Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4555 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33733-2018 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIUSEPPE ERAMO, ROCCO BALDASSINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2378/7/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 13 aprile 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da C.V. contro gli avvisi di accertamento con i quali, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, veniva accertato il maggior reddito conseguito dal contribuente negli anni 2007 e 2008. Osservava la CTR che, essendo stata accertata nella fattispecie l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva, “la prova fornita dal ricorrente circa la non produzione di reddito imponibile è stata assolutamente insufficiente ed ogni asserzione benevolmente contenuta, in proposito, nella sentenza di primo grado si palesa assolutamente indimostrata”.

Avverso la suddetta sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 132 c.c., deducendo la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, obiettivamente incomprensibile, gravemente perplessa e lacunosa.

Il ricorso è fondato.

Va ribadito che:

– “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; Cass. n. 4964/2017, in motivazione); – “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014).

Orbene, la CTR, dopo aver rilevato che, nel caso di specie, era stata accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva, si è limitata ad asserire testualmente: “la prova fornita dal ricorrente circa la non produzione di reddito imponibile è stata assolutamente insufficiente ed ogni asserzione benevolmente contenuta, in proposito, nella sentenza di primo grado si palesa assolutamente indimostrata”. Tali affermazioni si palesano apodittiche, meramente assertive, prive di ogni riferimento alla fattispecie concreta e quindi obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, ponendosi così al di sotto del “minimo costituzionale” di cui alla citata pronuncia delle Sezioni Unite.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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