Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4557 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4557 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: D’AMICO PAOLO

Data pubblicazione: 26/02/2014

Motivi della decisione

10.

Con il

primo motivo parte ricorrente denuncia

«insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 comma l
n. 5 c.p.c. circa un punto decisivo della controversia ovvero
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sulla sospensione della fornitura da parte della Latteria
Sociale Valtellina quale inadempimento contrattuale.»
Rileva la Negri che la Corte d’appello di Milano ha respinto
la sua impugnazione sulla base di due considerazioni tra loro
confliggenti: a) da un lato, il riconoscimento dell’esistenza e
avente ad oggetto

la fornitura di siero di latte, prodotto dalla Latteria, a
favore di essa Negri s.r.1., a partire dall’i gennaio 2001 sino
al 31 dicembre 2005, ad un prezzo variabile, con possibilità di
rivedere tale prezzo di anno in anno; b) dall’altro
l’affermazione che la sospensione della fornitura di latte da
parte della stessa Latteria non integri un inadempimento.
In altri termini, secondo la Negri, è palese che il giudice
di secondo grado è caduto in contraddizione ove ha affermato che
l’interruzione della fornitura non configura un inadempimento in
capo alla Latteria Sociale, mentre poco prima ha sostenuto
l’esistenza di un valido vincolo obbligatorio fra le parti.
Né, sempre ad avviso della Negri, si può valutare il suo
comportamento come indampimento di precedenti accordi, tale da
giustificare l’applicazione dell’art. 1460 c.c. Essa infatti
afferma che, ricevuta la comunicazione della controparte nella
quale si manifestava l’impossibilità della prosecuzione della
fornitura ad un determinato prezzo, ha semplicemente accolto
tale decisione per consentire una rideterminazione del prezzo di
acquisto del siero del latte, ma non ha manifestato alcuna
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della validità di un contratto inter partes,

intenzione di non saldare le successive forniture, oppure di
non acquistare più il prodotto della Latteria Sociale
Valtellina; né ha imposto l’esecuzione del contratto di
somministrazione «alle condizioni da essa unilateralmente
stabilite e deteriori per la stessa Latteria».

dell’art. 1460 c.c. in relazione all’art. 360, comma l n. 3
c.p.c.»
Sostiene parte ricorrente che il legislatore, affinché un
contraente non utilizzi impropriamente l’eccezione di
inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. per sottrarsi ai propri
obblighi contrattuali, ha posto un limite di proporzionalità fra
le condotte delle due parti.
In concreto pertanto il giudice deve operare una valutazione
dei due comportamenti, tenendo conto non solo di un criterio di
ordine temporale, ma anche di un criterio di ordine logico,
inteso a stabilire se vi sia una relazione causale ed una
adeguatezza tra inadempimento dell’uno e precedente
inadempimento dell’altro.
Nel caso di specie, secondo parte ricorrente, non si
comprende come il venir meno di un accordo sul prezzo della
fornitura possa essere stato valutato dal Giudice come
comportamento inadempiente da parte della Negri s.r.l. di
gravità tale da giustificare il successivo inadempimento della
Latteria Sociale Valtellina, in applicazione dell’art. 1460 c.c.
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11. Con il secondo motivo si denuncia «falsa applicazione

Secondo la Negri, nel caso in esame, la Corte d’appello ha
dunque applicato in modo del tutto erroneo l’art. 1460 c.c.,
giungendo a giudicare, senza alcuna motivazione, che la condotta
tenuta dalla Latteria Sociale Valtellina, non costituisce
inadempimento.

essere congiuntamente esaminati rilevando preliminarmente che il
secondo motivo è inammissibile in quanto privo del quesito di
diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile

ratione

temporís al ricorso in esame (la sentenza è stata pubblicata il
18 maggio 2009).
I due motivi sono comunque infondati.
Il contratto

inter partes infatti, secondo quanto emerge

dall’impugnata sentenza, prevedeva che, ferme tutte le altre
pattuizioni, il prezzo del siero avrebbe potuto essere rivisto
di comune accordo ogni anno, prima del 31 dicembre ed a valere
per l’anno successivo. In difetto di tale accordo doveva trovare
applicazione il prezzo del siero inizialmente convenuto, senza
che alcuna delle parti potesse imporre unilateralmente diverse
condizioni economiche, come invece preteso dalla Negri.
I prezzi offerti da quest’ultima con la missiva del 20 marzo
2004, inferiori a quelli pattuiti nel contratto dell’8 novembre
2011, non sono stati accettati dalla Latteria. Né risulta che la
stessa Negri abbia invitato quest’ultima ad eseguire la
fornitura alle condizioni economiche originariamente pattuite od
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12. I due motivi, per la loro stretta connessione, devono

a quelle diverse, in ipotesi successivamente concordate fra le
parti.
Al contrario, la documentazione in atti, secondo l’impugnata
sentenza, dimostra che l’attuale ricorrente pretendeva
l’esecuzione del contratto di somministrazione alle condizioni

lamentandosi a torto, di fronte al rifiuto giustificato di
quest’ultima, del di lei inadempimento.
Deve dunque ritenersi che, esattamente, la sospensione della
prestazione di somministrazione da parte della Latteria Sociale
Valtellina è stata inquadrata dalla Corte d’appello nell’ambito
dell’art. 1460 c.c., a fronte di una richiesta unilaterale della
società Negri di praticare un prezzo più basso di quello
iniziale.
In altri termini, il ricorrente non poteva imporre
unilateralmente tale prezzo per proseguire il rapporto,
occorrendo invece un accordo delle parti su un diverso prezzo, e
trovando applicazione, in assenza di tale accordo,
l’applicazione del prezzo iniziale.
13. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere
dunque rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del
giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

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da essa unilateralmente stabilite e deteriori per la Latteria,

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle
spese del giudizio di cassazione che liquida in e 1800,00 di cui
200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Roma, 9 gennaio 2014

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