Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4557 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34005-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

METAL WORKS SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2355/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 13 aprile 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria di Latina che aveva accolto il ricorso proposto dalla METAL WORKS s.r.l. contro l’avviso di accertamento relativo ad IRES, IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2006. Riteneva la CTR che la delega di firma non poteva essere conferita con un ordine di servizio privo della indicazione nominativa del funzionario delegato.

Avverso la suddetta pronuncia, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La società contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camera le.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, per avere la CTR ritenuto invalida la delega di firma, pur essendo stato prodotto in giudizio l’ordine di servizio con il quale era stata attribuita la delega al titolare della posizione organizzativa di capo dell’Area Accertamento.

La censura è fondata.

Il Collegio ritiene di condividere e dare continuità al recente arresto di questa Corte (Cass. n. 8814 del 2019, confermato da Cass. n. 11013 del 2019) che, superando il pregresso orientamento, ha affermato che “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto”.

La ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha riportato nel ricorso l’ordine di servizio n. 48/2011 e l’atto con il quale il direttore dell’Agenzia del entrate ha conferito al Dott. G.P., sottoscrittore dell’atto impugnato, l’incarico di direzione dell’Area Accertamento.

La sentenza impugnata, che ha negato la validità della delega poichè l’ordine di servizio non conteneva l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, non risulta conforme ai principio di diritto sopra richiamato.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 21 febbraio 2020

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