Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4557 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017, (ud. 01/06/2016, dep.22/02/2017),  n. 4557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliata per legge;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia

– Mestre n. 58/2010, depositata il 18 maggio 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1

giugno 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Fallimento (OMISSIS) s.p.a. impugnava, dinnanzi alla CTP di Treviso, l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso a fini IVA 2000, notificato il 4 agosto 2006, sostitutivo di precedente avviso annullato in sede di autotutela e relativo a violazione inerente agli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA, per avere emesso fatture, come da elencazione nel processo verbale del dipartimento delle Dogane in data 11 settembre 2002, per forniture a soggetti CEE con numero di partita IVA cessata o non attiva nei confronti di tre società. Peraltro, a seguito delle deduzioni della contribuente, l’Agenzia limitava la pretesa impositiva alle fatture relative ad una sola società (denominata Excelsior), cessata alla data del (OMISSIS) e rilevava una maggiore imposta dovuta di euro 55.316,00.

Nel contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, l’adita CTP accoglieva il ricorso, rilevando che l’Agenzia delle entrate si era limitata ad evidenziare la cessazione della partita IVA relativa alla società Excelsior, ma nulla aveva dedotto in relazione alle intervenute cessioni intracomunitarie, sia pure con un codice identificativo nuovo, non comunicato alla contribuente, sicchè doveva ritenersi che quest’ultima avesse esaurientemente provato, attraverso le fatture emesse, di avere posto in essere le vendite contestate, sussistendo quindi i requisiti di cui al D.L. n. 331 del 1993 e la non imponibilità delle stesse quali operazioni intracomunitarie. La contribuente, infatti, aveva dedotto che alla società Excelsior era succeduta, con diverso codice identificativo non comunicato tempestivamente, la società SA Guilbert France, sicchè sarebbe stato onere dell’Agenzia delle Entrate, ove avesse dubitato della veridicità di tale affermazione, acquisire le preventive e necessarie informazioni per contrastare la documentazione prodotta dalla contribuente a riprova delle operazioni commerciali regolarmente effettuate.

L’Agenzia delle entrate proponeva allora appello e la CTR di Venezia – Mestre lo rigettava.

Disattese alcune eccezioni preliminari relative alla ripresa del procedimento a seguito della interruzione per intervenuto fallimento di (OMISSIS) s.p.a., la CTR rilevava che la regolarità delle transazioni commerciali eseguite non discendeva dal documento in lingua francese prodotto dalla contribuente, ma dalle fatture esibite da quest’ultima, non contestate sotto altri profili, per le quali sarebbe stato possibile effettuare ulteriori approfondimenti. Ad avviso della CTR, il recupero di imposta con applicazione di rilevanti sanzioni non poteva ritenersi giustificato sulla base della sola carenza del (o della sola contestazione in ordine al numero identificativo del cessionario estero, in assenza di alcuna verifica, in ordine ai dati rilevati dalla contabilità e dalle indicazioni offerte dal contribuente a sostegno dei propri assunti, della effettiva inesistenza o della irregolarità sostanziale delle transazioni effettuate in regime di non imponibilità.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Il Fallimento (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, artt. 41, 46 e 50, nonchè dell’art. 2697 c.c., censurando la sentenza impugnata perchè, pur avendo ritenuto che la documentazione prodotta dalla società appellata fosse idonea a comprovare l’esistenza di un soggetto passivo francese e quindi la sussistenza delle condizioni per la non imponibilità dell’operazione, ha tuttavia ritenuto illegittimo il recupero sul rilievo che l’Ufficio avrebbe dovuto riscontrare e allegare al processo altre irregolarità delle operazioni contestate, nel caso di specie ritenute insussistenti.

La ricorrente rileva che il contribuente ha l’onere di chiedere la verifica del codice identificativo dell’operatore comunitario, sicchè già la semplice constatazione del mancato esperimento di tale procedura avrebbe dovuto indurre la CTR ad accogliere l’appello e a ritenere legittimo l’accertamento, non essendo, peraltro, dubitabile che l’onere della prova della sussistenza delle condizioni della non imponibilità gravi sul soggetto che altrimenti sarebbe tenuto al versamento dell’IVA.

2. – Il ricorso è infondato, alla luce del principio per cui “in tema di IVA, le cessioni intracomunitarie, a norma del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 50, commi 1 e 2, convertito nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuate in regime di non imponibilità così consentendo il pagamento dell’imposta nel solo Stato dell’Unione Europea nell’ambito del quale il bene è destinato al consumo – nel caso in cui i cessionari e i committenti abbiano comunicato e indicato in fattura il numero di identificazione attribuito loro dallo Stato di appartenenza, sempre che la validità attuale del predetto numero sia confermata al cedente o prestatore che a tal proposito si attivi presso il Ministero competente. La mancata attribuzione di un numero di identificazione o della sua conferma assume peraltro uno specifico rilievo, ai fini del diniego della non imponibilità della cessione, qualora tale violazione formale abbia l’effetto di impedire la dimostrazione certa che i requisiti sostanziali dell’operazione intracomunitaria siano stati soddisfatti, posto che tali omissioni di per sè non giustificano il diniego. (Nell’enunciare il principio, la S.C. ha confermato il diniego di non imposizione in quanto gli acquirenti erano, rispettivamente, l’uno non attivo e l’altro cessato e il contribuente non aveva dimostrato in altro modo univoco il loro status di operatori commerciali soggetti ad IVA)” (Cass. n. 22127 del 2013). In senso conforme, Cass. n. 17254 del 2014, secondo cui “ai fini del riconoscimento della non imponibilità ai fini IVA delle cessioni intracomunitarie, la procedura di attribuzione del codice identificativo del cessionario, pur rimanendo centrale ai fini della sussumibilità dell’operazione nell’ambito di quelle regolate dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 41 e 50, convertito nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, non può determinare, se mancante, il venir meno della possibilità di inquadrare la cessione nell’ambito di quelle intracomunitarie, allorchè l’operatore provi in modo rigoroso tutti i requisiti sostanziali della normativa di settore, sulla base degli elementi ritualmente prodotti nel corso del procedimento”.

2.1. – Nella specie, dalla sentenza impugnata emerge che la CTR ha effettuato una valutazione, non sindacabile in questa sede di legittimità, della effettività della operazione dichiarata non imponibile, desumendo tale convincimento dalla documentazione prodotta dalla contribuente e dalla mancata contestazione, sul punto, da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nè è senza rilievo la circostanza che l’unica operazione commerciale non imponibile residuata dagli accertamenti effettuati in sede di verifica da parte dell’Ufficio Dogane è quella riferibile alla società Excelsior, della quale la ricorrente ha dedotto la cessazione e sostituzione con altro soggetto, la SA Guilbert France; con la precisazione che in relazione a tale successione nessun rilievo è stato effettuato dalla ricorrente, nè in sede procedimentale nè in sede giurisdizionale.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non avendo l’intimata svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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