Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4559 del 11/02/2022

Cassazione civile sez. I, 11/02/2022, (ud. 06/10/2021, dep. 11/02/2022), n.4559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11860/2020 proposto da:

B.O., difeso dall’avv. Cristina Arcai, giusta procura

in atti, domiciliato presso la Cancelleria della I sezione Civile

della Suprema Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di MACOMER, depositato

il 15/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2021 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudice di Pace di Macomer, con decreto del 23.4.2020, ha prorogato il periodo di trattenimento di B.O. presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Macomer (NU) per ulteriori trenta giorni, finalizzato all’espulsione del cittadino ucraino dal territorio nazionale.

Il giudice di Pace ha disposto tale proroga, stante la mancanza di vettore aereo a causa dell’epidemia di Covid 19.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione B.O. affidandolo a tre motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 13 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., comma 6, per essere il provvedimento impugnato privo di motivazione.

In particolare, lamenta il ricorrente che, all’udienza in cui doveva essere discussa la proroga del suo trattenimento, aveva allegato come elemento ostativo all’espulsione la sua convivenza more uxorio come una cittadina italiana e di aver in corso di regolarizzazione il procedimento per poter contrarre matrimonio, desumibile dal nulla osta al matrimonio rilasciata dal Consolato Ucraino, prodotto all’udienza. Inoltre, aveva dedotto che la valutazione di inammissibilità della domanda di protezione internazionale competeva alla Commissione Territoriale, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, oltre alla generale insicurezza del suo paese.

2. Il motivo è fondato.

La motivazione del giudice di Pace di Macomer non si dà alcun carico delle questioni sollevate dalla difesa del trattenuto in udienza (convivenza di fatto con cittadina italiana, ritenuta ostativa all’espulsione; mancanza di una decisione di inammissibilità della domanda di protezione internazionale da parte della competente commissione; insicurezza del paese di rimpatrio, interessato conflitto armato) e si limita ad osservare che la proroga è giustificata dalla mancanza del vettore aereo, con una motivazione che, evidentemente, non soddisfa “il minimo costituzionale” secondo i parametri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 13 Cost., comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, sul rilievo che i termini (48+48) per la proroga del trattenimento sono stati ampiamente oltrepassati, atteso che la richiesta della convalida della proroga in oggetto è stata comunicata il 15 aprile 2020 mentre l’udienza di convalida si è tenuta il successivo 23 aprile 2020, quindi ben otto giorni dopo la richiesta.

4. Il motivo è assorbito.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione art. 19 t.u.imm., essendo il ricorrente convivente di fatto con una cittadina italiana, e perciò inespellibile.

6. Il motivo è assorbito.

Il decreto impugnato deve essere quindi cassato senza rinvio, essendo ormai decorso il termine perentorio per provvedere alla proroga del trattenimento.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, e, per l’effetto, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese del procedimento di merito, da liquidarsi in Euro 1000, e del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in Euro 2.700,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

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