Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4559 del 27/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4559 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: GHINOY PAOLA

S`t

ORDINANZA
sul ricorso 367-2015 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONAI il DELI „ \ PREVIDI
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, in proprio e quale
procuratore speciale della S(..)CIFTA’ DI CAWFOLARIZZAZIONE
DEI CREDITI INPS (SCC.I) SPA, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA CESARE BECCARLA 29, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE
ROSE, CARLA D’ALOISIO;
– ricorrente contro
i\ZIENDA ENERGETICA vivi:FF.11:1NA VAI CHIAVENN
SPA 1- ‘,QUITAIA;\ NORD SP. ■ 07244730061;
,

– intimate –

Data pubblicazione: 27/02/2018

avverso la sentenza n. 748/2013 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 19/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA HINOY;
rilevato che:

confermava la sentenza del Tribunale di Sondrio, lUdove aveva
ritenuto infondata la pretesa contributiva azionata dall’Inps con cartelle
esattoriali

nei

confronti

dell’Azienda

Energetica

altellina

Yalchiavenna s.p.a., avente ad oggetto la contribuzione per
disoccupazione per il periodo anteriore al 22.2.2008, data in cui la
società aveva ottenuto il decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali che l’aveva esonerata dal pagamento. La Corte
territoriale argomentava che non vi era stata da parte dell’ente
previdenziale alcuna contestazione in ordine al fatto che i dipendenti
della società avessero sempre goduto di stabilità d’impiego, e che il
d.m. citato era stato emanato proprio sulla scorta di tale
considerazione, ricavabile anche alla contrattazione collettiva del
settore (CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico).
2. Per la cassazione della sentenza l’Inps-SCCI s.p.a. ha proposto
ricorso, con il quale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.
40 del r.d. n. 1827 del 1935, dell’art. 32 della legge n. 264 del 29 aprile
1949, dell’art. 36 del d.p.r. 26 aprile 1957, n. 818, del CCNL per i
lavoratori addetti al settore elettrico sottoscritto il 9 luglio 1996,
applicabile

ratione tempon.s,

dell’art. 1362 e ss. c.c., degli artt. 2697 c.c. e

115 c.p.c. .
Sostiene di avere contestato il requisito della stabilità d’impiego sin
dalla memoria di costituzione depositata in data 2 gennaio 2009 nel
proc. n. 227/2008; nega che il d.m. di esonero possa avere efficacia
Ric. 2015 n. 00367 sez. ML – ud. 19-12-2017
-2-

1. la Corte d’appello di Milano, per quello che qui ancora rileva,

retroattiva, rileva che la società aveva depositato solo uno stralcio del
contratto collettivo di riferimento e che da esso non poteva desumersi
l’esistenza della stabilità d’impiego nel caso di specie, peraltro
affermata apoditticamente dal Collegio meneghino.
3. Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna s.p.a. e Equitalia

Considerato che:
1. occorre premettere che la portata dell’art. 36 del D.P.R. n. 818
del 1957, come operante ratione temporis, è stata in più occasioni
affrontata da questa Corte ( v. ex multis Cass.n. 8211 del 2014, n.
13069/2016), che ha affermato che anche in relazione al personale
dipendente dalle aziende esercenti pubblici servizi, l’esenzione
dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione volontaria opera
soltanto ove ai medesimi sia garantita la stabilità d’impiego e che tale
stabilità d’impiego, ove non risultante da norme regolanti lo stato
giuridico e il trattamento economico, deve essere accertata dal
Ministero competente su domanda del datore di lavoro, con
decorrenza dalla data di tale domanda.
2. Del pari, non essendo ricomprese le clausole pattizie di cui alla
contrattazione collettiva di diritto comune fra le “norme regolanti lo
stato giuridico e il trattamento economico”, l’eventuale stabilità
d’impiego garantita da detta contrattazione collettiva non potrebbe di
per sé condurre all’esenzione contributiva, in difetto di domanda di
accertamento al riguardo da parte del datore di lavoro e di conseguente
riconoscimento di detta stabilità da parte dell’Autorità amministrativa
competente. (ex p/urimis, Cass. n. 7332 del 22/03/2017, n. 19761 del
2/10/2015).
3. Tale accertamento è poi dotato per esplicita disposizione della
legge di un’efficacia temporale limitata, né è prevista la possibilità di
Ric. 2015 n. 00367 sez. ML – ud. 19-12-2017
-3-

Nord s.p.a. sono rimaste intimate.

estenderlo in via retroattiva (in tal senso, v. Cass., ord. 3 giugno 2015,
n. 11487; Cass. ord. 19 luglio 2015, n. 16097; Cass., n. 18455/2014,
cit,; Cass, 30 ottobre 2013, n. 24524; Cass., ord. 8 gennaio 2016, n.
173).
4. Neppure è sufficiente accertare se l’Inps avesse o meno

collettiva: questa Corte ha infatti chiarito nella sentenza n. 27225 del
16/11/2017 che per la ricerca della stabilità in sede giudiziaria, non
basta accertare- come richiesto da SS.UU. 5170/1988- la necessaria
presenza di “clausole della contrattazione collettiva che assicurino
detto requisito in modo tale che al di là della generica previsione
dell’art. 3 della legge n. 604/1966 la cessazione del rapporto da parte
del datore di lavoro sia configurata come ammissibile solo per il
verificarsi di concrete ipotesi di carattere oggettivo tassativamente
predeterminate”, poiché fin tanto che sussiste l’assoggettabilità alla
procedura prevista dalla legge n.223/1991, non può esservi stabilità in
senso pubblicistico. In tale sede, pertanto, la cognizione del giudice
ordinario è piena e spetta interamente al datore di lavoro provare la
sussistenza dei presupposti eccettuativi dell’obbligo contributivo stesso
(cfr. Cass. n. 16351/2007; 13011/2017), ovvero la presenza
indefettibile di ragioni specifiche di risoluzione del rapporto
tassativamente stabilite a priori con criteri restrittivi pure in relazione
alla possibilità di essere soggetti a procedura di riduzione collettiva del
personale.
4. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della
sentenza impugnata in relazione al capo in cui ha affermato non
dovuta dall’Azienda Energetica \T altellina Valchiavenna s.p.a. la
contribuzione di disoccupazione per il periodo anteriore al 22 febbraio
2008, senza svolgere i necessari accertamenti, con rinvio alla Corte di
Ric. 2015 n. 00367 sez. ML – ud. 19-12-2017
-4-

contestato la sussistenza di tale requisito sulla base della contrattazione

Appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà anche
provvedere in ordine alle spese del presente giudizio

P.Q.M.
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per
la regolamentazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.12.2017

Milano in diversa composizione.

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