Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4556 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4556 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 15864-2010 proposto da:
AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui
è rappresentata e difesa per legge;
– ricorrente –

2014
contro

22
TRIMBOLI ANTONIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 230/2009 del TRIBUNALE di

1

Data pubblicazione: 26/02/2014

LOCRI, depositata il 24/04/2009, R.G.N. 399/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

Svolgimento del processo

1. Antonia Trimboli convenne in Giudizio, dinanzi al Giudice
di Pace di Bianco, l’Agea (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura) chiedendo che quest’ultima, previo accertamento del
diritto vantato, fosse condannata al pagamento, in suo favore,

Esponeva al riguardo l’attrice:
a)

Di

essere

titolare

dell’omonima

ditta,

dedita

all’allevamento ed alla produzione di vacche nutrici;
b) Di aver presentato nell’anno 1999 domanda tendente ad
ottenere il premio riservato ai produttori di carne per n. 15
capi, come previsto dal Reg. CEE n. 3013/89 e 1323/90;
c) Di aver diritto, a titolo di premio per la produzione di
carni, al pagamento della suddetta somma di

2.582,28;

d) Di non aver ricevuto tale somma
2. La convenuta, costituendosi in giudizio, eccepì, in via
preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e
l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Bianco, per
essere competente il Giudice di Pace di Roma.
Nel merito contestò la fondatezza della domanda e ne chiese
il rigetto.
3. Il Giudice di Pace di Bianco, previa affermazione della
giurisdizione del giudice ordinario e della propria competenza
territoriale, previa declaratoria di contumacia dell’Agea,

3

della somma di 2.582,28, oltre accessori.

essendo irregolare la sua costituzione, accolse la domanda
attrice condannando la medesima Agea al pagamento.
4.

Avverso tale decisione propose appello la convenuta

davanti al Tribunale di Reggio Calabria.
Quest’ultimo dichiarò la propria incompetenza, essendo

L’Agea riassunse il giudizio.
5.

Il Tribunale di Locri ha rigettato l’appello ed ha

confermato la sentenza impugnata.
6.

Propone ricorso per cassazione l’Agea con un unico,

articolato motivo.
L’intimato non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione

7. Con l’unico motivo del ricorso parte ricorrente denuncia
«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dei
Regolamenti CEE nn. 2066/1992, 2328/1991 e 3886/1992, con
riferimento all’art. 360 n. 3, c.p.c.»
Sostiene l’Agea che, in materia di erogazione dei premi di
produzione e di allevamento di vacche nutrici, ai sensi del
Regolamento CEE n. 805/1968 (e successive modificazioni e
integrazioni), l’onere probatorio previsto dall’art. 2697 c.c.
impone alla parte richiedente il premio stesso di dimostrare, in
sede giudiziale, la sussistenza dei presupposti che ne
legittimano la percezione da parte sua; è invece escluso che, a
tal fine, secondo quanto previsto dal citato art. 2697 c.c., la

4

competente il Tribunale di Locri.

suddetta parte possa derivare elementi di prova a proprio favore
da sue dichiarazioni contenute nella domanda di premio.
Ne consegue, secondo la ricorrente, che la previsione
dell’erogazione dei premi di produzione,
disciplina

di

fonte

comunitaria,

sulla

in base alla
base

di

mere

sufficienti ad assolvere l’onere della prova in sede giudiziale,
come sancito dal principio dell’art. 2697 c.c..
8. Il motivo è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti,
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, così come
l’autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e
probatoria solamente nei rapporti con la pubblica
amministrazione, essendo viceversa priva di efficacia in sede
giurisdizionale nelle liti tra privati (Cass., 20 settembre
2004, n. 18856).
Nel caso in esame la sussistenza dei presupposti
legittimanti la percezione del preteso premio di produzione è
rimasta del tutto sprovvista di prova, atteso che l’attore si è
limitato a produrre copia della domanda di premio e prospetto di
calcolo delle quote del tutto inconferente ai fini probatori
mentre non ha fornito idonea prova ai sensi dell’art. 2697 c.c.
9. Per tale ragione la sentenza deve essere cassata con
rinvio al Tribunale di Locri, in persona di diverso Giudice, che

5

autocertificazioni, non consente di ritenere le stesse

si atterrà al principio sancito dalla suddetta giurisprudenza di
questa Corte.
Il Tribunale di Locri deciderà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.

Corte

accoglie

il

ricorso

dell’A.G.E.A.,

cassa

l’impugnata sentenza e rinvia la causa al Tribunale di Locri in
persona di diverso Giudice che deciderà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
Roma, 9 gennaio 2014

La

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