Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4552 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4552 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 11298-2008 proposto da:
GESTIONE LIQUIDATORIA DELLE CESSATE UU.SS.LL. NN.
18-20-21 E 22 DELLA SARDEGNA 02261430926, in persona del
Commissario Liquidatore presso la ASL N. 8, considerata domiciliata

ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRONGIA
FRANCESCO giusta procura in atti;

– ricorrente –

20.43

23C8

contro
ACE EUROPEAN GROUP LIMITED (già ACE INSURANCE SANV) 04124720964, in persona del legale rappresentante in carica,

Data pubblicazione: 26/02/2014

o
elettivamente domiciliata in ROMA, ‘VIALE GIULIO CESARE 71,
presso lo studio dell’avvocato DEL VECCHIO SERGIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEL VECCHIO
ANDREA giusta procura in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 4165/2007 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata. il 15/10/2007, R.G.N. 3878/2004;
udita la relazione della causa svolta fidla pubblica utliellm dd
10/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCR1M A;
udito l’Avvocato ANDREA DEL VECCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nel 1990 la Cigna lnsurance Company
of Europe SA NV (poi ACE Insurance SA NV) conveniva in giudizio,
davanti al Tribunale di Roma, l’Unità Sanitaria Locale n. 21 della
Sardegna chiedendone la condanna al pagamento della somma di
37.181.372 che assumeva dovuta a titolo di regolazione consuntiva di
premi di polizza di assicurazione infortuni a dipendenti per il periodo
21 novembre 1989 —25 gennaio1990.
Si costituiva in giudizio la USL convenuta impugnando la domanda
della quale chiedeva il rigetto.
11 prneenno veniva dichiarato interwtto per il decesso del difensore

dila &tta, USI_ e riassunto dall’attrice. L’Azienda USL n_ 8 di Cnliari
si costituiva quale convenuta in riassunzione.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 19 marzo 2003 condannava
l’Azienda USL n. 8 della Sardegna al pagamento, in favore dell’attrice,
della somma di 37.181.372, oltre interessi, e di quanto dovuto per il
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premio consuntivo per l’annualità 1989/1990, da liquidarsi in separata
sede.
Avverso tale decisione l’Azienda USL n. 8 Cagliari – Gestioni
Liquidatorie delle cessate UU.SS.LL. nn. 18-20-21-22, in persona del
Commissario Liquidatore, proponeva gravame dinanzi alla Corte di

dell’appellante, già accertati con sentenza di quella Corte n. 139/2000,
e l’importo dovuto in base alla sentenza impugnata.
Con riferimento al capo della predetta decisione di condanna generica
al pagamento di quanto dovuto per l’ultimo premio annuale da
liquidarsi in separato giudizio, l’appellante deduceva l’erroneità di tale
statuizione perché assunta in violazione dell’art. 278 c.p.c. in assenza di
istanza di parte.
L’appellante concludeva chiedendo, previa compensazione dei diversi
crediti tra le parti, di essere assolta dalle pretese dell’appellante anche in
relazione alla pronuncia di condanna generica.
Si costituiva in giudizio l’appellata eccependo il difetto di
legittimazione della Gestione Liquidatoria delle UU.SS.LL. 18-20-21 e
22 ad appellare la sentenza di primo grado; la nullità e/o inefficacia
della procura rilasciata dal Commissario Liquidatore delle dette
UU.SS.LL. ai fini della rappresentanza in giudizio della Azienda USL n.
8; il giudicato, in assenza di valido appello della predetta Azienda;
l’inammissibilità dell’appello per genericità del primo motivo nonché
l’infondatezza dell’eccezione di compensazione. Proponeva, inoltre,
appello incidentale condizionato in relazione all’omessa liquidazione di
quanto dovuto in base alla pronuncia di condanna generica.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 ottobre 2007,
dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Gestione Liquidatoria

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appello di Roma, eccependo la compensazione tra i crediti

delle cessate UU.SS.LL. 18-20-21-22 e compensava tra le parti le spese
del giudizio d’appello.
Avverso la sentenza della Corte di merito la predetta Gestione
Liquidatoria ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due
motivi.

succeduta ad ACE Insurance SA NV.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Al ricorso in esame si applica il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. inserito nel codice di rito dall’art. 6 del d.1g-s. 2 febbraio 2006, n. 40 ed
abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d) della legge 18 giugno 2009, n.
69 – in considerazione della data di pubblicazione della sentenza
impugnata (15 ottobre 2007).
2. Con il primo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione
dell’art. 100 cpc sulla corretta formazione del contraddittorio delle
parti nel rapporto dedotto in causa, in relazione all’art. 360 n. 5 cpc,
nonché dell’art. 366 bis cpc, ai fini della identificazione dei soggetti
legittimati ad agire e contraddire”.
3. Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione
delle norme di legge art. 6 — L. 23 XII.1994 n. 724 e L.R. n. 11/98, art.
56 e D.L.vo n. 502/1992 relative alla trasformazione in Gestione
Liquidatoti[a] delle cessate UU.SS.LL. in relazione all’art. 360 n. 3 cpc,
nonché all’art. 366 bis cpc”.
4. Con i predetti motivi, illustrati unitariamente, la ricorrente censura la
sentenza impugnata assumendo che nei rapporti obbligatori facenti
capo alle disciolte UU.SS.LL. sono succedute le Gestioni Stralcio,
dotate di autonomia amministrativa e contabile, nonché di soggettività
ed autonomia processuale e, pertanto, in relazione ai predetti rapporti,
come confermato anche dall’art. 26 della legge regionale sarda n. 11 del
4

Ha resistito con controricorso l’ACE European Group Limited,

1998, l’Azienda Sanitaria Locale della Regione Sardegna è priva di
legittimazione sostanziale e processuale; sostiene altresì la ricorrente
che a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 502 del 1992, istitutivo
delle Aziende USL, queste ultime non sono subentrate nei rapporti
obbligatori facenti capo alle USL, essendo stati i relativi debiti trasferiti

Gestioni stralcio, poi trasformate in liquidatorie, per le quali è stata
prevista la nomina, da parte delle Regioni, dei dirigenti generali ASL,
quali Commissari Liquidatori, che amministrano e liquidano le
situazioni debitorie delle USL esistenti alla data del 31 dicembre 1994 e
che i successivi interventi legislativi non hanno apportato modifiche
alla situazione descritta.
Ad avviso della ricorrente di tale “trasformazione” delle cessate USL in
Gestioni Liquidatorie delle stesse, avvenuta nel corso del giudizio di
primo grado, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto ovvero ne
avrebbe dato una erronea interpretazione, come si evincerebbe dalla
motivazione della sentenza impugnata.
4.1. Conclusivamente sono stati formulati i seguenti quesiti, senza
specificare a quale dei motivi proposti siano riferiti:
“- Dica l’Ecc.ma Suprema Corte regolatrice se con l’entrata in vigore del D.Lvo n.
502/1992, che ha previsto le nuove Aziende Sanitarie, nelle quali si accorpavano
le preesistenti USL, le nuove Aziende non sono subentrate nei rapporti obbligatori
dei quali erano parti le USL, essendo stati i relativi rapporti obbligatori trasferiti
alle Regioni.
– Dica ancora l’Ecc.ma Corte Suprema se, tenuto conto che con la legge
23.12.1994, n. 724 — all’art. 6 — istitutiva delle “Gestioni a Stralcio”, poi
trasformate in liquidatone, per le quali è stata prevista la nomina — da parte delle
Regioni — dei Dirigenti Generali ASL, quali Commissari Liquidatori che
amministrano e liquidano le situazioni debito ne delle USL, alla data del
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alle Regioni, che l’art. 6 della legge 23 dicembre 1994 ha istituito le

o
13.12.1994, dovesse necessariamente partecipare in tale veste e quale necessario
legittimato nel rapporto edotto in causa, il Commissario Liquidatore, al giudizio di
H° grado, a differenza e in sostituzione della USL 21 chiamata in contraddittorio
nel giudizio di primo grado.
– Dica infine se anche la legge della Regione Sarda n. 11 / 1998 abbia previsto la

all’uopo il Direttore Generale della ASL n. 8.
– Dica infine se il legittimato ad agire e contraddire nel giudizio di appello, debba
essere la Gestione Liquidatoria delle Cessate USL nn. 18-20-21 e 22, in persona
del Commissario Liquidatore, così come legittimamente è avvenuto nel grado di
appello, e non il Direttore Generale della USL n. 8”.
4.1. Pur a voler prescindere dalla inadeguatezza dei proposti quesiti,
essendo generici ed astratti i primi tre, ed avulso dalla peculiare
fattispecie concreta il quarto, in difetto di ogni riferimento al soggetto
che, nel caso all’esame, è stato parte del processo di primo grado, i
motivi, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente,
sono entrambi infondati.
Ed invero risulta dall’intestazione delle sentenza di primo grado e dal
dispositivo della stessa nonché dalla comparsa di costituzione della
convenuta in riassunzione (atti tutti riportati nel controricorso) che la
causa è stata interrotta nel corso del giudizio di primo grado per il
decesso del difensore della Usi n. 21 e che, quale convenuta in
riassunzione, si é costituita l’Azienda Usi n. 8, in persona del
Commissario Straordinario, senza alcun riferimento alla Gestione
liquidatoria e senza che sia stato eccepito dalla detta parte il suo difetto
di legittimazione passiva. Risulta, altresì, che la sentenza di primo
grado è stata emessa nei confronti della Azienda USL n. 8 della
Sardegna.

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successione della USL 21 della Sardegna nelle Gestioni Liquidatorie nominando

L’appello, invece, è stato proposto dall’azienda Usi n. 8 Gestioni
Liquidatorie delle cessate UU.SS.LL. 18-20-21-22, in persona del
Commissario liquidatore, soggetto, quindi, diverso da quello che ha
partecipato al giudi7io di primo grado e nei cui confronti è stata
emessa la sentenza del Tribunale, sicché correttamente la Corte di

Alla luce di quanto sopra evidenziato, è assolutamente irrilevante, ai
fini della decisione, verificare in questa sede se il contraddittorio in
primo grado sia stato instaurato o meno correttamente nei confronti
dell’Azienda USL n. 8 della Sardegna (piuttosto che nei confronti
dell’Azienda USL 8 Gestioni Liquidatorie delle cessate USL) ed è
palesemente ammissibile — contrariamente a quanto assume la
controricorrente — il ricorso per cassazione proposto dallo stesso
soggetto che è stato parte del giudizio di secondo grado.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di
legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00
per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Su em

Cassazione, il 10 dicembre 2013.

merito ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta.

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