Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4555 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. I, 24/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SPOT HOLDING S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANAPO 29, presso l’avvocato GIZZI MASSIMO, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

NICOLI INGEGNERIA CIVILE S.R.L. IN CONCORDATO FALLIMENTARE (c.f.

(OMISSIS)), in persona dell’Amministratore Unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI 26-B, presso

l’avvocato BEVILACQUA CARMINE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PETRONI MASSIMO, giusta procura in calce al

ricorso notificato; ARGONAUTA S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso l’avvocato CANFORA MAURIZIO, che

la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

FALLIMENTO n. (OMISSIS) DI NICOLI INGEGNERIA CIVILE S.R.L.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 17/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato M. GIZZI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente ARGONAUTA srl, l’avvocato M. CANFORA

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente NICOLI ING. srl, l’avvocato A.

MORRONE, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Spot Holding srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria, avverso l’ordinanza resa in data 30/9/09, con la quale il Tribunale di Roma, all’esito dei reclami proposti L. Fall., ex art. 26 dalla fallita Nicoli Ingegneria Civile s.r.l. in concordato fallimentare e dalla società Argonauta s.r.l., in riforma del decreto del G.D. emesso in data 6-10 febbraio 2009 con cui il curatore della società Nicoli era stato autorizzato ad una cessione di credito, revocava la detta autorizzazione.

Hanno resistito con separati ricorsi l’Argonauta srl e la Nicoli Ingegneria civile srl in concordato fallimentare.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente si duole che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato l’eccepita violazione dell’obbligo di notificare il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza entro cinque giorni dalla comunicazione.

Lamenta inoltre l’omessa pronuncia ordine alla eccepita carenza di interesse dei reclamanti.

La prima doglianza è infondata.

La L. Fall., art. 26, applicabile al caso di specie come risultante dalla novellazione del 2006, prevede che il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato debba essere proposto tramite deposito presso la cancelleria del tribunale e che, a seguito del decreto del presidente di fissazione dell’udienza di comparizione, deve essere notificato unitamente a detto decreto,a cura del reclamante al curatore ed agli altri interessati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto, fermo restando che tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni. Il termine di cinque giorni in esame deve ritenersi a carattere ordinatorio.

Le sezioni unite di questa Corte, chiamate a decidere, nel vigore della vecchia normativa fallimentare antecedente alla entrata in vigore della riforma del 2006, circa la natura perentoria o ordinatoria del termine fissato dal giudice L. Fall., ex art. 98, al creditore opponente per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore, hanno ritenuto che detto termine avesse natura ordinatoria sicchè la sua inosservanza non determinava l’inammissibilità dell’opposizione, restando sanata, ex art. 156 cod. proc. civ., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato il curatore fosse comparso e avesse svolto l’attività cui la notifica del ricorso e del decreto era strumentale. (Cass sez. un. 25494/09). E’ stato a tale proposito osservato che la funzione del termine in questione è quello di consentire un lasso di tempo utile per esercitare il diritto di difesa e che, a tal fine, non è necessario che il termine abbia natura perentoria perchè, anche in conseguenza di un termine perentorio per la notifica, resterebbe il rischio che quest’ultimo possa essere eccessivamente breve o che comunque, al curatore stesso venga lasciato un tempo insufficiente tra la notificazione suddetta e l’udienza fissata dal giudice delegato. (Cass. sez. un 25494/09). Per cui in definitiva il termine interno per la notifica, dotato di tale qualifica non concorre agli adempimenti funzionali al promovimento del contraddittorio; e neppure si presta a contribuire alla risoluzione delle esigenze di difesa del curatore le quali continuano a dipendere strettamente (ed esclusivamente) dall’organizzazione dello spazio temporale minimo lasciato all’organo concorsuale per la propria costituzione. (Cass. sez. un. 25494/09).

Tale principio va applicato mutatis mutandis al caso di specie che differisce da quello fin qui esaminato relativo alla L. Fall., art. 98, vecchio testo per il solo fatto che, mentre ai sensi di quest’ultimo i due termini per la notifica e per il tempo che deve intercorrere tra la notifica e l’udienza sono fissati dal giudice, nella ipotesi in esame, prevista dalla L. Fall., art. 26, nuovo testo, i due termini sono fissati ex lege. In entrambi i casi, infatti, il contraddittorio viene comunque assicurato dalla avvenuta effettiva notifica del reclamo e del pedissequo decreto di fissazione di udienza mentre il diritto sostanziale di difesa, è assicurato dal rispetto del termine che impone che tra la notifica predetta e la data dell’udienza deve intercorrere un certo lasso di tempo non inferiore a quindici giorni come disposto dalla L. Fall., art. 26, comma 9 post novella; termine che nel caso di specie risulta rispettato. A tali considerazioni se ne devono aggiungere delle ulteriori che si svolgono tutte nel senso della infondatezza del ricorso. L’impugnazione in questione si svolge, infatti, secondo la procedura prevista per i procedimenti in Camera di consiglio sulla falsariga di quanto disposto dagli artt 706 e segg. c.p.c..

A tale proposito la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che l’instaurazione del giudizio camerale è caratterizzato da due fasi distinte che si perfezionano, rispettivamente, la prima con il deposito del ricorso in cancelleria e la seconda con la notifica al convenuto del ricorso e del pedissequo decreto del presidente del tribunale, contenente la fissazione dell’udienza di comparizione e del termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Pertanto, il rapporto cittadino – giudice si costituisce già con il deposito del ricorso, mentre la seconda fase è finalizzata esclusivamente alla costituzione del necessario contraddittorio fra le parti, con la conseguenza che l’omessa notifica o il mancato rispetto del termine fissato per la stessa non comportano, in difetto di espressa sanzione, la nullità del ricorso, già regolarmente proposto con il suo deposito in cancelleria (Cass. 18448/04; Cass. 507/03; Cass. 3837/06; Cass 22926/09), ma soltanto la necessità di assicurare l’effettiva instaurazione del contraddittorio che può realizzarsi, in applicazione dell’art. 162 cod. proc. civ., comma 1, mediante l’ordine di rinnovazione della notifica emesso dal giudice. (Cass. 12983/09), ovvero mediante la rinnovazione della stessa eseguita spontaneamente dalla parte. (Cass. 27450/05; Cass 6868/09; Cass 9528/09;Cass 15482/05; Cass 11360/99) oppure tramite la costituzione spontanea del resistente.

In tutti questi casi, infatti, viene raggiunto lo scopo che è quello di portare quest’ultimo a conoscenza del ricorso contro di lui proposto e viene quindi assicurata la regolarità del contraddittorio. Nel caso di specie, il mancato rispetto del termine di cinque giorni dalla data della comunicazione del decreto di fissazione di udienza entro cui effettuare la notifica, a prescindere dal suo carattere ordinatorio o meno, risulta comunque sanato dalla notifica effettuata dal reclamante prima di quindici giorni dalla data di fissazione dell’udienza, nonchè dalla costituzione in giudizio della controparte. Del tutto correttamente pertanto il tribunale ha proceduto all’esame del reclamo.

La seconda doglianza, relativa alla carenza di interesse dei reclamanti è inammissibile.

Non si rinviene, infatti, traccia di detta questione nel provvedimento impugnato nè la società ricorrente ha specificato in quale degli scritti difensivi aveva sollevato l’eccezione in questione onde la censura appare proposta per la prima volta in questa sede di legittimità. La doglianza è comunque infondata poichè l’attivo fallimentare è costituito da tutte le poste attive rientranti nel patrimonio del fallito e tra le dette poste rientrano certamente i crediti, per cui l’indebita cessione di una posta creditoria comporta senza dubbio una ingiustificata diminuzione del patrimonio del fallito con conseguente interesse a impugnare tale cessione sia da parte del fallito, che vede ridotta la massa attiva nonchè da parte dell’assuntore del concordato fallimentare che si vede sottratta una delle posta attive a lui cedute. Il ricorso va pertanto respinto.

La società ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento in favore di ciascuno dei controricorrenti delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condannarla ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore di ciascuno dei controricorrenti in Euro 3500,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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