Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4558 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34182-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

IBLA FER SNC DI D.M. & C. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1742/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 19 aprile 2018 la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto dalla Ibla Fer s.n.c. di D.M. & C. in liquidazione avverso la decisione della Commissione tributaria di Agrigento che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l’avviso di accertamento relativo ad IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2009. Osservava la CTR che la delega di poteri si differenzia dall’ordine di servizio (prodotto in giudizio dall’Agenzia delle entrate e che costituiva un atto dispositivo interno), in quanto, comportando un conferimento di funzioni, rende edotte all’esterno le deroghe alla competenza disposte dal capo dell’ufficio e deve presentare alcuni requisiti indispensabili, tra cui il nominativo del delegato, il termine di efficacia, la specifica indicazione dei motivi che la giustificano; pertanto la documentazione prodotta dall’Ufficio non era idonea a legittimare la sottoscrizione dell’atto impositivo.

Avverso la suddetta pronuncia, con atto del 16 novembre 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La società contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, per avere erroneamente la CTR annullato l’avviso di accertamento in quanto sottoscritto da soggetto ritenuto non legittimato sulla base della normativa vigente.

La censura è fondata.

Il Collegio ritiene di condividere e dare continuità al recente arresto di questa Corte (Cass. n. 8814 del 2019, confermato da Cass. n. 11013 del 2019) che, superando il pregresso orientamento, ha affermato che “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto”.

La ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha riportato in ricorso la direttiva n. 7/2012 nella quale sono esplicitate le ragioni del conferimento dell’incarico e la disposizione 2012/18664, con la quale il direttore dell’Agenzia delle entrate conferiva al Dott. La Perna Marco l’incarico di capo ufficio controlli.

La sentenza impugnata, che ha qualificato la delega in parola come delega di funzioni, richiedendo altresì l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, non risulta conforme ai principio di diritto sopra richiamato.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 21 febbraio 2020

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