Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4558 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4558 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso 17053-2010 proposto da:
GERNONE

DOMENICO GRNDNC77L31A662E,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 157 presso lo
studio dell’avvocato LUCCHESE ALBERTO con studio in
BARI VIA MARCHESE DI MONTRONE 5 giusta delega in
alce;
ricorrentg

2014

contro

24

MORISCO PASQUALE;
– intimato nonchè contro

1

Data pubblicazione: 26/02/2014

HDI

ASSICURAZIONI

SPA

0434906104

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38 presso lo
studio dell’avvocato TEMPORALI ANTONIO, rappresentata
e difesa dall’avvocato GIUSEPPE BASCIANI giusta
delega in calce al ricorso notificato;

notificato –

avverso la sentenza n. 898/2010 del TRIBUNALE di
BARI, depositata il 12/03/2010, R.G.N. 2392/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA;
udito l’Avvocato RICCARDO RIEDI per delega;
udito l’Avvocato GIUSEPPE BASCIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

– resistente con delega in calce al ricorso

R.g.n. 17053-10 (ud. 9.1.2014)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Domenico Gernone ha proposto ricorso per cassazione contro la H.D.I.
Assicurazioni s.p.a. e Pasquale Morisco avverso la sentenza del 12 marzo 2010, con la
quale il Tribunale di Bari, provvedendo sull’appello principale di esso ricorrente e su
quello incidentale della detta s.p.a., in accoglimento di quest’ultimo ed in riforma della
sentenza resa in primo grado inter partes dal Giudice di Pace di Bari nel gennaio del 2005,

ha dichiarato improcedibile la domanda, proposta dal Gernone il 24 aprile del 2004, per
ottenere il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di un sinistro stradale occorso in
Bari 1’11 marzo 1998 con il Morisco, assicurato per la r.c.a. presso la B.C.N. s.p.a. (poi
divenuta HDI Assicurazioni s.p.a.).
Il Tribunale ha accolto l’appello incidentale sotto il profilo che non era stata data la
prova dell’avveramento della condizione di procedibilità dell’azione di cui all’art. 22 della
1. n. 990 del 1969.
§2. Gli intimati non hanno resistito al ricorso, che propone due motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta “violazione dei principi generali della
costituzione in giudizio con richiesta di appello incidentale (art. 343 c.p.c. e 334 c.p.c.).
Vi si sostiene che la HDI si era costituita tempestivamente in appello «con l’avv.
Felice Bresciani» e che con tale costituzione avrebbe <>. Dopo di che si assume che: <>.
E’ palese che le precise enunciazioni della sentenza anche quando allo svolgimento
processuale della vicenda del contradditorio sulle varie produzioni di cui essa parla
avrebbero richiesto una specifica critica, che non si coglie nell’illustrazione del motivo,
6
Est. Cons.

e Frasca

R.g.n. 17053-10 (ud. 9.1.2014)

che non evoca il passo motivazionale riportato, onde il motivo impinge nella causa di
inammissibilità indicata da Cass. n. 359 del 2005 (seguita da numerose conformi), nel
senso che <>.

§3. Il ricorso, stante l’inammissibilità di entrambi i motivi su cui si fonda, è,
conclusivamente, dichiarato inammissibile.
§4. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso • ella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 9 gennaio 2014.

giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è

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