Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4552 del 25/02/2010

Cassazione civile sez. un., 25/02/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 25/02/2010), n.4552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5334/2009 proposto da:

COMUNE DI NARNI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE RAFFAELLO SANZIO 1, presso lo studio

dell’avvocato ROMANO ALBERTO, che lo rappresenta e difende, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 55, presso lo studio dell’avvocato SABBADINI

Giancarlo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LONGARINI MASSIMO, per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

3413/2008 del TRIBUNALE di TERNI;

udito l’avvocato Alberto ROMANO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale dott.

Ennio Attilio SEPE, il quale chiede che la Corte di cassazione, in

Camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario,

con le conseguenze di legge.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

che il Comune di Narni, con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione notificato il 2 marzo 2009 alla sig.ra D.S. E., esponeva che costei, con citazione notificata il 18 ottobre 2008, lo aveva convenuto dinanzi al tribunale di Terni deducendo che esso Comune aveva occupato un terreno del quale era comproprietaria, in località (OMISSIS), al fine dell’ampliamento del locale cimitero, realizzando l’opera senza che fosse intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità e senza adottare il decreto di esproprio, deducendo anche la tardività dell’avvio, da parte dell’amministrazione comunale, del procedimento del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 43, comunque inapplicabile alla fattispecie, essendo stata l’opera realizzata prima dell’entrata in vigore (il 30 giugno 2003) di detta norma;

che con la citazione l’attrice aveva chiesto il ripristino dello stato dei luoghi e la condanna di esso Comune al risarcimento dei danni, dando peraltro atto che la realizzazione dell’opera era stata preceduta nell'(OMISSIS) dalla redazione del piano particellare e nel (OMISSIS) dall’approvazione del progetto esecutivo;

che, pertanto, doveva ritenersi che la realizzazione dell’opera pubblica era avvenuta in costanza della dichiarazione di pubblica utilità implicita nell’approvazione del relativo progetto, avvenuta con la Delib. Consiliare 29 febbraio 2000, n. 21, cosicchè ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, lett. b), la causa deve ritenersi rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo, sia per avere ad oggetto un comportamento costituente esecuzione di un provvedimento amministrativo (la dichiarazione di pubblica utilità implicita nella su detta delibera consiliare);

che essa vi rientra, comunque, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, involgendo la questione relativa alla legittimità degli atti relativi alla procedura del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 43, iniziata dal Comune e della quale l’attrice ha dedotto l’illegittimità;

che la D.S. resisteva con controricorso notificato il 9 aprile 2009, deducendo che la delibera del consiglio comunale di approvazione del progetto dell’opera riguardava il progetto esecutivo a soli fini tecnici, non conteneva le date d’inizio e termine dei lavori, nonchè delle espropriazioni cosicchè in essa non era implicita la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera; che non era stato mai emanato il provvedimento autorizzativo dell’occupazione d’urgenza; che il procedimento del D.P.R. n. 327, ex art. 43, non era applicabile alla fattispecie “ratione temporis”; chiedeva il rigetto del ricorso;

che il Comune di Narni ha depositato memoria deducendo che secondo la giurisprudenza del giudice amministrativo, il provvedimento di acquisizione del bene del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 43, può essere adottato anche in relazione ad occupazioni verificatesi anteriormente alla sua entrata in vigore e comunque la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, così come vi rientra la controversia relativa al ripristino ed al risarcimento del danno trattandosi di occupazione acquisitiva;

che ha contestualmente depositato documentazione relativa alla acquisizione dell’area ai sensi del su detto del D.P.R. n. 327, art. 43; che di tale documentazione non può tenersi conto ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

la controversia ha per oggetto il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a un immobile che si deduce illegittimamente occupato, sul quale è stata costruita un’opera pubblica (cimitero) ed il risarcimento dei danni, deducendosi il carattere usurpativo dell’occupazione in mancanza di idonea declaratoria di pubblica utilità dell’opera e la illegittimità dell’intrapreso procedimento di acquisizione ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43;

che al fine di valutare il carattere usurpativo dell’opera pubblica è assorbente la considerazione che il progetto dell’opera pubblica approvato in data 29 febbraio 2000 dal consiglio comunale – peraltro “ai soli fini tecnici” – manca dei termini per l’inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori, previsti dalla L. n. 2359 del 1985, art. 13, per la giuridica esistenza della dichiarazione di pubblica utilità anche per il caso di dichiarazione implicita di pubblica utilità ai sensi della L. n. 1 del 1978, art. 1 (Cass. Sez. Un. 4 marzo 1997, n. 1907; 2 aprile 2007, n. 8210; 19 aprile 2007, n. 9323);

che la sentenza il 204 del 2004 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, comma 1, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, nella parte in cui comprendeva nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, oltre agli atti e provvedimenti con i quali le pubbliche amministrazioni, direttamente o attraverso soggetti ad esse equiparati, svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia di urbanistica e edilizia, anche i comportamenti, così estendendola a controversie relative a fattispecie nelle quali la p.a. non esercita, nemmeno mediatamente, alcun pubblico potere;

che successivamente la sentenza n. 191 del 2006 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale anche del D.Lgs. n. 325 del 2001, art. 53, comma 1 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di espropriazioni per pubblica utilità), trasfuso nel D.P.R. n. 327 del 2001, nella parte in cui, a sua volta, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai “comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati”, non escludeva i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere;

che in forza dei principi enunciati in tali sentenze, in materni urbanistica-edilizia ed espropriativa, debbono pertanto ascriversi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di risarcimento da comportamenti causativi di un danno che, pur se legittimi, siano riconducibili, almeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, rientrando esse invece, in mancanza di tale riconducibilità, nella giurisdizione del giudice ordinario;

che fra queste ultime rientrano le controversie relative ad occupazioni, con irreversibile trasformazione a seguito di esecuzione di opera pubblica, in cui sia mancata la dichiarazione di pubblica utilità (Cass. Sez. Un. 20 marzo 2008, n. 7442; 19 aprile 2007, n, 9322; 30 febbraio 2007, n. 3043; 20 dicembre 2006, n. 27192), ovvero essa debba ritenersi giuridicamente inesistente per la mancanza dei termini per l’inizio ed il completamento delle espropriazioni e dei lavori (Cass. Sez. Un. 4 marzo 1997, n. 1907; 2 aprile 2007, n. 8210;

19 aprile 2007, n. 9323); oppure sia divenuta inefficace prima dell’occupazione ed irreversibile trasformazione del fondo (Cass. Sez. Un. 23 dicembre 2008, n. 30254), mentre spettano al giudice amministrativo le controversie risarcitorie materia di occupazioni appropriative, cioè alle occupazioni con irreversibile trasformazione del fondo correlate ad una dichiarazione di pubblica utilità ancora efficace al momento in cui esse avvennero (Cass. Sez. Un., 23 dicembre 2008, n. 30254 cit.; 20 dicembre 2006, n. 27191).

Ne deriva che nel caso di specie, dovendosi ritenere, per quanto sopra detto, che l’opera pubblica sia stata eseguita in carenza di declaratoria di pubblica utilità, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Nè tale giurisdizione può ritenersi sia venuta meno per essere stato inviato, prima dell’inizio della causa, avviso d’inizio del procedimento di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43, non potendo ciò influire sulla giurisdizione del giudice ordinario conseguente all’occupazione usurpativa, come è espressamente statuito dall’art. 43, comma 2, lett. c), secondo il quale Tatto di acquisizione “determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento senza pregiudizio per l’eventuale azione già proposta”.

Deve pertanto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, con rimessione al medesimo di provvedere anche sulle spese del giudizio dinanzi a questa Corte.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette allo stesso di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010

 

 

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