Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4558 del 27/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4558 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

ORDINANZA
sul ricorso 25836-2016 proposto da:
DE LISO ANNA, DE LISO GIOVANNI, DE LISO MARIA,
elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO virroRIO
EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO
TORNITORE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FRANCA FENIIANO;

– ricorrenti contro
CONSORZIO PER L’EDLIZIA NAPOLETANA NOVOCEN IN
LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante liquidatore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA
DE CURTIS, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI
ALLODI;

Data pubblicazione: 27/02/2018

–controricorrente nonchè coiro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -”
FUNZIONARIO DELEGATO dal CIPE al completamento del
programma straordinario di edilizia residenziale per la città di

intimati

avverso la sentenza n. 3873/2015 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 02/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI.

Rilevato che:
la corte di appello di Napoli, G.s.e., con sentenza del 2-102015, ha respinto la domanda di Giovanni De Liso e altri diretta
a ottenere la liquidazione delle indennità di espropriazione e di
occupazione dovute dal Consorzio Novocen, concessionario ai
sensi della legge n. 219 del 1981 per la realizzazione di opere
previste nell’ambito del programma straordinario per l’edilizia
residenziale della città di Napoli;
ha motivato la decisione sostenendo che gli immobili dei De
Liso erano abusivi, come risultato dall’istanza di condono
edilizio presentata ai sensi del d.l. n. 649 del 1994 e delle copie
dei bollettini di versamento dell’oblazione, così da non esser
suscettibili di indennizzo espropriativo non essendo stata
rilasciata la concessione in sanatoria prima del decreto di
esproprio;

Ric. 2016 n. 25836 sez. M1 – ud. 28-11-2017
-2-

NAPOLI, COMUNE di NAPOLI;

per la cassazione della sentenza i proprietari hanno proposto
ricorso con due motivi, ilLustrati anche da memoria;
resiste il solo Consorzio.
Considerato che:
i ricorrenti denunziano, col primo mezzo, plurime violazioni di

1942, 46 della legge n. 2359 del 1865, 12 e 13 della legge n.
2862 del 1885, 12 e segg. del d.l. n. 219 del 1919, 80 e segg.
della legge n. 219 del 1981, 39 della legge n. 724 del 1994,
31, 35 e 38 della legge n. 47 del 1985; 3, 24 e 97 cost., 116
cod. proc. civ.) e omesso esame di fatto decisivo, in quanto
l’impugnata sentenza non avrebbe considerato che l’immobile
oggetto di espropriazione era stato realizzato tra il 1960 e il
1961 in zona esterna rispetto al centro abitato, con
conseguente inesistenza dell’obbligo di rilascio di licenza; la
sentenza non avrebbe poi valutato la formazione del silenzio
assenso a seguito della presentazione dell’istanza di condono
edilizio;
il motivo è inammissibile perché involge profili di merito e
questioni di fatto che dalla sentenza non emergono, e che non
risultano sollevati dinanzi al giudice a quo;
col secondo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione e falsa
applicazione degli artt. 19 e 20 della legge n. 865 del 1971, 99
e 100 cod. proc. civ., dolendosi dell’ omessa declaratoria di
improcedibilità o inammissibilità della domanda, nonché
dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio;
a loro dire, la sentenza, mancando dell’indicazione degli
estremi del decreto di espropriazione, avrebbe impedito di
verificare se il provvedimento fosse già stato emesso, mentre
l’esistenza del decreto di espropriazione costituiva condizione
dell’azione;
Ric. 2016 n. 25836 sez. AN1 – ud. 28-11-2017
-3-

legge (segnatamente degli artt. 31 e 32 della legge n. 1150 del

il secondo motivo, ove non inammissibile per difetto di
specificità, è_lcomunque inammissibile perché finalizzato a
contrastare l’accertamento di merito;
l’Impugnata

sentenza

ha

infatti

implicitamente

ma

inequivocamente riconosciuto che il decreto di esproprio era

parte attrice aveva chiesto l’indennità di occupazione legittima
“per il periodo compreso tra la materiale apprensione dei beni
e l’epoca di emissione del decreto di esproprio” e, dall’altro, ha
osservato che nessuna prova era emersa in ordine alla
necessaria anteriorità del rilascio della sanatoria rispetto
all’emissione di quel decreto;
le spese seguono la soccombenza;
la causa è esente da obblighi d’imposta ex art. 73 della I. n. n.
219 del 1980, sicché non v’è luogo a raddoppio del contributo
unificato.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i
ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in euro
5.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e
. rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28
novembre 2017.
Il Presidente

stato emesso, giacché da un lato ha evidenziato che la stessa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA