Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4556 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. I, 24/02/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 24/02/2011), n.4556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. MAGDA Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMPRESA EDILIZIA GENERALE S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, P.LE PORTA PIA 121, presso l’avvocato NAVARRA GIANCARLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALIQUO’ GIUSEPPE, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 102/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 05/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo di ricorso con l’assorbimento degli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa, con atto del 12 febbraio 1987, conveniva davanti al Tribunale di quella città la S.r.l.

l’Impresa Edilizia Generale chiedendo fosse pronunciata la risoluzione del contratto di appalto concluso con la convenuta, avente ad oggetto la costruzione di 66 alloggi di edilizia popolare., per l’importo, a base da d’asta, di L. 951.217.780. Resisteva la convenuta chiedendo anche, preliminarmente, la sospensione del giudizio in attesa della conclusione di quello che essa stessa aveva iniziato per impugnare la pronuncia di risoluzione ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 340, a suo tempo notificata dall’Istituto Autonomo.

Il tribunale espletava invece l’istruttoria e con sentenza n. 858 del 1998 condannava l’impresa convenuta al pagamento in favore dell’Istituto della somma di L. 3.255.619.435. oltre interessi e spese di giudizio. Proponeva appello la società soccombente.

Resisteva l’appellato Istituto e proponeva appello incidentale. La corte di merito accoglieva in parte l’appello principale e quello incidentale.

Per quanto rileva in questa sede di legittimità,- riteneva di accogliere la domanda di risoluzione del contratto di appalto, già proposta in primo grado, per inadempimento dell’appaltatrice. A tal fine – riteneva che gli accertamenti compiuti avevano escluso la possibilità di effettuare un recupero dell’opera per i fini ai quali essa era destinata, a fronte dei vizi riscontrati, e che pertanto la stessa doveva essere demolita. Conclusivamente, riteneva realizzata la fattispecie di cui all’art. 1668 c.c., comma 2.

Stabiliva quindi, accogliendo sul punto l’appello incidentale, ai fini della quantificazione del danno complessivamente cagionato dall’inadempimento, che l’Istituto aveva dato la prova di avere versato all’impresa la somma di L. 668.198.472, a titolo di corrispettivo dell’opera, e che pertanto aveva diritto alla restituzione di quella somma, oltre al risarcimento del danno. In proposito la Corte di merito precisava che il risarcimento stesso era stato richiesto sin dal primo giudizio,benchè peraltro da quantificarsi in corso di causa sulla base degli elementi e dei criteri che lo stesso istituto aveva fornito.

Riteneva pertanto ammissibile la domanda in quanto la somma richiesta, benchè non determinata, tuttavia era determinabile sulla base della causa petendi formulata. Riteneva quindi fondate le critiche avanzate da entrambe le parti contendenti circa i criteri con i quali il primo giudice era pervenuto alla liquidazione del danno, e, richiamate le risultanze istruttorie e gli accertamenti compiuti in sede di CTU, stabiliva che il risarcimento doveva corrispondere al valore del costo necessario a demolire i manufatti afflitti dai gravissimi vizi accertati, ed altresì dagli aumenti nel frattempo rilevati, dei costi necessari a costruire i nuovi alloggi.

Ricorre per cassazione la srl Impresa Costruzioni Generali con atto articolato su nove motivi. L’intimato Istituto non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del suo ricorso la srl Impresa Costruzioni Generali lamenta la violazione dei principi che regolano l’obbligo di motivazione, essendo quella adottata dalla corte di merito omissiva, insufficiente e contraddittoria sul punto decisivo costituito dalla circostanza, ignorata nella sentenza impugnata, della intervenuta sentenza del tribunale di Siracusa, che (n. 657 del 1990) aveva già dichiarato risolto il contratto di cui si tratta. La Corte di merito, dunque, decidendo, come ha. fatto, una nuova risoluzione del contratto di cui si tratta, senza tener conto della circostanza predetta ed ignorando in tal modo il divieto di bis in idem, sarebbe incorsa in una nullità.

1. a. Ritiene il collegio che la Corte di merito non era affatto tenuta, in nome del predetto principio generale, a considerare la sentenza del Tribunale di Siracusa oggi menzionata. L’effetto preclusivo di cui si tratta infatti, ovvero promanante di divieto di bis in idem, sortisce da una sentenza passata in cosa giudicata, e nemmeno il ricorrente oggi afferma che la s-entenza suddetta ha acquisito tale forza giuridica (cass n. 20111 del 2006, seppure non in termini ma sul principio che qui interessa).

Il motivo è pertanto infondato.

2. I motivi contrassegnati ai numeri 2, 3,4, e 9, vanno esaminati insieme perchè connessi ed in parte sovrapponigli.

Il ricorrente infatti lamenta sempre la violazione dell’art. 112 codice di procedura civile, la motivazione inadeguata, e la violazione dell’art. 1668 c.c., commi 1 e 2. In sostanza afferma che il giudice del merito ha confuso le fattispecie di cui al le comma 2 della norma appena citata, e pertanto è pervenuto alla diagnosi di grave inadempimento in quanto erroneamente fatta discendere da circostanze in tal senso non decisive, quali, tra le altre, la ritenuta non collaudabilità del cemento armato.

All’uopo, e soprattutto con il motivo numero due, ripercorre i passi della prima relazione di consulenza tecnica di ufficio, e ne sottolinea quelle che a suo dire costituirebbero indizi del vizio del percorso logico della motivazione della corte di merito.

2.a. Osserva la corte che i motivi sintetizzati censurano tutti la fondamentale posizione della sentenza impugnata che ritiene nella specie di aver individuato l’ipotesi di cui al comma 2, e non invece di cui al comma 1, dell’art. 1668 c.c..

Orbene, la valutazione in concreto della ricorrenza della appaltata, appartiene al giudice del merito, ed è, in quanto assistita da motivazione adeguata, incensurabile in sede di legittimità (cass. N. 1814 del 1980). Ciò premesso la conclusione della risolubilità dal contratto è stata adeguatamente motivata giacchè basata su accertamenti corretti e pienamente il ricostruibili.

Il giudice di merito ha rilevato che in una prima relazione di consulenza tecnica già era stata individuata la non collaudabilità del conglomerato di cemento armato,e la possibilità di porre in essere un mero recupero statico previo declassamento del conglomerato delle fondazioni. Quindi la sentenza impugnata nota che in una ulteriore relazione il consulente tecnico chiarisce di avere verificato che i predetti difetti strutturali si erano rivelati nel tempo ancora più gravi. In definitiva gli accertamenti hanno fatto concludere per l’una rapida fase di avanzamento del degrado degli immobili, tali da far ritenere compromesse le caratteristiche statiche delle costruzioni.

La sentenza nota, tra l’altro, come gli accertamenti tecnici hanno fatto concludere per l’incapacità della struttura di resistere nel tempo alle aggressioni dell’ambiente.

Tutto ciò, a parere della Corte, sostiene adeguatamente la statuizione impugnata. Pertanto la censura è per questa arte inammissibile.

2.b. I motivi esaminati sono dunque complessivamente da respingere giacchè infondati anche nelle parti, meramente strumentali alla censura fondamentale di merito, in cui allegano inesistenti violazioni di diritto.

6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1, istitutivo dell’Iva. Sostiene che erroneamente la Corte d’Appello ha condannato essa impresa a restituire la somma di L. 668.198.472, in quanto prezzo versato a suo tempo dall’Istituto, senza considerare che tale somma includeva l’imposta in questione.

6. a. Il motivo è infondato. Come la corte di merito ha chiarito detta somma era il prezzo effettivamente pagato dall’Istituto all’impresa e come tale esso doveva essere interamente restituito.

L’eventuale rapporto nascente dalla restituzione tra l’impresa ed il fisco non toglie la piena legittimità della statuizione.

7. E’ infondato il settimo motivo mediante il quale il ricorrente lamenta l’erroneità della pronuncia sul punto in cui essa ha ritenuto ammissibile una domanda di risarcimento del danno benchè non quantificata. La corte infatti, del tutto condivisibile mente,, ha ritenuto rituale la domanda perchè l’attore ha precisato gli elementi attraverso i quali si sarebbe dovuto quantificare il danno che lamentava, elementi che, a loro volta, richiedevano in quanto pretesi un esame da parte del giudice del merito. Il bene giuridico richiesto, dunque, ovvero la somma di danaro corrispondente al ripristino della lesione patrimoniale lamentata, non eccede la pretesa dedotta ancorchè esso, per l’appunto, dovesse essere determinato nel suo ammontare sulla base dell’accertamento dei fatti allegati come lesivi. Non si è vetrificata dunque alcun vizio di extrapetizione (Cass. N. 2450 del 1974).

8. Con l’ultimo motivo, che rappresenta il proseguimento logico di quello appena esaminato, il ricorrente lamenta ancora la violazione dell’art. 112 c.p.c., conseguente alla condanna al pagamento In favore dell’Istituto dei canoni di locazione non riscossi per il tempo necessario a costruire i nuovi alloggi.

8. a. Il motivo infondato. La corte di merito ha quantificato tutto il lucro cessante, ovvero tutte le entrate venute meno all’Istituto e, per le ragioni dette innanzi, rientranti nella medesima lesione patrimoniale allegata. Tra queste ha fatto rientrare del tutto ragionevolmente i canoni di locazione non riscossi per il ritardo nella conclusione dei contratti di locazione.

9. Il ricorso deve essere respinto. Non deve darsi luogo a pronuncia sulle spese giacchè l’intimato Istituto non ha svolto attività in questa sede,

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA