Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4559 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. I, 24/02/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 24/02/2011), n.4559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. MAGDA Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

NOVAMARMI S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

TRIESTE 87, presso l’avvocato ANTONUCCI ARTURO, rappresentata e

difesa dall’avvocato BORIONI RENZO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE DELLA DITTA A.F., in

persona del Curatore Avv. A.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l’avvocato PANARITI

PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 238/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 30/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato RENZO BORIONI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato PAOLO PANARITI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso con

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 30.1.02, in accoglimento della domanda L. Fall., ex art. 67, comma 2, proposta dal Fallimento di A.F. nei confronti della Nova Marmi s.r.l. (già Nova Marmi s.n.c.), dichiarò l’inefficacia dei pagamenti, per complessivi 9 milioni delle vecchie lire, ricevuti dalla convenuta, nel cd. periodo sospetto, attraverso l’incasso di cambiali emesse in suo favore dall’imprenditore poi fallito e condannò la società a restituire alla curatela la somma predetta, maggiorata degli interessi legali, ed a rifondere le spese di lite.

Il gravame proposto dalla Nova Marmi avverso la decisione fu respinto dalla Corte d’Appello di Ancona con sentenza del 30.4.05.

La Corte, rilevato in fatto che l’ A. aveva lasciato insolute le ricevute bancarie originariamente emesse per il pagamento, adducendo a giustificazione dell’inadempimento le proprie difficoltà finanziarie, e che la Nova Marmi gli aveva accordato la dilazione e la rateazione del debito solo dietro il rilascio degli effetti cambiar, ritenne che il comportamento negoziale dell’appellante costituisse prova presuntiva grave ed univoca della ricorrenza del presupposto soggettivo dell’azione. La Ncva Marmi s.r.l. ha chiesto la cassazione della sentenza, affidandola a due motivi di ricorso illustrati da memoria.

Il Fallimento di A.F. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso, Nova Marmi s.r.l., denunciando violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 5 e 67, sostiene che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente affermato che lo stato di insolvenza vi consiste nella mera difficoltà, anzichè nella vera e propria impossibilità, dell’imprenditore di adempiere alle proprie obbligazioni e che, conseguentemente, non avrebbe tenuto conto che il suo comportamento negoziale dimostrava che essa era consapevole che l’ A. versava in una situazione di temporanea illiquidità, ma non di dissesto.

2) Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto provata la sua scientia decoctionis per il solo fatto dell’emissione delle cambiali, e che non abbia considerato che, sia per l’assenza di protesti in capo all’ A. sia per il precipitare della situazione economica di questi (dovuta alla revoca degli affidamenti bancari ed all’iscrizione di ipoteca giudiziale su suoi beni) in data successiva ai pagamenti impugnati, essa non poteva essere a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, devono essere respinti.

Nelle azioni promosse ai sensi della L. Fall., art. 67, lo stato di insolvenza dell’imprenditore poi fallito, nel cd. periodo sospetto, è oggetto di presunzione iuris et de iure, derivante dal fatto stesso dell’apertura della procedura concorsuale.

Ne consegue che il creditore convenuto in revocatoria non è ammesso a provare che in tale periodo l’imprenditore versava in uno stato di sola temporanea difficoltà ad adempiere, nè, a maggior ragione, siffatto accertamento può essere compiuto d’ufficio dal giudice del merito, tenuto invece ad indagare, ai fini della prova del presupposto soggettivo dell’azione, se, nel medesimo periodo, i sintomi del dissesto si siano manifestati all’esterno e come tali siano stati percepiti dall’accipiens.

Ciò premesso, va rilevato che nel caso di specie la Corte territoriale, pur avendo impropriamente affermato che lo stato di insolvenza si identifica nella “difficoltà”, anzichè nella vera e propria incapacità, dell’imprenditore ad adempiere con mezzi normali alle proprie obbligazioni, non ha mai posto in dubbio che l’ A. versasse in tale stato all’epoca dei pagamenti impugnati ed ha ampiamente ed adeguatamente illustrato le ragioni del proprio convincimento circa la sussistenza della prova della scientia decoctionis di Nova Marmi, attraverso un apprezzamento dei fatti emergenti dagli atti di causa che sfugge al sindacato di legittimità. Va aggiunto che la ricorrente, contravvenendo al principio di autosufficienza del ricorso, non ha indicato da quali, fra gli atti depositati ed i documenti acquisiti nel corso del giudizio di merito, emergano le circostanze che la Corte non avrebbe valutato e che sarebbero decisive per escludere la ricorrenza del presupposto soggettivo dell’azione: sotto tale profilo, pertanto, il ricorso si rivela inammissibile. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del Fallimento di A. F., in Euro 1.000 per onorari ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare al Fallimento di A.F. le spese del giudizio, liquidate in Euro 1.000 per onorari ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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