Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4553 del 11/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2022, (ud. 16/09/2021, dep. 11/02/2022), n.4553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5012-2020 proposto da:

LUCA TRASPORTI SAS DI L.A. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA COVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANDREA ROSSATO;

– ricorrente –

contro

ILVA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

– intimata –

avverso il decreto n. 11944/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositato

il 24/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dei 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – L. Trasporti S.a.s. di L.A. & C. ricorre per cinque mezzi, nei confronti di Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria, contro il decreto del 24 dicembre 2019 con cui il Tribunale di Milano ha respinto la sua opposizione allo stato passivo.

2. – Ha osservato il Tribunale: “Il principio di non contestazione non trova applicazione in sede di verifica dello stato passivo atteso che nel procedimento di verifica le parti possono stare in giudizio personalmente senza obbligo di difesa tecnica e la potestà del giudice di sollevare eccezioni rilevabili d’ufficio non è impedita dal comportamento di non contestazione del curatore (Cass. n. 19738 del 2017). Entrando in medias res, il citato art. 3, comma 1-ter, stabilisce “per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi del D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto, i crediti anteriori all’ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla Raccomandazione della Commissione, 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2014, sono prededucibili ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 111, e successive modificazioni. La norma di interpretazione autentica introdotta nel 2017 recita: “1-bis. Il D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, art. 3, comma 1-ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 111, e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell’ILVA”. Alla luce di quanto sopra emerge con chiarezza che il legislatore, ha riconosciuto eccezionalmente la prededuzione, che è categoria che di regola riguarda crediti sorti in funzione o in occasione della procedura concorsuale, ai crediti di cui al citato art. 3, in costanza dei requisiti specificati dalla norma che devono contemporaneamente ricorrere tutti: si tratta di una prededuzione di tipo funzionale al conseguimento delle finalità della procedura di ristrutturazione industriale prevista dal D.L. n. 347 del 2003. La norma predetta è necessariamente di stretta interpretazione perché la prededuzione ha come effetto l’alterazione della graduazione dei crediti previsti dalle cause legittime di prelazione e quindi va mantenuta ed applicata, rigorosamente in via eccezionale, nell’ambito previsto dal legislatore. La norma di interpretazione autentica, non avendo in quanto tale natura novativa, espressamente riconosce la prededuzione ai crediti delle imprese di autotrasporto in costanza dei requisiti specificati della norma oggetto di interpretazione, art. 3. Pertanto, “il dato testuale della norma e la stretta interpretazione alla quale si è chiamati (essendo norma autentica ed avendo ad oggetto un privilegio), portano fondatamente a concludere che il diritto alla prededuzione in capo agli autotrasportatori debba essere limitato (leggendo, cioè, congiuntamente i requisiti contemplati dalla citata norma di interpretazione autentica “imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi) al trasporto di merci non genericamente ed indistintamente considerato, bensì alle sole prestazioni di trasporto funzionali per gli impianti essenziali dello stabilimento Ilva di Taranto (e quindi quanto all’ambito del “cd. primo acciaio”, e per gli interventi ambientali previsti dal piano governativo)” (Trib Milano 19-9-19 est. Vasile). Venendo alla fattispecie sub iudice, deve escludersi che quest’ipotesi di trasporto funzionale ricorra. L’opponente non ha allegato e nemmeno provato di essersi occupata del trasporto in entrata di materie prime o di componentistiche degli impianti di cui sopra, bensì dai documenti di trasporto prodotti nonché dalle dichiarazioni rese in udienza dall’opponente risulta che il trasporto ha avuto per oggetto prodotti in uscita da vari stabilimenti, diversi da quello di Taranto, sicché difetta ab origine l’essenzialità e funzionalità delle prestazioni di trasporto in ragione del suo contenuto. Spese di lite compensate non avendo la procedura svolto difese ed essendosi sostanzialmente rimessa alla decisione del collegio”.

3. – Il Fallimento non svolge difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. – I motivi sono i seguenti:

Motivo primo – Nullità del decreto e/o del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, L. Fall., art. 99, comma 3, e artt. 24 e 111 Cost.) (omessa trattazione collegiale del giudizio tenutosi avanti il Tribunale di Milano);

Motivo secondo – Nullità del decreto o del procedimento (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. e L. Fall., art. 111-bis) (non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, vizio di ultrapetizione);

Motivo terzo – Nullità del decreto e/o del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c.) (nullità della sentenza per omessa od apparente motivazione);

Motivo quarto – Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) (art. 167 c.p.c., comma 1) (art. 24 e 111 Cost). Mancata contestazione della carenza dei requisiti per il riconoscimento della prededucibilità del credito da parte dei Commissari Straordinari di Uva s.p.a.;

Motivo quinto – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e specificamente del D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1-ter, e della L. n. 123 del 2017 (art. 360 c.p.c., n. 3) – Vi si denuncia l’erroneità della lettura fornita dal Tribunale del dato normativo applicabile.

Ritenuto che:

5. – Il ricorso è nel complesso manifestamente infondato.

5.1. – Il primo mezzo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, in applicazione del principio che segue: “Ai sensi della L. Fall., art. 99 (nella formulazione derivante dalle modifiche di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007), la trattazione dei procedimenti di impugnazione di cui all’art. 98, ivi compreso quello di opposizione allo stato passivo, può avvenire davanti al collegio o ad uno dei suoi componenti, delegato dal presidente ai sensi del comma 3, e, ove si sia optato per questa seconda modalità, l’investitura del collegio per la decisione – possibile anche in via breve da parte del giudice designato, in coerenza con la deformalizzazione tipica del nuovo rito speciale, ispirata ad esigenze di celerità, e senza la concessione dei termini previsti dalla L. Fall., art. 99, comma 11, puramente eventuale e facoltativa – non è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile, che riguardano il rito ordinario e non sono applicabili, neppure per ragioni logico-sistematiche, allo speciale rito delle impugnazioni dello stato passivo fallimentare” (Cass. 13 giugno 2016, n. 12116). E’ appena il caso di osservare che dal provvedimento impugnato risulta che esso è stato pronunciato il composizione collegiale.

5.2. – Il secondo mezzo, con cui la ricorrente lamenta che il giudice di merito non abbia tenuto conto che i Commissari Straordinari di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria non avessero mai contestato la prededucibilità del credito fatto valere, è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, in applicazione del principio che segue: “In tema di insinuazione allo stato passivo, non viola l’art. 112 c.p.c., il tribunale che, esercitando il proprio potere d’ufficio di accertare la fondatezza della domanda proposta, rigetti l’opposizione proposta dal creditore, dovendo l’accertamento sull’esistenza del titolo dedotto in giudizio essere compiuto dal giudice ex officio in ogni stato e grado del processo, in ognuna delle sue fasi, salvo che tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali” (Cass. 12 novembre 2019, n. 29254).

5.3. – Il terzo mezzo è manifestamente infondato, giacché il decreto impugnato esibisce una motivazione senz’altro eccedente la soglia del minimo costituzionale, laddove essa, offerta una ben comprensibile lettura del dato normativo applicabile (peraltro poi recepita da Cass. 20 febbraio 2020, n. 4341), ha osservato che, in concreto, la pretesa creditrice aveva effettuato trasporti da “vari stabilimenti, diversi da quello di Taranto”.

5.4. – Il quarto mezzo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, in applicazione del principio già citato al p. 5.2.

5.5. – Il quinto mezzo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, avendo questa Corte già deciso che: “In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, il D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1-ter, conv. con modif. in L. n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni eseguite, applicabile qualora la debitrice, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsi con D.P.C.M. ai sensi del D.L. n. 207 del 2012, art. 1, conv. con modif. in L. n. 231 del 2012; trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione, in deroga al principio generale di cui all’art. 2740 c.c., si applica alla sola debitrice che ne abbia le caratteristiche e non anche alla capogruppo o ad altra società del gruppo di imprese, pur ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, di cui faccia eventualmente parte la debitrice” (Cass. 20 febbraio 2020, n. 4341).

Nel caso deciso dalla pronuncia ora citata la fattispecie era diversa: si trattava, cioè, di prededuzione esclusa in quanto fatta valere nei riguardi di una società in amministrazione straordinaria, appartenente al gruppo ILVA, che non poteva come tale qualificarsi come impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1 citato. E tuttavia in medesimo principio si attaglia perfettamente al caso qui in esame, concernente attività priva di collegamento con il funzionamento degli impianti essenziali dello stabilimento Ilva di Taranto. Di guisa che il Tribunale ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.

6. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

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