Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4557 del 11/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2022, (ud. 16/09/2021, dep. 11/02/2022), n.4557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19416-2020 proposto da:

O.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA COVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VALERIA PERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 3580/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato

il 06/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – O.A., nigeriano, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 6 giugno 2020 con cui il Tribunale di Bologna ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per i fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione di legge, in relazione all’art. 116 c.p.c., nonché al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, in quanto il giudice di merito avrebbe valutato le dichiarazioni del ricorrente generiche e poco credibili sopravvalutando presunte incongruenze senza attenersi alla normativa sui richiedenti asilo, che prescrive precisi parametri ai quali attenersi nella valutazione delle prove-dichiarazioni.

Il secondo mezzo denuncia violazione di legge processuale in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 1 e 14, ovvero in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il giudice di merito riconosciuto il diritto del richiedente allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria ovvero, in subordine, ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – E’ inammissibile il primo mezzo.

In materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa -spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il fatto storico non valutato, il dato testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività per la definizione della vertenza (Cass. 2 luglio 2020, n. 13578). Dunque, in caso di giudizio di non credibilità del richiedente, delle due l’una: o la motivazione è ” sotto soglia “, e allora si ricade nell’art. 360 c.p.c., n. 4; o la motivazione c’e’, e allora non resta se non sostenere che il giudice di merito, nel formulare il giudizio di non credibilità, ha omesso di considerare un fatto, che era stato allegato e discusso, potenzialmente decisivo, per il fine della conferma della credibilità. Nel caso di specie, viceversa, a fronte di una sufficiente motivazione dettata in punto di credibilità, il ricorrente altro non ha fatto che porre in discussione la condivisibilità dell’argomentazione svolta dal giudice di merito: il che esula dall’ambito del sindacato spettante a questa Corte.

4.2. – E’ inammissibile il secondo motivo, con il quale si reclama indistintamente il riconoscimento delle diverse forme di protezione internazionale normativamente richieste.

Ed invero:

-) il giudizio di non credibilità esclude di per sé il riconoscimento della protezione sussidiaria nelle ipotesi considerate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) (tra le tante Cass. 29 maggio 2020, n. 10286);

-) il Tribunale ha escluso la sussistenza nella zona di provenienza del richiedente, (OMISSIS), di una situazione riconducibile alla lett. c) della stessa disposizione, menzionando le fonti;

-) il Tribunale ha escluso un complessivo radicamento in Italia con accertamento di merito insindacabile in questa sede.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

 

 

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