascun condomino, nella specie inesistente.

2. – Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 1130, 1131 e 1136 c.c. e L. n. 267 del 1942, art. 198 e ss. in relazione alla L. n. 1165 del 1938, e si contesta la configurabilità del condominio di gestione in ragione del fatto che la gestione degli alloggi era rimasta, nella specie, nella titolarità degli organi della liquidazione coatta amministrativa e non poteva essere oggetto di trasferimento negoziale. Sotto diverso profilo, essendo le spese di conservazione e godimento delle cose comuni oggetto di obbligazione propter rem, che si ricollega alla contitolarità del diritto reale, nessuna obbligazione sarebbe potuta sorgere in capo alla ricorrente, che non era titolare di alcun diritto reale sull’immobile sottoposto a procedura con-corsuale.

2.1. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto presentano profili di connessione, sono infondate.

2.2. – La Corte d’appello ha evidenziato che il (OMISSIS) è sorto con finalità di gestione dei servizi comuni dopo che la Cooperativa edilizia omonima era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto dell’Assessorato regionale alla Cooperazione del 1991. Pendente la procedura concorsuale, il medesimo Assessorato aveva autorizzato l’attribuzione dell’amministrazione ordinaria degli immobili agli ex soci, che erano stati nominati custodi dei rispettivi alloggi, e avevano quindi dato vita all’organismo di gestione dei servizi comuni.

L’assetto di interessi così realizzato, finalizzato con ogni evidenza a consentire la prosecuzione del godimento degli alloggi da parte degli ex soci della Cooperativa edilizia, era fondato, secondo quanto riferisce la Corte d’appello, su specifica autorizzazione dell’Assessorato regionale alla cooperazione, organo di vigilanza della procedura di liquidazione, e tale ricostruzione dei fatti non è contestata dalla ricorrente. Da ciò deriva l’astrattezza della questione posta dalla ricorrente, se fosse possibile dare vita ad una struttura organizzativa di gestione dei servizi comuni – condominio di gestione – scissa dalla proprietà degli alloggi, che era stata sottoposta a procedura concorsuale, in quanto, come già evidenziato, la Corte d’appello ha accertato che tale assetto di interessi era stato autorizzato dalla Regione, dopo che la stessa Regione, nella competente articolazione dell’Assessorato alla cooperazione, aveva sottoposto a l.c.a. la Cooperativa edilizia a contributo regionale e nominato il commissario liquidatore.

Non risulta, peraltro, che nella specie sia stata esercitata la facoltà, spettante al commissario liquidatore, di risolvere i rapporti inerenti all’assegnazione degli alloggi in favore dei soci (ex plurimis, Cass., sez. 1, sent. n. 5346 del 1999), nè la ricorrente riferisce di situazioni dalle quali desumere che la scissione tra l’attività di gestione degli alloggi e l’assetto proprietario sia stata disposta senza la partecipazione degli organi della procedura, dovendosi presumere la legittimità dell’operato dei soggetti pubblici coinvolti nella vicenda.

2.3. – Quanto al profilo afferente la non configurabilità del condominio di gestione in mancanza del trasferimento della proprietà degli alloggi, la giurisprudenza di questa Corte è orientata da tempo nel senso di ritenere ammissibile la costituzione di tale condominio di gestione prima del trasferimento della proprietà degli immobili, nell’interesse degli stessi assegnatari, sulla base di autorizzazione della proprietà e su richiesta degli stessi assegnatari degli alloggi (ex plurimis, Cass., sez. 2, sent. 23329 del 2006; Cass., sez. 2, sent. n. 2760 del 2008).

3. – Con il terzo motivo è denunciato vizio di motivazione e violazione di legge e si contesta il rigetto dell’eccezione di compensazione, rilevando la contraddittorietà della decisione della Corte d’appello nella parte in cui, da un lato, aveva ritenuto che l’opponente P. fosse tenuta al pagamento degli oneri condominiali in quanto socia della Cooperativa, e, dall’altro lato, aveva ritenuto che tale debito non potesse essere compensato con il credito vantato da P. nei confronti della stessa Cooperativa, in ragione della diversità delle posizioni soggettive tra Condominio di gestione e Cooperativa.

3.1. – La doglianza è infondata.

Il rigetto dell’eccezione di compensazione è evidentemente coerente con la premessa della scissione tra la proprietà degli alloggi e la gestione dei servizi comuni, attribuita agli stessi ex soci della Cooperativa, che avevano mantenuto il godimento degli immobili.

4. – Con il quarto motivo è denunciata violazione degli artt. 92 c.p.c. e ss. e si contesta la quantificazione delle spese liquidate dalla Corte d’appello a favore del Condominio senza precisare il criterio seguito in assenza di nota spese.

4.1. – La doglianza è infondata.

Per un verso, infatti, la Corte d’appello era tenuta a regolare le spese del giudizio anche in assenza di apposita nota spese (ex plurimis, Cass., sez. 6 – 3, ord. n. 7654 del 2013), e, per altro verso, il valore della causa indicato dalla ricorrente è all’evidenza erroneo, essendo pari a Lire 8.361.284 e non a Lire 2.000.000 circa, sicchè è priva di fondamento anche la censura riguardante l’asserito scostamento dai parametri tariffari applicabili ratione temporis.

4. – Il ricorso è rigettato e non si fa luogo a pronuncia sulla spese in mancanza di attività difensiva dei soggetti intimati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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