Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4558 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. I, 24/02/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 24/02/2011), n.4558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. MAGDA Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.D. (c.f. (OMISSIS)), S.G.

(c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella qualità di genitori

della minore C.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA G. GALILEI 45, presso l’avvocato LITTA PIETRO, rappresentati e

difesi dall’avvocato LANZILAO MASSIMO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositato il

23/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.D. e S.G., anche nella qualità di genitori della minorenne C.G., con atto del 12 ottobre 1996 convenivano il medico D.B.M. davanti al Tribunale di Lecce. Chiedevano che il convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni subiti dalla predetta minore, nata con gravi malformazioni per errori professionali del predetto sanitario. Nel giudizio veniva chiamata in garanzia la società assicuratrice del convenuto.

L. 20 marzo 2007 veniva concluso tra gli attori, i convenuti, ed il chiamato in causa, un atto di transazione che definiva la lite, in base al quale l’assicuratrice versava ai coniugi attori la somma di Euro 125.000,00. Con ordinanza del 4 ottobre 2007 il G.I. del Tribunale di Lecce disponeva la cancellazione della causa dal ruolo, i coniugi C.- S. convenivano in giudizio davanti alla Corte d’appello di Potenza il Ministro della Giustizia chiedendone la condanna all’equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, in loro favore, quantificandola in Euro 725.000,00 complessivamente.

Il Ministro della Giustizia resisteva, eccependo preliminarmente la tardività della domanda ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4.

La Corte lucana riteneva fondata tale eccezione e dichiarava improponibile la domanda di equa riparazione. Il giudice di merito riteneva, in proposito, che quanto meno alla data del 31 maggio 2007 nella quale anche il dottor D.B. aveva dato la propria adesione alla transazione già stipulata fra la sua assicuratrice ed i coniugi oggi ricorrenti, la lite risultava definita. Riteneva pertanto che da tale data dovesse computarsi il termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, cosicchè lo stesso risultava superato di almeno 10 mesi, giacchè la domanda di equa riparazione era stata introdotta in data 3 aprile 2008.

Ricorrono per cassazione i coniugi C.- S.. Resiste con controricorso il Ministro della giustizia. Le parti private ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico mezzo, che si conclude con la formulazione del quesito di diritto, i ricorrenti lamentano la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, per avere erroneamente.

Il giudice lucano ritenuto che la transazione costituisca atto che definisce il giudizio presupposto. Sostengono che, conseguentemente, è stato un errore far decorrere dalla data di conclusione di detto negozio il termine semestrale previsto dalla citata L. n 89 del 2001, art. 4. Affermano che, invece, il provvedimento che definisce il giudizio, la cui data deve essere considerata ai fini che ne occupa, è l’ordinanza con la quale il G.I. del Tribunale di Lecce, constatata l’inattività delle parti, ebbe ad ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, oppure quella della scadenza dell’anno successivo all’ordinanza stessa, oltre il quale non è possibile riassumere il giudizio.

1.a. La doglianza è fondata.

Sicuramente, come nota il giudice del merito, la transazione è il contratto con il quale le parti definiscono una lite, ai sensi dell’art. 1965 c.c.. Essa tuttavia, se si inserisce nel più complesso novero degli strumenti giuridici che la legge mette a disposizione per la risoluzione delle controversie, opera tuttavia precipuamente in base ad un’ attribuzione patrimoniale, ovvero alla volontà delle reciproche concessioni,le quali possono (vedi l’art. 1965 c.c., comma 2) anche spaziare oltre il rapporto giuridico che ha formato oggetto della pretesa o delle contestazioni tra le parti. Di qui, come la dottrina migliore non ha mancato di notare, la distinzione fondamentale tra la sentenza, assunta come strumento paradigmatico di ogni provvedimento giudiziario definitorio, la quale risolve il conflitto, e la transazione: il provvedimento del giudice è sempre giudizio, ovvero atto di individuazione della fattispecie legale regolatrice, la transazione è sempre ed anzitutto atto di disposizione di diritto privato ancorchè la sua funzione negoziale riverberi nella vita di un rapporto di diritto pubblico.

Dunque, da un canto, il denominatore comune costituito dalla funzione di risolvere una lite non giustifica l’accostamento, sotto il profilo della relativa disciplina, di strumenti il cui contenuto giuridico intrinseco è diverso. Dall’altro è agevole notare che l’effetto giuridico della transazione è, a sua volta, intrinsecamente diverso da quello dell’atto del giudice, includendo in tale nozione l’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo: in alcun modo un atto negoziale privato è sufficiente, da solo, a togliere un processo. Siffatto effetto nasce sempre dal provvedimento del giudice, ancorchè questo, sostanzialmente sia cagionato dall’esercizio del potere dispositivo, ovvero sia, in quanto tale, imposto dalla legge (cfr art. 306 c.p.c., quanto alla dichiarazione di estinzione da parte del giudice, nel caso di rinuncia agli atti del giudizio).

Tutto ciò considerato, a parere del collegio è evidente il portato processuale della L. n. 89 del 2001, art. 4. L’azione di equa riparazione in via di principio presuppone la “pendenza” del giudizio, la cui lunghezza fonda il diritto alla ragionevole durata.

A tale ipotesi fondamentale la legge ha aggiunto quella, ulteriore, del processo da poco terminato. Ovvero chiuso da un provvedimento tipico del giudice.

Il collegio dunque ritiene che nell’espressione “decisione definitiva” l’art. 4 in parola ha inteso comprendere tutte le tipologie di decisione processuale, ancorchè fondate sulla constatazione di una disposizione negoziale antecedente che soltanto ai titolari dei diritti in contesa può spettare (cass. n. 1184 del 2001).

1.b. Osserva quindi il collegio che la norma dell’art. 307 c.p.c., esplicitamente stabilisce che i processo cancellato dal ruolo può essere riassunto nel termine di un anno dalla data del provvedimento di cancellazione, “altrimenti …. si estingue”.

La stessa norma, nell’ultimo comma, stabilisce peraltro che l’estinzione di cui si tratta, “opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata”. Cosicchè si ritiene che la decisione con la quale il giudice accoglie l’eccezione ha natura dichiarativa, pur con effetto ex nunc. Da tutto ciò consegue, poichè, s’è detto, l’ambito logico noi quale si muove la L. n. 89 del 2001 è quello determinato dalla regola generale per la quale la domanda si propone quando il processo è pendente, ovvero quando la pendenza è da poco cessata, che il processo cancellato dal ruolo, ma tuttora riassumibile, vive una fase di quiescenza e non può ancora considerarsi estinto. Non può pertanto durante tale periodo di quiescenza ritenersi decorrente il termine di cui all’art. 4, il quale presuppone la acquisita certezza, per l’appunto fornita da un provvedimento definitivo, nel senso innanzi precisato, della situazione processuale.

1.c. Ritiene conclusivamente il collegio che al quesito di diritto proposto dai ricorrenti si debba rispondere che il dies a quo del termine semestrale previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per proporre l’azione di equa riparazione decorre, nella ipotesi in cui la causa sia stata cancellata dal ruolo per inattività delle parti, dalla scadenza del termine di un anno per la riassunzione di cui all’art. 307, comma 1, ultima parte, ancorchè l’inattività suddetta sia dipesa da atto di transazione della lite concluso tra le parti del giudizio.

2. Il ricorso proposto dai coniugi C.- S. alla Corte d’appello di Potenza era pertanto tempestivo e doveva essere esaminato nel merito.

3. Il ricorso in esame è pertanto fondato e deve essere accolto, ed il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio della causa ad altro giudice del merito che esaminerà la domanda di equa riparazione, e provvederà anche sulle spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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