Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4554 del 27/02/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 27/02/2018, (ud. 21/09/2017, dep.27/02/2018),  n. 4554

Fatto

P.A. propone ricorso per cassazione contro il Comune di La Spezia e Spezia risorse spa, che non svolgono difese, avverso la sentenza del tribunale della Spezia che, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione ad ingiunzione di pagamento ritenuta legittima anche in ordine alle maggiorazioni.

Parte ricorrente denunzia 1) violazione di norme di diritto in relazione alla carenza di potere del concessionario in tema di violazione del cds e di applicazione delle maggiorazioni e presenta memoria fuori termine con istanza di rimessione alla pubblica udienza, che non può essere accolta.

Sul primo punto la sentenza impugnata ha richiamato Cass. 9.4.2010 n. 8460 che ha eliminato qualsiasi dubbio sulla legittimità della procedura di riscossione e, sul secondo, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte in tema di maggiorazioni. Dopo un iniziale indirizzo in senso diverso (Cass. 16.2.2007 n. 3701) la successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass. 22.10.2007 n. 22100 ex multis e, di recente Cass. 1.2.2016 n. 1884)) è nel senso della applicazione anche alla fattispecie della maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non venga trasmesso all’esattore, previsione compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento e col chiaro disposto della L. n. 689 del 1981, art. 27 che, in caso di ritardo nel pagamento, prevede la maggiorazione di un decimo per ogni semestre.

Del resto Corte Cost 14.7.1999 n. 308 – ord. – ha qualificato tale sanzione non risarcitoria o corrispettiva ma aggiuntiva dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, decisione richiamata espressamente da Consiglio di Stato 4.12.2007.

In particolare i Giudici della Consulta hanno precisato trattarsi di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale escludendo, stante la diversità di presupposto e di finalità delle discipline menzionate, l’omogeneità dei termini di raffronto, necessaria a fondare un eventuale giudizio di disparità di trattamento rilevante ai sensi dell’art. 3 Cost., comma 1.

Il Consiglio di Stato, richiamando detta decisione, ha valorizzato il momento della esigibilità della sanzione.

Donde il rigetto del ricorso, condividendosi la proposta del relatore.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex dpr 115/20002 per il versamento dell’ulteriore contributo (Ndr: testo originale non comprensibile).

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2018

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