Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4553 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.22/02/2017),  n. 4553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1822/2016 proposto da:

N.F., B.L., C.G.I, O.F.,

M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA C. MONTEVERDI,

20, presso l’avv. PIER PAOLO MONTOSI;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F. (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

GOVERNO DELLO STATO ITALIANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2500/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.G., M.A., N.F., O.F. e B.L., esponendo di essere medici specializzatisi in periodo antecedente il 1992, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna con atto di citazione notificato il 20 gennaio 2004 il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed il Governo italiano chiedendo il risarcimento del danno conseguente alla tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di obbligo degli Stati membri di remunerare adeguatamente i medici laureati frequentanti scuole di specializzazione. Si costituì la parte convenuta eccependo la prescrizione quinquennale del diritto e chiedendo comunque il rigetto della domanda. Il Tribunale adito, accogliendo l’eccezione di prescrizione, rigettò la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello gli attori. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza di data 16 dicembre 2014 la Corte d’appello di Bologna rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che, trattandosi di prescrizione decennale, il diritto non era prescritto ma che la pretesa era sfornita di prova e che l’istanza di concessione di termini ex art. 184 c.p.c., non era accoglibile non solo in quanto generica, non avendo mai indicato gli appellanti quali documenti e quali istanze istruttorie non potute avanzare in primo grado avrebbero inteso sottoporre alla Corte, ma anche (e soprattutto) perchè decaduti dalla possibilità di offrire prove posto che all’udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al primo giudice gli stessi si erano limitati a richiamare le rispettive domande svolte in citazione, omettendo di avanzare qualsiasi istanza istruttoria, da intendersi pertanto rinunciata.

Hanno proposto ricorso per cassazione C.G., M.A., N.F., O.F. e B.L. sulla base di due motivi resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 184 c.p.c. (nella formulazione di cui alla L. n. 353 del 1990), anche in relazione all’art. 115 c.p.c., nonchè dell’art. 359 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che la concessione del termine di cui all’art. 184 c.p.c., non è rimessa alla discrezionalità del giudice, laddove invece il giudice di primo grado ne aveva negato la concessione, e che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, erano stati indicati i documenti e le istanze istruttorie (sia nell’originario atto di citazione, che nelle comparse conclusionali di primo e secondo grado), mentre il richiamo nell’udienza di precisazione delle conclusioni alle domande di merito svolte non poteva escludere la concessione di termini per i mezzi istruttori, dato che le predette domande trovavano fondamento su quei mezzi, e far ritenere rinunciata la relativa istanza (peraltro reiterata in comparsa conclusionale).

Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 184 c.p.c. (nella formulazione di cui alla L. n. 353 del 1990), anche in relazione all’art. 115 c.p.c., nonchè dell’art. 24 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osservano i ricorrenti che il giudice di appello ha confuso la richiesta di un termine ai sensi dell’art. 184 c.p.c., entro il quale produrre documenti e indicare mezzi di prova, ed il profilo dell’ammissibilità dei mezzi istruttori dedotti con la memoria ai sensi dell’art. 184 c.p.c. e che non era stata data loro neppure la possibilità di formulare istanze istruttorie.

I motivi, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono manifestamente infondati. Non trova applicazione nel giudizio di appello l’art. 184 c.p.c.. La facoltà di produrre documenti in appello è ammessa nei limiti previsti dall’art. 345 c.p.c., comma 3, ma la produzione deve avvenire, a pena di decadenza, con la costituzione in giudizio della parte che la esegue, mentre non a caso il codice di rito non richiama, nella disciplina del giudizio di appello, la disposizione dell’art. 184 c.p.c., sulla facoltà del giudice di primo grado di assegnare un ulteriore termine (dopo la costituzione delle parti) per la produzione di documenti, atteso che l’esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento si accentua in sede di impugnazione (Cass. 23 maggio 2014, n. 11510; 10 giugno 2011, n. 12731; 2 aprile 2004, n. 6528). Ed invero la distinta menzione nell’art. c.p.c., dei “documenti” (oggetto di produzione) e “mezzi di prova” (oggetto di richiesta di ammissione) ed il parallelismo con cui questi strumenti vengono disciplinati sono determinati dal particolare meccanismo che la richiesta di prova per documenti comporta: la produzione dell’atto, come fatto che materialmente precede, e necessariamente implica e formalmente esprime, questa richiesta (Cass. Sez. U. 20 aprile 2005, n. 8203 conforme a Cass. 20 gennaio 2003 n. 775). I ricorrenti avevano pertanto l’onere di produrre i documenti in sede di costituzione in appello.

Con riferimento all’ulteriore motivo di censura va rammentato che le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l’atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione (Cass. 10 agosto 2016, n. 16886; 27 giugno 2012, n. 10748; 27 aprile 2011, n. 9410).

La peculiarità della vicenda processuale, che ha visto parte ricorrente avere avuto comunque ragione sulla questione della prescrizione nel corso delle fasi di merito, costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del R.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso e dispone la compensazione delle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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