Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4558 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017, (ud. 01/06/2016, dep.22/02/2017),  n. 4558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliata per legge;

– ricorrente –

contro

PRODUZIONI s.r.l. in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di

Palermo, sezione staccata di Catania n. 231/17/10, depositata il 20

settembre 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1

giugno 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato dello Stato Maria Letizia Guida;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.

Del Core Sergio, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla CTP di Catania, PRODUZIONI s.r.l. impugnava l’avviso di rettifica parziale n. 852072/02, relativo a IVA 1997, per la quale era stata accertata la violazione dell’obbligo della dichiarazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28; rettifica con la quale, previo disconoscimento di un credito di imposta per Euro 1.184,75, veniva accertata una maggiore imposta di Euro 86.422,86 e un importo dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, di Euro 193.480,76.

L’Ufficio aveva contestato alla società la emissione, nei confronti di Teleservice s.p.a., con sede in Gravina di Catania, di cinque fatture per un importo imponibile di Lire 892.000.000 con IVA al 19% pari a Lire 169.632.000, e la successiva emissione e annotazione di altrettante note di credito per lo storno della esposizione debitoria, ritenendo che le fatture e le relative note di credito fossero relative ad operazioni inesistenti.

La società deduceva quanto segue:

“L’accertamento oggetto del presente gravame deriva da un processo verbale di constatazione redatto dai militari della Guardia di Finanza di Catania in data 23 ottobre 2001 (Foliario degli atti allegato n. 2 per estratto).

Il recupero a tassazione, che riporta in modo falso o falsato quanto esposto dalla Guardia di Finanza, riguarda fatture emesse dalla PRODUZIONI s.r.l., con la causale “acconti per lavori da eseguire” a favore di Teleservice s.p.a., ritenute riconducibili ad operazioni inesistenti, il tutto per un imponibile di Lire 892.800.000 ed una presunta IVA evasa di Lire 169.632.000.

Il superiore recupero a tassazione si contesta in toto rilevandone l’inesistenza e la leggerezza giuridica della qualificazione quale operazione inesistente.

Premesso che la PRODUZIONI s.r.l., oggi in liquidazione volontaria, era partecipata al 100% da Teleservice s.p.a., la stessa nel breve periodo di vita operativa tentò con scadenti risultati di entrare nel campo commerciale del “chiavi in mano” cioè nella produzione diretta ed indiretta di attrezzature e complementi tecnici completi per negozi ed uffici, il tutto utilizzando dei contratti con varie società, fra cui la stessa Teleservice, che si impegnavano ad operare nel proprio specifico settore sinergicamente fra loro al fine di dare luogo al “prodotto finito” secondo le esigenze del cliente.

In tale ottica, nel corso del 1997 la Produzioni avendo in corso trattative per la messa in opera di due attività commerciali commissionate, chiese alla Teleservice s.p.a. che doveva poi svolgere le relative opere tecnologiche, di porre in essere delle fatture “per lavori da eseguire”, per poterle poi girare al committente, riceverne il relativo importo e con lo stesso pagare la Teleservice che sarebbe stata la vera esecutrice giusta apposito contratto.

Non essendo andata in porto la trattativa con i committenti, nel corso dell’anno stesso la PRODUZIONI s.r.l. provvide con immediatezza a porre in essere le note di storno relative alle fatture ricevute da parte della Teleservice s.p.a.)note di storno contabilizzate anche da parte della Telervice s.p.a. seppur in modo errato ragionieristicamente.

Pertanto essendosi in ogni caso trattato di movimento cartaceo nell’ambito dello stesso anno non si capisce come possa ipotizzarsi l’esistenza di una fatturazione per operazioni inesistenti, mancando l’esistenza di un beneficio diretto per una delle due parti contraenti.

Il tutto verrà meglio dimostrato e documentato in sede di discussione del presente gravame.

Per questi motivi e per quant’altro si riserva di documentare ed esporre nei modi e termini di legge (…)”.

L’adita CTP di Catania, con sentenza n. 377/03/06, rigettava il ricorso, ritenendo che la dicitura “acconti per lavori da eseguire”, riscontrabile nelle cinque fatture contestate, faceva presupporre che tra la società emittente e destinataria si fosse realizzato un movimento finanziario che, se reale, andava rappresentato nella contabilità generale di entrambe le società, mentre di tale contabilizzazione non vi era traccia; il che lasciava ritenere che si fosse in presenza di operazioni contabili elusive volte a spostare nel tempo il pagamento delle imposte esposte, a vantaggio dell’una o dell’altra società.

Avverso questa sentenza PRODUZIONI s.r.l. in liquidazione proponeva appello.

L’Agenzia delle entrate si costituiva ed eccepiva l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specifici motivi di impugnazione e contestando nel merito il gravame.

La CTR di Palermo, sezione staccata di Catania, accoglieva il gravame, disattendendo in primo luogo l’eccezione di inammissibilità dello stesso, sul rilievo che il contribuente aveva presentato non già una richiesta generica di riforma della sentenza impugnata ma specifiche doglianze che, se fossero risultate fondate, avrebbero potuto determinare la riforma della decisione di primo grado.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

PRODUZIONI s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo la ricorrente Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 dolendosi che la CTR abbia disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancanza di specifici motivi.

2. – Il ricorso è fondato.

Dall’esame degli atti, necessario per riscontrare il contenuto degli stessi riprodotto in ricorso, emerge invero che in sede di appello la contribuente ebbe a censurare la sentenza di primo grado riproponendo testualmente le medesime ragioni fatte valere nei confronti dell’avviso di rettifica.

L’atto di appello risulta infatti del seguente testuale tenore:

“L’accertamento oggetto del presente gravame deriva da un processo verbale di constatazione redatto dai militari della Guardia di Finanza di Catania in data 23 ottobre 2001 (Foliario degli atti allegato n. 2 per estratto).

Il recupero a tassazione, che riporta in modo falso o falsato quanto esposto dalla Guardia di Finanza, riguarda fatture emesse dalla PRODUZIONI s.r.l., con la causale “acconti per lavori da eseguire” a favore di Teleservice s.p.a., ritenute riconducibili ad operazioni inesistenti, il tutto per un imponibile di Lire 892.800.000 ed una presunta IVA evasa di Lire 169.632.000.

Il superiore recupero a tassazione si contesta in toto rilevandone l’inesistenza e la leggerezza giuridica della qualificazione quale operazione inesistente.

Premesso che la PRODUZIONI s.r.l., oggi in liquidazione volontaria, era partecipata al 100% da Teleservice s.p.a., la stessa nel breve periodo di vita operativa tentò con scadenti risultati di entrare nel campo commerciale del “chiavi in mano” cioè nella produzione diretta ed indiretta di attrezzature e complementi tecnici completi per negozi ed uffici, il tutto utilizzando utilizzando dei contratti con varie società, fra cui la stessa Teleservice, che si impegnavano ad operare nel proprio specifico settore sinergicamente fra loro al fine di dare luogo al “prodotto finito” secondo le esigenze del cliente.

In tale ottica, nel corso del 1997 la Produzioni avendo in corso trattative per la messa in opera di due attività commerciali commissionate, chiese alla Teleservice s.p.a. che doveva poi svolgere le relative opere tecnologiche, di porre in essere delle fatture “per lavori da eseguire”, per poterle poi girare al committente, riceverne il relativo importo e con lo stesso pagare la Teleservice che sarebbe stata la vera esecutrice giusta apposito contratto.

Non essendo andata in porto la trattativa con i committenti, nel corso dell’anno stesso la PRODUZIONI s.r.l. provvide con immediatezza a porre in essere le note di storno relative alle fatture ricevute da parte della Teleservice s.p.a. note di storno contabilizzate anche da parte della Teleservice s.p.a. seppur in modo errato ragionieristicamente.

Pertanto essendosi in ogni caso trattato di movimento cartaceo nell’ambito dello stesso anno non si capisce come possa ipotizzarsi l’esistenza di una fatturazione per operazioni inesistenti, mancando l’esistenza di un beneficio diretto per una delle due parti contraenti.

Il tutto verrà meglio dimostrato e documentato in sede di discussione del presente gravame.

Per questi motivi e per quant’altro si riserva di documentare ed esporre nei modi e termini di legge (…)”.

Risulta, dunque, evidente la erroneità della decisione impugnata, atteso che la stessa ha completamente omesso di rilevare la assoluta mancanza di una qualsivoglia critica alla decisione di primo grado, essendosi la contribuente appellante limitata a riprodurre testualmente le deduzioni difensive iniziali, senza prendere minimamente in considerazione il contenuto della sentenza di primo grado, e senza neanche denunciare un vizio di omesso esame dei motivi dell’originario ricorso.

Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che “in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. n. 1200 del 2016; Cass. n. 3064 del 2012).

Principio, questo, dal quale si desume chiaramente che se è vero che l’appello in materia tributaria ha carattere devolutivo pieno, è altresì vero che le deduzioni dell’appellante devono essere svolte “in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado”, delle quali, quindi, l’appellante non può disinteressarsi, limitandosi a riproporre al giudice di appello le medesime testuali argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo.

3. – Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che il giudizio non poteva essere proseguito per la inammissibilità dell’appello.

In applicazione del principio della soccombenza, la società intimata va condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello e di quello di cassazione, come liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il giudizio non poteva essere proseguito; condanna l’intimata al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 5.000,00, di cui Euro 2.000,00 per diritti ed Euro 3.000,00 per onorari, e di quelle del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre, per entrambi i giudizi, alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 1 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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