Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4553 del 25/02/2010
Cassazione civile sez. un., 25/02/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 25/02/2010), n.4553
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 14815/2009 proposto da:
OFFICINA TURRITANA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 36-B,
presso lo studio dell’avvocato SCARDIGLI Massimo, che la rappresenta
e difende unitamente agli avvocati SPANEDDA LUIGI, STEFANIA PAPPANI,
per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SASSARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE G. MARCONI 893, presso lo studio
dell’avvocato EMPOLI DANIELA, rappresentato e difeso dagli avvocati
RINALDI Maria Ida, SODDU GIUSEPPINA, DEMARTIS FRANCESCO, PAGLIAZZO
SIMONETTA, per delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
4704/2008 del Tribunale di SASSARI;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/02/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale dott.
Vincenzo GAMBARDELLA, il quale chiede che le Sezioni unite della
Corte, in camera di consiglio, vogliano dichiarare la giurisdizione
del giudice amministrativo.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
che il Comune di Sassari con citazione 29 ottobre 2008 aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di quella città a istanza della s.r.l Officina Turritana per l’importo di Euro 61.25630 a titolo di revisione prezzi in relazione ad un contratto d’appalto stipulato con detto Comune in data (OMISSIS);
che nell’atto di opposizione detto Comune aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, deducendo che trattandosi di revisione prezzi relativa a contratto ad esecuzione continua e/o periodica la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo;
che la s.r.l. Officina Turritana, avendo il giudice dell’opposizione fissato udienza di precisazione delle conclusioni apparendo la questione di giurisdizione a suo giudizio idonea a definire il giudizio, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c., deducendo che nei contratti d’appalto ad esecuzione continua e/o periodica la giurisdizione in materia di revisione prezzi appartiene al giudice ordinario, come già aveva affermato il TAR Sardegna, precedentemente da essa adito in relazione alla medesima domanda;
che il Comune di Sassari ha depositato un controricorso con il quale ha eccepito in via pregiudiziale: a) l’inammissibilità del ricorso, rilevando un insanabile contrasto fra la sua intestazione e il “peritura” risultante dalle conclusioni, con le quali si chiede di risolvere il conflitto di giurisdizione insorto fra giudice amministrativo e giudice ordinario, conflitto allo stato inesistente con conseguente inammissibilità del ricorso; b) ancora l’inammissibilità del ricorso perchè non notificato presso il procuratore costituito ma nella sede legale del Comune;
che, nel merito, il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso rientrando la domanda nella giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di contratto a esecuzione continuativa e/o periodica regolato, “ratione temporis” dalla L. n. 537 del 1993, art. 6, comma 4, come sostituito dalla L. n. 724 del 1994, art. 44 e recepito nella sostanza nel D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 244.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
che le eccezioni d’inammissibilità del ricorso sono infondate, dovendo il ricorso, espressamente proposto ai sensi dell’art. 41 c.p.c., essere qualificato, sulla base di quanto in esso esposto ed al suo obbiettivo “petitum”, quale regolamento preventivo di giurisdizione il quale, determinando l’apertura di una fase incidentale nell’ambito del giudizio nel corso del quale è stato proposto, va notificato presso il procuratore della controparte costituito in giudizio (Cass. Sez. un., 29 maggio 2003, n. 8701), senza che, peraltro la notifica alla parte personalmente dia luogo alla sua inammissibilità, trattandosi di notifica nulla e non inesistente, con la conseguente sanatoria ove la controparte – come nel caso di specie – si sia costituita (Cass. 15 luglio 1999, n. 391), avendo l’atto raggiunto il suo scopo;
che, quanto al merito, il giudizio “a quo” riguarda la revisione prezzi in un contratto di appalto di servizi ad esecuzione continuata stipulato nel (OMISSIS) e va pertanto confermato il principio già stabilito da questa Corte (Cass. Sez. Un. 17 aprile 2009, n. 9152) secondo il quale, in tema di appalto di opere pubbliche, spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6, comma 19, come sostituito della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 44 – “ratione temporis” vigente – sia le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo prevista dal comma 6 dell’art. 6 cit. (riprodotto dal comma 4 dell’art. 44), sia quelle attinenti al provvedimento applicativo della revisione, considerato che, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata di tali norme, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste con riferimento ad ipotesi di diritto soggettivo fatte valere si collochino in un’area di rapporti in cui la P.A. agisce esercitando il suo potere autoritativo, come nel caso della detta revisione: attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva poi confermata dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 115 e art. 244, comma 3 (Cass. sez. un. 15 giugno 2009, n. 13892);
che, pertanto, va dichiarate la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dinanzi al quale vanno rimesse le parti;
che in relazione alle particolarità della fattispecie processuale determinatasi si ravvisano giusti motivi per compensare fra di esse le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e rimette le parti dinanzi ai tribunale amministrativo regionale competente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010