Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4553 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. II, 19/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 19/02/2021), n.4553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23846-2019 proposto da:

M.M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO

RIBOTY, 23, presso lo studio dell’avvocato VALERIA GERACE, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE DI ANCONA;

– intimata –

avverso il l’ordinanza n. cronol. 8445/2019 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositata il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda presentata da M.M.R., cittadino proveniente dal (OMISSIS), con la quale chiedeva alla Commissione Territoriale di Ancona il riconoscimento della protezione internazionale nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o umanitaria.

1.1. Il richiedente assumeva di essere fuggito dal (OMISSIS) a seguito dell’uccisione, perpetrata ad opera del gruppo politico rivale – (OMISSIS) di suo padre, segretario del partito (OMISSIS). Dichiarava di essere stato denunciato e minacciato da membri dell'(OMISSIS) perchè questi credevano che volesse fare politica come il padre. Teme, in caso di rimpatrio, di essere ucciso.

1.2. Il Tribunale ordinario di Ancona, con ordinanza n. 8445/2019, confermando l’orientamento precedentemente espresso dalla Commissione Territoriale, rigettava il gravame proposto dal richiedente in ragione del carattere inverosimile del racconto dallo stesso riferito e considerando, altresì, l’assenza dei presupposti per il riconoscimento della tutela invocata.

1.3. In particolare, nel giustificare l’aspetto dell’inverosimiglianza del racconto, il Tribunale osservava che risultavano contraddittorie e, in generale, inattendibili le seguenti circostanze:

– con riguardo alla morte del padre, il Giudice di prime cure evidenziava come il ricorrente, dopo aver affermato di aver, in seguito agli scontri occorsi con la fazione politica rivale dell'(OMISSIS), condotto il genitore ferito nella propria abitazione, successivamente smentiva tale versione, sostenendo di averlo ricoverato in ospedale;

– con riferimento alla denuncia a suo carico e del di lui padre, il Tribunale giudicava inverosimile che fosse stata sporta una denuncia contro una persona ormai defunta;

– pur avendo il ricorrente riferito di essere stato costretto a lasciare il proprio Paese a causa della denuncia a suo carico, il Tribunale osservava come risultasse implausibile che lo stesso non fosse in grado di definire i motivi dell’accusa mossa nei suoi confronti e di fornire elementi basilari circa l’organizzazione ed il funzionamento del partito (OMISSIS).

L’inattendibilità della versione sostenuta risultava, poi, avvalorata, a dire del Tribunale, dal contenuto della documentazione versata in atti in quanto da essa emergeva come il luogo di nascita del ricorrente fosse diverso da quello dichiarato in sede di audizione, così come sussistevano discrasie in merito all’età del richiedente al momento dell’accaduto.

Quanto al difetto dei presupposti per la tutela invocata, il Tribunale adito, in adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria sullo stesso gravante, escludeva, con riguardo alla fattispecie di protezione sussidiaria disciplinata al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato in corso nel Paese d’origine del richiedente, pervenendo a tale conclusione sulla base di una pluralità di fonti internazionali, tra cui il rapporto EASO 2017, atte ad escludere che la sola presenza di civili nell’area in questione potesse costituire un pericolo per la loro vita ed incolumità. Quanto, poi, alla domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Tribunale concludeva per l’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento di tale forma di tutela dal momento che, dal quadro delineato mediante il richiamo alle COI consultate, non poteva ritenersi configurabile una situazione, nel Paese d’origine del richiedente, di compromissione del nucleo fondamentale dei diritti umani. Per l’effetto, la sola condizione del percorso di integrazione sociale del richiedente – comprovata dal cedolino paga versato in atti – non poteva, di per sè, ritenersi sufficiente a fondare il riconoscimento di tale forma di tutela, così come risultava priva di rilevanza la congiuntivite riscontrata, inidonea a rappresentare una situazione ostativa al rimpatrio forzoso.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione M.M.R., sulla base di tre motivi.

2.1. Ha resistito con controricorso il Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per avere il Tribunale, nel ritenere insussistenti i presupposti per la concessione delle misure di protezione invocate, violato il dovere di cooperazione istruttoria sullo stesso gravante di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 avvalendosi di fonti inattendibili.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura l’omesso e/o errato esame della storia del ricorrente in relazione alla situazione di violazione dei diritti umani in (OMISSIS), per aver il Giudice di merito rigettato le domande di protezione internazionale senza, tuttavia, verificare l’effettiva situazione di sistematica violazione dei diritti umani in essere nel Paese d’origine del richiedente.

3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione della Direttiva Europea 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’onere probatorio, per aver il Tribunale rigettato le misure di protezione internazionale invocate facendo unicamente leva sull’elemento della non credibilità del ricorrente, con ciò risultando inadempiente al dovere normativamente prescritto di cooperazione istruttoria.

3.1 motivi, che, per la loro connessione, meritano una trattazione congiunta, sono inammissibili.

3.2. il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, disciplina il procedimento cui l’organo giudicante è tenuto ad attenersi al fine di valutare la credibilità del ricorrente nel caso in cui lo stesso non fornisca adeguato supporto probatorio alle circostanze poste a fondamento della domanda di protezione internazionale.

3.3. Tra i criteri di valutazione menzionati, la disposizione de qua contempla espressamente quello della coerenza e plausibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente la protezione internazionale.

3.4. Secondo il principio costantemente affermato da questa Corte, infatti, in materia di protezione internazionale, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. (Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, n. 21142).

3.5. L’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati. La valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (Cassazione civile sez. VI, 30/10/2018, n. 27503).

3.6. Nella specie, in relazione al rischio di persecuzione, derivante dall’appartenenza del ricorrente al partito politico (OMISSIS), di cui il padre era segretario, da parte del gruppo politico rivale – (OMISSIS) – di suo padre, segretario del partito (OMISSIS), il Tribunale coglieva aspetti di inverosimiglianza del racconto, di cui dava atto in motivazione. In particolare, il Tribunale osservava che, nonostante egli avesse dichiarato che il padre fosse un esponente del (OMISSIS), non era stato in grado di fornire elementi basilari circa l’organizzazione ed il funzionamento del partito. Risultava, inoltre, contraddittorio il racconto relativo alla morte del padre in quanto prima affermava che dopo gli scontri occorsi con la fazione politica rivale dell'(OMISSIS), aveva condotto il genitore ferito nella propria abitazione e successivamente modificava tale versione, sostenendo di averlo ricoverato in ospedale. Con riferimento alla denuncia a suo carico ed a carico del padre, il Tribunale giudicava inverosimile che fosse stata sporta una denuncia contro una persona ormai defunta.

3.7. Alla luce di quanto esposto, risulta, quindi, che il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, valorizzando, a tal fine, i criteri espressamente contemplati dell’inattendibilità del ricorrente e dell’incoerenza delle dichiarazioni rese dallo stesso.

3.8. Quanto, poi, alla censura concernente l’inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria di cui si sarebbe reso responsabile l’organo di merito, in violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’eventuale esito negativo della valutazione di credibilità, coerenza intrinseca e attendibilità della versione resa dal richiedente la protezione internazionale rende inoperante il dovere di cooperazione istruttoria facente capo all’organo giudicante (Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, n. 21889; Cassazione civile sez. I, 22/02/2019, n. 5354).

3.9. A fronte di tanto, considerata l’assenza di credibilità ravvisata dal Giudice di merito nella versione resa dal richiedente la protezione internazionale, risulta infondata la censura di parte ricorrente volta a denunciare il mancato adempimento del dovere di cooperazione istruttoria da parte del Tribunale di Ancona.

3.10. Inammissibile è altresì la doglianza relativa al diniego della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), per la quale sussiste sempre il dovere di cooperazione istruttoria, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente (Cass. civ., sez. 1, ord. 10826, del 29.05.2020). Ebbene, in attuazione di tale dovere, il Tribunale ha adempiuto all’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa allo scopo di escludere l’esistenza nel paese di origine del richiedente di una condizione di tensione interna derivante da conflitti armati di tale intensità da esporre ad un danno grave la vita di chiunque per il solo fatto della presenza in quel luogo, e lo ha fatto correttamente attingendo le informazioni sul paese d’origine del richiedente da fonti internazionali, in ossequio a quanto previsto dalla previsione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Il Tribunale ha fatto espresso riferimento al rapporto EASO 2017 ed al Country Policy and Information Note, che escludevano come la sola presenza di civili nell’area in questione potesse costituire un pericolo per la loro vita ed incolumità.

3.11. Quanto, poi, alla censura concernente l’inattendibilità delle fonti consultate, preme richiamare l’orientamento di questa Corte secondo cui in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire aleCorte di legittimità l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. civ., sez. I, 21/10/2019, n. 26728).

3.12. Infine, con riguardo alla misura avente ad oggetto il permesso di soggiorno per motivi umanitari, nell’applicare la disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, il Tribunale ha fatto corretta applicazione delle condizioni cui è subordinato il rilascio di siffatta misura, concludendo per l’insussistenza di una situazione di vulnerabilità in capo a parte ricorrente. In particolare, sulla base delle informazioni sul paese di provenienza, il Tribunale ha ritenuto l’inesistenza del rischio, in capo al ricorrente, di essere immesso, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili. Nel corroborare siffatta conclusione, il Tribunale evidenziava che lo svolgimento di attività lavorativa, comprovata dal cedolino paga versato in atti, non poteva, di per sè, ritenersi sufficiente a fondare il riconoscimento di tale forma di tutela, così come risultava priva di rilevanza la congiuntivite riscontrata, inidonea a rappresentare una situazione ostativa al rimpatrio forzoso. Nel pervenire alla conclusione di rigetto, quindi, il Tribunale ha applicato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto nel nostro Paese, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass. civ., sez. un., 13/11/2019, n. 29459).

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

4.1. La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un’amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n. 22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002).

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

 

 

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