Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4557 del 25/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2010, (ud. 28/10/2009, dep. 25/02/2010), n.4557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore in carica,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e

domiciliati presso la sua sede in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

IDRECO spa, rappresentata e difesa dall’avv. Lagozzo Maurizio ed

elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Rocco Agostino in

viale delle Milizie n. 34;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 148/07/05, depositata il 17 gennaio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28

ottobre 2009 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

Uditi l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per i ricorrenti e

l’avv. Maurizio Logozzo per la IDRECO spa;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La IDRECO spa, esercente attività di costruzione e installazione di impianti di depurazione acque e di impianti industriali in genere, impugnò l’avviso di accertamento con il quale venivano recuperati costi non inerenti e conseguentemente rettificato il reddito imponibile ai fini dell’IRPEG e dell’ILOR per il periodo d’imposta 1996, all’esito di una verifica generale della Guardia di finanza, documentata dal processo verbale di constatazione del 21 maggio 2001.

Secondo l’ufficio, la contribuente non era riuscita a fornire la prova della inerenza delle spese di commissione sostenute per l’attività di intermediazione svolta dalla Walker Management Ltd avente sede a (OMISSIS), località con regime fiscale privilegiato.

Secondo l’ufficio tali somme non erano deducibili a causa della condotta illecita, di cui la contribuente era a conoscenza, posta in essere dalla società off shore, in quanto erano dirette a promuovere lo sviluppo di attività della IDRECO acquisendo appalti e commesse mediante dazioni illecite di denaro a terzi insider nelle strutture dei committenti – “in sostanza si sarebbe trattato di tangenti camuffate da fatture fittizie”, come si evinceva da una lettera del 7 giugno 1999 della Walker Ltd., trascritta nel p.v.c., riferita ad una connessa da acquisire in (OMISSIS), in competizione con una società (OMISSIS).

La Commissione tributaria provinciale di Pavia accoglieva il ricorso.

L’Agenzia delle entrate impugnava la decisione, deducendo tra l’altro che si era in presenza di atività illecite dal punto di vista commerciale e della legislazione sulla concorrenza sia italiana che comunitaria.

Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello. Riteneva infatti che l’Agenzia delle entrate non fosse riuscito a fornire elementi o prove convergenti tali da legittimare l’accertamento. “L’ufficio, partendo da una lettera del giugno 1999 della Walker Management Ltd. che evidenzia una competizione con una società tedesca per l’acquisizione di una commessa in (OMISSIS), con condizioni non del tutto trasparenti per la chiusura di un contratto, vuole riferire a tutte le annualità, ivi compreso l’anno 1996, le condizioni e le presunzioni valevoli, forse, per il 1999”, laddove nel periodo in esame “come si rileva dagli atti, non si verificano quelle circostanze gravi, precise e concordanti che possono essere rilevati come fonte di indizi o di prove. L’attività di mediazione della società estera, anche se domiciliata in un paese con fiscalità agevolata, o inclusa nella lista dei paradisi fiscali, non può, soltanto per tale situazione, essere considerata come generatrice o fonte di fatti illeciti o illegittimi”.

Nei confronti della decisione il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

La società contribuente resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 (t.u.i.r.), nonchè dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ.. Omessa e carente motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”, l’amministrazione ricorrente deduce che, a fronte della contestata utilizzazione del consulente estero per corrispondere corrispettivi illeciti a terzi per ottenere e concludere contratti e garantirsi il buon andamento degli stessi, non avendo la società contribuente fornito alcuna prova, tanto nella fase amministrativa che in quella giudiziale, delle prestazioni e dei servizi effettivamente ricevuti, nè del collegamento direttore funzionale con le attività produttive, l’ufficio finanziari aveva recuperato a tassazione quei costi, non risultando la loro inerenza ai redditi prodotti. E censura la sentenza perchè, in violazione dei principi in materia di onere della prova e delle norme che disciplinano la deducibilità dei costi in sede di determinazione del reddito della società, avrebbe erroneamente dichiarato l’illegittimità dell’operato dell’ufficio per non aver ottemperato all’onere probatorio su di esso gravante, con la conseguenza che i costi dovevano essere ritenuti rilevanti sotto il profilo della determinazione del reddito d’impresa. Da una parte, infatti, l’onere della prova circa l’esistenza dei fatti che danno luogo a oneri e costi deducibili, ivi compresi i requisiti dell’inerenza e dell’imputazione ad attività produttive di ricavi, non incombe all’amministrazione finanziaria ma al contribuente che invoca la deducibilità. Dall’altra, i costi esposti dalle società contribuenti possono essere dedotti solo ove siano funzionalmente e direttamente collegati con le attività produttive dell’impresa. E gli esborsi effettuati per fini illeciti, sia pure interferenti o connessi con l’attività dell’impresa, non concorrono, direttamente o indirettamente, alla formazione del reddito imponibile.

Va anzitutto rigettata l’eccezione, sollevata nel controricorso, di inammissibilità del motivo di ricorso nella parte in cui denuncia vizio di omessa o carente motivazione della sentenza per mancata indicazione del fatto controverso, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., in quanto la disposizione, introdotta con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, trova applicazione ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006, laddove la sentenza impugnata risulta pubblicata il 11 maggio 2005.

Il ricorso è fondato.

Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, nell’accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, l’onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del D.P.R. n. 597 del 1973 e del D.P.R. n. 598 del 1973 che del cit. t.u.i.r. del 1986, incombe al contribuente (in proposito, ex multis, Cass. n. 11514 del 2001, n. 11240 del 2002, n. 4345 del 2003). E nei poteri dell’amministrazione finanziaria in sede di accertamento rientra la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi “esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell’esercizio dell’impresa, con negazione della deducubilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa” (così Cass. n. 11240 del 2002 e n. 12813 del 2000). L’onere della prova dell’inerenza dei costi gravante sul contribuente, pertanto, in presenza di argomentata contestazione, ha ad oggetto anche la congruità di quei costi.

Nella specie, non è determinante nè decisiva in se l’ipotizzata destinazione illecita delle risorse costituenti il costo dichiarato dalla società contribuente, ma la contestata sproporzione delle somme erogate rispetto ad una mera attività di consulenza, e la mancata prova da parte della contribuente, in presenza di un siffatto rilievo, della loro adeguatezza, vale a dire del carattere economico delle attività svolte.

Il “fatto noto” costituito dal contenuto della lettera del giugno 1999 della Walker Ltd. indirizzata alla contribuente, missiva con la quale, in relazione ad una commessa da realizzare in (OMISSIS), si chiedeva la maggiorazione della percentuale di commissione per un contratto per destinarla in parte a favore di un terzo, è stato legittimamente posto in relazione dall’ufficio con la sproporzione, rilevata per il 1996, delle somme versate alla Walker rispetto alla remunerazione di un’attività di consulenza. E ciò per la pertinenza di tale elemento rispetto all’oggetto dell’accertamento, scaturito dal contesto di una verifica concernente, come si legge nel controricorso, periodi d’imposta compresi tra l’anno 1995 all’anno 2000, verifica dalla quale era emersa la continuità dei rapporti tra la società estera e la contribuente, regolati da un’unica fonte, costituita – così nel controricorso – dal contratto di rappresentanza del 26 settembre 1994 “da cui si evince la molteplicità degli incarichi conferiti e le modalità di corresponsione delle commissioni, subordinate alla clausola salvo buon fine” (sull’idoneità di elementi indizianti tratti da periodi d’imposta diversi da quello oggetto dell’accertamento, si veda, ad esempio, Cass. n. 10656 del 2001).

La pronuncia impugnata, per l’erronea enunciazione della regola giuridica, si rivela meritevole della censura ad essa rivolta.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010

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