Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4552 del 27/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4552 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA

sul ricorso 1014-2012 proposto da:
INFN ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE C.F.
84001850589, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente c:;

U=37,55.

2017
4598

TAFFARELLO

LUCA

C.F.

C

TFFLCU67R11L407G,

DEMETRE

ZAFIROPOULOS C.F. ZFLDTR58S14Z115W, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA OTRANTO 39, presso lo studio
dell’avvocato RAFFAELE CARDILLI, che li rappresenta e
difende unitamente agli avvocati GIANCARLO MORO e

Data pubblicazione: 27/02/2018

MARTA CAPUZZO, giusta delega in atti;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

INFN ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE C.F.
84001850589, in persona del legale rappresentante pro

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 205/2011 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 02/05/2011, R. G. N.
260/2008.

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

R.G. n. 01014 del 2012

CONSIDERATO
1. Che la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe,
pronunciando sull’impugnazione proposta dall’Istituto nazionale di fisica nucleare
(INFN) nei confronti di Taffarelo Luca e Demetre Zafiropoulos, nonché contro
altri lavoratori, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Padova,
dichiarava cessata la materia del contendere rispetto agli altri lavoratori appellati
contumaci, e in parziale accoglimento dell’appello nei confronti di Taffarelo Luca
e Demetre Zafiropoulos, in parziale riforma della sentenza di primo grado,

accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta nel giudizio
di primo grado e appellante.
2. I lavoratori tutti dipendenti dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN), sezione di Padova, dopo aver premesso che tale Istituto aveva stipulato
una polizza collettiva con l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA), ma che
successivamente all’entrata in vigore della disciplina sulla soppressione dei fondi
di previdenza integrativa la parte datoriale non aveva riconosciuto il loro diritto
all’accensione della suddetta polizza, avevano adito il Tribunale di Padova
invocando la natura retributiva e non previdenziale dell’assicurazione
complementare presso l’INA, per cui chiedevano l’accertamento del loro diritto
all’accensione del predetto contratto assicurativo fin dalla data delle rispettive
assunzioni, con conseguente condanna dell’INFN a ricostituire in loro favore la
medesima posizione riconosciuta agli altri dipendenti assunti precedentemente
all’entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 e non esclusi dalla convenzione in
esame.
3. Il Tribunale accoglieva la domanda.
4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’INFN prospettando
quattro motivi di ricorso.
5.

Resistono con controricorso e ricorso incidentale Taffarelo Luca e

Demetre Zafiropoulos, che in prossimità dell’adunanza camerale hanno
depositato memoria.
8. Anche l’INFN ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza
camerale.
RITENUTO
1. Che l’INFN con i quattro motivi di ricorso censura la statuizione della
Corte d’Appello che ha dichiarato la prescrizione del diritto vantato dai lavoratori
senza avere prima vagliato la fondatezza della relativa domanda, ad avviso di
esso ricorrente principale non sussistente.
2. Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli
artt. 14 e 26 della legge n. 70 del 1975, nonché del d.lgs. n. 134 del 1993, ex
art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
1

R.G. n. 01014 del 2012

Assume il ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe dovuto vagliare la
natura esatta, se retributiva o previdenziale, del trattamento approntato
dall’Istituto, qualificando lo stesso come trattamento previdenziale integrativo, in
ragione della disciplina di settore.
3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la insussistenza e illogicità
della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione
all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
La Corte d’Appello nel precludere l’esame nel merito in ragione della

all’iscrizione, in quanto la

prescrizione

consequenziale all’iscrizione,

non potendosi ritenere prescritto il diritto

dichiarata prescrizione ha finito per riconoscere il diritto dei ricorrenti
investe il diritto patrimoniale

all’iscrizione al Fondo.
4. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa
applicazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 in relazione all’art. 360, n. 5,
cod. proc. civ.
La Corte d’Appello non considerava che attribuire natura retributiva alle
spettanze di cui alla polizza INAIL significa violare l’art. 45 citato che stabilisce
che nei rapporti di lavoro con una pubblica amministrazione, il trattamento
economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi.
5.

Con il quarto motivo del ricorso è dedotta la violazione e falsa

applicazione dell’art. 13 della legge n. 70 del 1975 e dell’art. 74 del dPR n. 761
del 1979, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Prospetta

il ricorrente che, se si condividesse la qualificazione del

trattamento in esame in termini di retribuzione differita, non potrebbe che
giungersi alla conclusione che il medesimo trattamento rappresenta un’indennità
incompatibile con il TFR e quindi non erogabile.
6. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione
della loro connessione.
Gli stessi sono inammissibili.
Come questa Corte ha già affermato è inammissibile, per carenza di
interesse, il ricorso per cassazione proposto dalla parte totalmente vittoriosa in
ordine alla domanda oggetto del giudizio (Cass., n. 4981 del 2016, n. 11371 del
2006).
E tale evenienza si è verificata nel caso di specie, mancando la
soccombenza dell’INFN, atteso che la Corte d’Appello (pagina 9 della sentenza),
premesso che i lavoratori ricorrenti avevano agito nei confronti dell’INFN per
chiedere la propria iscrizione alla polizza collettiva e il proprio diritto al riscatto
dei periodi pregressi sin dalla propria assunzione, dichiarava l’intervenuta
prescrizione del diritto azionato, decorrendo il termine della prescrizione
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R.G. n. 01014 del 2012

quinquennale dal 1° gennaio 1997 per il Tafarello e dal 16 settembre 1990 per
il Zafiropoulos, i quali avevano agito in giudizio nel 2005.
7. Il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.
8.

All’inammissibilità del ricorso principale non segue l’inefficacia

dell’incidentale, in quanto lo stesso è stato proposto tempestivamente (cfr.
Cass., n. 6077 del 2015).
8.1. Con l’unico motivo del ricorso incidentale i lavoratori censurano la
statuizione che ha escluso la genericità della eccezione di prescrizione atteso che

la data rilevante ai fini della prescrizione per ognuno dei lavoratori risultava
dagli atti e documenti di causa e non era stata contestata dalla parte convenuta,
risultando, pertanto, un dato pacifico, suscettibile di valutazione e valorizzazione
da parte del giudice pur senza che la parte convenuta ne abbia fatto espressa
enunciazione (richiama, tra l’altro, Cass., n. 6459 del 2009).
La eccezione era ritenuta dalla Corte d’Appello fondata atteso che, come
si è ricordato, i lavoratori avevano agito chiedendo la loro iscrizione alla polizza
collettiva ed il loro diritto alla facoltà di riscatto dei periodi pregressi sin dalla
data della loro assunzione, indicata e documentata per il Tafarello dal 1° gennaio
1997 e per il Zafiropolous dal 16 settembre 1990. Di conseguenza la decorrenza
iniziale del termine di prescrizione coincideva con la data della loro assunzione e
lo stesso, avendo agito i lavoratori nel 2005, si era compiuto.
Rilevano i ricorrenti la genericità dell’eccezione come formulata senza
specificare le ragioni della stessa e le eventuali date di decorrenza.
La prescrizione, comunque, non potrebbe coprire il quinquennio
antecedente al 23 luglio 2003 quando veniva ricevuta dall’INFN la richiesta di
tentativo obbligatorio di conciliazione.
9. Il motivo è inammissibile.
Occorre premettere che (Cass., Sez. Un., n. 16598 e n. 22226 del 2016)
«il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema
normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le
quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con
la conseguenza che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e,
quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una
decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i
motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione
impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui
essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente
considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere,
dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per
inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione
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R.G. n. 01014 del 2012

tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente
sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.».
Tanto premesso, va ricordato che come posto in luce dalla giurisprudenza
di legittimità, l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte
ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi
l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o
finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è
vincolato dalle allegazioni di parte (Cass., n. 15631 del 2016).

eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la
manifestazione della volontà di profittare dell’effetto ad essa ricollegato
dall’ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una
“quaestio iuris”

sulla identificazione del diritto azionato e del regime

prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio, è rimessa al
giudice (Cass. 15337 del 2016).
Nella specie, dunque, la statuizione della Corte d’Appello che ha ritenuto
sufficiente la deduzione dell’inerzia dei lavoratori da parte dell’INFN, non risulta
censurata in modo adeguato secondo i principi sopra ricordati, non investendo,
peraltro la censura, in modo circostanziato e conforme all’art. 366, cod. proc.
civ., la riconduzione della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale
alla costituzione del rapporto di lavoro rispettivamente nel 1997 e nel 1990, con
conseguente irrilevanza della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione
intervenuta nel 2003.
10. Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.
11. In ragione della reciproca soccombenza sono compensate tra le parti
le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Compensa tra le parti le
spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21 novembre 2017.

In tema di prescrizione estintiva, l’elemento costitutivo della relativa

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