Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4553 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28743-2018 proposto da:

DSV SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI SCARPA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7913/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 27/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, richiamando processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, ha notificato alla Saima Avandero s.p.a., (ora DSV s.p.a), nella qualità di coobbligata solidale, un atto di contestazione di violazione di norme tributarie di irrogazione di sanzioni amministrative in relazione a bollette di importazione e connesse dichiarazioni doganali asseritamente infedeli per omessa introduzione fisica, nei depositi fiscali IVA gestiti dalla società nell’interesse della propria cliente ITC Ceramiche s.p.a., obbligata principale, di merce di provenienza extracomunitaria.

La pronuncia di primo grado, sfavorevole alla contribuente, è stata confermata in appello, sul rilievo che risultava provato il fatto contestato (costituito dalla consegna diretta della merce alla destinataria) e, quindi, ritenendo correttamente emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’atto impugnato.

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 20135/2016, ha accolto il terzo motivo del ricorso proposto dalla contribuente.

Il giudice del rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della contribuente.

Avverso tale decisione, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

La contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e la nullità della sentenza impugnata che si era discostata dai principi fissati dall’ordinanza n. 20137/2016 di questa Corte, che non aveva demandato alla CTR di valutare l’astratta idoneità dell’inversione contabile quale strumento di assolvimento dell’imposta, ma esclusivamente di accertarne in concreto l’espletamento e verificare la proporzionalità della sanzione.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e ss., nonchè del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13. Sostiene la ricorrente che la CTR, nel negare l’effetto solutorio dell’inversione contabile, avrebbe omesso l’accertamento di fatto demandatole, ignorando la circostanza che le prove portate alla sua attenzione erano esaustive.

I due motivi, esaminabili congiuntamente in relazione alla loro stretta connessione, sono infondati.

Questa Corte, con ordinanza n. 20135/2016, ha accolto il motivo di ricorso con il quale la contribuente sosteneva che la CTR avesse erroneamente escluso che l’assolvimento dell’IVA interna, mediante autofatturazione, compensasse il mancato assolvimento dell’IVA all’importazione, implicando tale esclusione una doppia imposizione.

Sulla base dei principi formulati dalla Corte di Giustizia, la Corte, premesso che l’assolvimento dell’imposta mediante emissione di autofattura all’atto dell’estrazione, seppur solo virtuale, dei beni e la sua annotazione nei registri delle vendite e degli acquisti escludono qualsivoglia evasione, potendo integrare tardivo assolvimento dell’imposta, rilevava che, nella sentenza messa dalla CTR, mancava l’accertamento di fatto in ordine all’avvenuta emissione dell’autofatturazione ed alla sua registrazione nei registri degli acquisti e delle vendite.

Cassava, quindi, la sentenza impugnata, affermando i seguenti principi di diritto: “Al fine di evitare l’immediato assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto per l’immissione in consumo di beni non comunitari immessi in libera pratica, occorre che la loro introduzione nei depositi fiscali istituiti ai fini i.v.a. sia fisica e non soltanto virtuale. L’assolvimento dell’i.v.a. intracomunitaria col metodo dell’inversione contabile, in luogo dell’assolvimento dell’i.v.a. all’importazione, non consente al fisco di richiedere nuovamente il pagamento dell’imposta”.

Orbene, la CTR, in sede di rinvio, ha operato l’accertamento demandatole con l’ordinanza n. 20135/2016 di questa Corte, concernente la verifica dell’assolvimento dell’imposta nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile, mediante l’autofatturazione, giungendo ad escludere che l’assolvimento dell’IVA fosse avvenuto secondo i criteri individuati dalla Corte di giustizia, con conseguente legittimità dell’irrogazione delle sanzioni.

In particolare, il giudice del rinvio, con apprezzamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, ha rilevato che la documentazione prodotta dalla contribuente non forniva alcuna prova della corretta liquidazione dell’imposta, in quanto le autofatture recavano date di emissione di fantasia e comprendevano dazi ed IVA che non dovevano essere calcolati, risultando così irregolare sin dalla prima operazione l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile dell’IVA come inteso dalla Corte di giustizia e dalla Corte di cassazione. Osservava, inoltre, che i registri contabili e i modelli di versamento del tributo non risultavano prodotti.

Invero la ricorrente, pur evocando vizio di violazione di legge, prospetta – con il secondo motivo – una diversa valutazione delle risultanze fattuali, il cui apprezzamento è tuttavia riservato al giudice di merito. Con la proposizione del ricorso per cassazione, difatti, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante, Cass. n. 9097 del 2017).

In conclusione, diversamente dalla proposta del relatore, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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