Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4559 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10443-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

IL FORNINO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2045/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 26/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1.Con sentenza n. 2045/8/17,depositata in data 26 settembre 2017, la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 2045/8/17 della Commissione tributaria provinciale di Pisa, avente ad oggetto un diniego di rimborso IVA 2007, emesso nei confronti di Mattolini Carlo n. q. di liquidatore della società Il Fornino Srl, in quanto il bilancio finale di liquidazione della società non aveva riportato il credito di imposta.

2.La CTR riteneva di condividere la decisione del giudice di primo grado ritenendo aliunde dimostrata la sussistenza del credito di imposta per cui è causa;

3 Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo un unico motivo; il contribuente non si è difeso, restando intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con un unico motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 5, D.M. n. 51 del 1992 per aver la CTR ritenuto fosse riconoscibile il rimborso di un credito di imposta IVA nonostante questo non fosse stato esposto nel bilancio finale di liquidazione della società Il Fornino Srl;

2. Il motivo è infondato.

2.1 Va reiterato che: “In tema di IVA, il credito di una società posta in liquidazione, relativo al rimborso dell’imposta, richiesto, a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, all’atto della dichiarazione IVA dell’ultimo anno di attività, non è condizionato dall’esposizione del credito stesso nel bilancio finale della società (nella specie assente, per essere stato quel credito ceduto), in quanto l’efficacia probatoria dei libri sociali, derivante dalla normativa pubblicistica, attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all’esercizio dell’impresa, mentre la contabilità IVA, pur non avendo alcuna efficacia probatoria in tali rapporti, documenta comunque il debito fiscale, rendendone possibile il controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.” (Cass. n. 13345 confermata da nr 19938/2018 e nr 15637/2019);

2.2 Nel caso di specie la CTR conferma l’accertamento in fatto della CTP secondo il quale il credito di imposta è incontestato e lo stesso ricorso riportail seguente stralcio del ricorso introduttivo del contribuente mai contestati: “L’Agenzia delle Entrate ha controllato tutta la documentazione allegata all’istanza di rimborso del 18/2/2010 ed alla richiesta di documentazione del 15/3/2010 quale il libro dei cespiti ammortizzabili 2005-2006-2007, il libro inventari, i bilanci anni 20052006-2007, situazione patrimoniale al 31/12/2007, bilancio finale di liquidazione, dichiarazione dei redditi, Modello IVA 2008 anno imposta 2007 e modello VR/2008, atto di messa in liquidazione, copia cessione di azienda, relazione sull’attività svolta e formazione del credito. Tale controllo non ha rilevato nessuna anomalia nella gestione aziendale e in quella liquidatoria, riconoscendo i presupposti e la legittimità del credito richiesto (…)”. In presenza di tali elementi di fatto la decisione della CTR, pur non citandolo espressamente, è pienamente conforme al principio di diritto fissato dalla giurisprudenza della Corte sopra richiamato;

3.In conclusione il ricorso va rigettato e la sentenza va confermata, nulla è da statuire sulle spese di lite, in assenza di costituzione del contribuente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 21 febbraio 2020

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