Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4555 del 26/02/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 4555 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: D’AMICO PAOLO
SENTENZA
sul ricorso 15123-2010 proposto da:
INDUSTRIA CONCIARIA ITALCUOIO SPA 00114820509, in
persona del legale rappresentante pro tempore Rag.
FRANCESCO QUIRICI, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ZENODOSSIO 258, presso lo studio dell’avvocato
PANARITI CARLO, rappresentata e difesa dall’avvocato
2014
BONISTALLI MAURIZIO giusta procura in calce;
– ricorrente –
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contro
FONDIARIA SAI SPA (già SAI SOCIETA’ ASSICURATRICE
INDUSTRIALE SPA) 00522430107, rappresentata da SIAT
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Data pubblicazione: 26/02/2014
SPA, in persona del Funzionario Procuratore Dr. LUCA
FLORENZANO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato
ALBERICI FABIO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati TURCI SERGIO, TURCI
– controricorrente avverso la sentenza n. 739/2009 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 28/05/2009, R.G.N. 2525/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato FABIO ALBERICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per i
rigetto del ricorso;
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ANTONELLA giusta mandato speciale in calce;
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 745/2004 il Tribunale di Pisa aveva
condannato la convenuta Fondiaria Assicurazioni al pagamento, in
favore dell’attrice Italcuoio, della somma di USD 27.800, oltre
accessori, a titolo di risarcimento dei danni per la diminuzione
dalla Paramount Hide & Leather HK Ltd e proveniente da Hong
Kong.
L’Italcuoio
si
era
resa
cessionaria
della
polizza
assicurativa marittima, stipulata dalla Conceria Seli s.p.a.,
originaria acquirente del pellame, con l’Italia Assicurazioni,
poi divenuta Fondiaria Assicurazioni.
2. Con atto di citazione dinanzi alla Corte d’appello di
Firenze la Fondiaria-Sai s.p.a. convenne la Italcuoio s.p.a.,
proponendo appello avverso la suddetta sentenza, esponendo che
la stessa era ingiusta perché il Tribunale aveva erroneamente
accolto la domanda attrice respingendo le sue eccezioni: l) in
ordine alla legittimazione attiva della Italcuoio; 2) in ordine
alla violazione degli obblighi di cui agli artt. 1913 e 1914
c.c. in quanto era risultato che la Italcuoio aveva avvisato gli
assicuratori dopo quasi due mesi di giacenza delle pelli; 3) in
ordine alla prova dell’esistenza e dell’entità del danno, non
avendo la Italcuoio dimostrato che la merce danneggiata era
quella assicurata; 4) in ordine al pregiudizio dell’azione di
rivalsa contro il vettore marittimo.
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di valore subita da una partita di pellame da essa acquistata
3. La Corte d’appello ha riformato la sentenza impugnata ed
ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della
Italcuoio rigettando la domanda avanzata da quest’ultima in
primo grado.
In particolare ha ritenuto tale Corte che non vi è prova che
trasporto, tanto più che i pellami furono presi in consegna dopo
quasi un mese dallo sbarco degli stessi a Livorno.
4.
Propone ricorso per cassazione l’Industria Conciaria
Italcuoio s.p.a., con un unico motivo.
Resiste con controricorso Fondiaria-Sai s.p.a.
Le parti presentano memorie.
Motivi della decisione
5. Con l’unico motivo del ricorso si denuncia «motivazione
carente e contraddittoria circa il punto decisivo della
controversia relativa al momento del passaggio di proprietà tra
la Paramount e la Italcuoio, nonché circa il momento in cui si è
prodotto il danno.»
Sostiene parte ricorrente che l’impugnata sentenza si fonda
su due cardini logici: il primo relativo al momento in cui si è
prodotto il danno; il secondo relativo al momento in cui i
pellami sono diventati di proprietà dell’attrice in primo grado.
Per quanto riguarda il primo profilo, la motivazione della
impugnata sentenza è considerata dalla ricorrente ellittica,
atteso che attraverso il riferimento alla c.t.u. la Corte
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la Italcuoio avesse acquistato la merce già durante il
considera certo quello che il consulente ha dato solo per
probabile. La sentenza impugnata, secondo la Italcuoio, è in
particolare errata nel punto in cui sostiene che i vizi si
sarebbero presentati sin dall’arrivo, mentre tale affermazione è
smentita dai documenti in atti. La sentenza inoltre non tiene
data di arrivo in porto non coincide con quella di sdoganamento.
6. Sotto il secondo profilo parte ricorrente ritiene che il
Giudice fiorentino abbia errato ove ha ritenuto che l’unico
documento che attesta il momento in cui la Italcuoio è diventata
proprietaria sia la fattura emessa dalla Paramount, recante la
data del 5 luglio 1988.
Ad avviso della Italcuoio, invece, il momento della
emissione della fattura è certamente successivo alla conclusione
del sinallagma, mentre il documento n. 20 consente di concludere
che essa aveva dato mandato alla Banca Toscana, in data 22
giugno 1988, di curare gli adempimenti relativi al credito
documentario e di agire quale trasmettitrice. Va peraltro
ricordato, secondo la ricorrente, che, nella fattispecie in
esame, il trasferimento della proprietà si è perfezionato con lo
scambio del consenso fra venditrice e acquirente.
Per tale ragione, prosegue la Italcuoio, è evidente che non
sono stati sufficientemente accertati i presupposti che hanno
condotto la Corte d’appello a concludere che essa abbia
acquistato la merce solo dopo che la stessa è arrivata nel porto
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conto che, per normale prassi relativa alle merci importate, la
di Livorno, dovendosi integrare il ragionamento della Corte di
merito che si dimostra incompatibile con le risultanze
documentali.
In particolare l’impugnata sentenza sarebbe carente di
idonea motivazione in quanto la dichiarata assenza della
documenti: a) il documento n.1, ove sul retro risulta che essa è
consegnataria della polizza di carico ricevuta dalla Banca
Toscana che agiva quale trasmettitrice dello stesso documento;
b) il documento n. 20, relativo al momento in cui la merce
sarebbe passata in capo alla Italcuoio; c) il documento n. 12,
relativo al momento in cui i vizi si sarebbero prodotti.
7. Il motivo è anzitutto inammissibile in quanto manca il
momento di sintesi ai sensi dell’art. 366
bis
c.p.c.,
applicabile ratione temporis al ricorso in esame. La sentenza è
stata infatti pubblicata il 28 maggio 2009.
È altresì inammissibile in quanto non autosufficiente.
In tema di giudizio per cassazione, infatti, l’onere del
ricorrente, di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.,
così come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n.
40, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli
atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi
sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del
principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli
atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche
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legittimazione attiva della ricorrente sarebbe smentita da tre
mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano
contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel
fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di
trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del
giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al
c.p. c., ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica
indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6,
c.p.c., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al
reperimento degli stessi (Cass., 3 novembre 2011, n. 22726).
8. Nel caso in esame la ricorrente fa riferimento a tre
documenti il cui testo non è stato riportato né comunque
chiaramente illustrato.
Ciò vale in particolare per il documento n. 20 (mandato alla
Banca Toscana), che dovrebbe essere quello dal quale desumere
che il trasferimento di proprietà si era verificato prima ancora
dello sbarco della merce a Livorno.
Al riguardo la stessa ricorrente sostiene che tale documento
serviva per “curare gli adempimenti relativi al credito
documentario” e che essa agiva “quale trasmettitrice”.
La conoscenza del relativo contenuto sarebbe stata
importante per sostenere la soluzione contraria a quella della
sentenza.
9.
Per quanto riguarda invece il momento in cui si è
verificato il danno, mentre la Corte d’appello si è basata sulla
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richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369, terzo comma,
c.t.u., secondo la quale lo stesso si è prodotto nel corso del
trasporto, la ricorrente non indica, contrapponendola, una
specifica, diversa risultanza di carattere obiettivo e univoco,
limitandosi a contraddire la tesi del carattere probabilistico
di tale risultanza.
essere condannata alle spese del giudizio di cassazione che si
liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte
ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in
C 1.800,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di
legge.
Roma, 9 gennaio 2014
10. Rilevata l’inammissibilità del motivo, la Italcuoio deve