Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4552 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.22/02/2017),  n. 4552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1669/2016 proposto da:

STUDIO TECNICO ASSOCIATO PAV, G.E., B.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 29,

presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO MARZOCCHI BURATTI,

rappresentati e difesi dall’avvocato VALENTINO ANGELETTI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRICOLA IL QUADRIFOGLIO DI T.E., MILANO

ASSICURAZIONI S.p.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 553/2015 della CORTE D’APPELLO di PIRUGIA,

depositata il 02/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’azienda agricola “Il Quadrifoglio di T.E.” convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Spoleto lo studio tecnico PAV in persona dei professionisti associati geom. B.F. e arch. G.E. chiedendo il risarcimento del danno per inesatto adempimento di incarico professionale. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in causa la società assicuratrice. Il Tribunale adito, previo riconoscimento del concorso di colpa del creditore (rispetto al pregiudizio, determinato dalla cessazione dello svolgimento dell’attività agrituristica per ordine dell’autorità comunale, rilevante era non solo la difformità dello stato di fatto dell’immobile rispetto al progetto approvato imputabile ai professionisti ma anche la decisione della parte attrice di intraprendere l’attività senza le prescritte autorizzazioni), accolse la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 7.774,00 oltre interessi, con condanna alle spese, e condannò Milano Assicurazioni s.p.a. a tenere indenni i convenuti in relazioni alle somme anzidette.

Avverso detta sentenza propose appello l’azienda agricola “Il Quadrifoglio di T.E.”. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza di data 22 ottobre 2015 la Corte d’appello di Perugia, previa esclusione del concorso di colpa, condannò i convenuti al pagamento della somma di Euro 14.998,00 oltre interessi, confermando per il resto l’impugnata sentenza. Osservò la corte territoriale, premesso che il danno era rappresentato dal ritardo nell’intrapresa dell’attività agrituristica, che il T. non era consapevole della difformità relativa alla copertura dell’immobile e che quanto alle altre difformità, che avevano impedito il rilascio del certificato di agibilità e che erano a conoscenza del T., le stesse non erano sufficienti per imputargli un concorso di colpa, non potendo i professionisti rimproverare alla parte attrice di non averli invitati a presentare la richiesta di variante al progetto o di autorizzazione in sanatoria, richiesta che essi stessi erano tenuti a sollecitare all’attore in forza del contratto. Aggiunse la Corte, con riferimento alla domanda di manleva, che gli appellati si erano limitati a chiedere la conferma della statuizione di primo grado e non la condanna della società assicuratrice alla manleva della maggiore somma che fosse stata riconosciuta all’attore in caso di accoglimento dell’appello, nè avevano chiesto la condanna alle ulteriori spese del grado di appello.

Ha proposto ricorso per cassazione lo studio tecnico PAV in persona dei professionisti associati geom. B.F. e arch. G.E. sulla base di due motivi. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso limitatamente al secondo motivo. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1227 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva la parte ricorrente che ha errato il giudice di appello nel ritenere che il T. non fosse consapevole che il tetto doveva essere coperto da un’applicazione in cartongesso, come evincibile dalla testimonianza in atti. Aggiunge, con riferimento alle difformità di cui il T. era consapevole, che anche ad ammettere l’onere dei professionisti, era del pari onerato il T. stesso, il quale avrebbe dovuto sollecitare i propri tecnici o rivolgersi ad altri professionisti, e che riconoscere la sua consapevolezza vuol dire riconoscere che aveva previamente accettato la necessità di una variante in sanatoria, rinviando l’apertura dell’agriturismo.

Il motivo è inammissibile. Con riferimento alla difformità di cui il T., secondo il giudice di appello, era consapevole, la censura si limita ad una mera istanza di rivisitazione del merito, inammissibile nella presente sede di legittimità. Anche per quanto riguarda le ulteriori difformità il motivo di ricorso si palesa inammissibile, sconfinando in area riservata al giudice di merito. In tema di risarcimento del danno, l’accertamento dei presupposti per l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1227 c.c., comma 2, che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza -integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se non nei termini del vizio motivazionale (fra le tante Cass. 5 luglio 2007, n. 15231). Parte ricorrente non ha denunciato l’esistenza di vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 346 e 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva il ricorrente che, essendo stata chiesta nella comparsa di costituzione in appello la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva condannato il terzo chiamato in causa, non vi era un onere di riproposizione dell’istanza ai sensi dell’art. 346 c.p.c. e che, avendo ritenuto il giudice di appello che vi era stata rinuncia alla domanda per non essere stato esplicitato nella domanda che la manieva andava estesa alle ulteriori somme riconosciute in appello, il giudice aveva omesso di pronunciare sulla domanda.

Il motivo è fondato. Essendo stata accolta la domanda di garanzia non vi era un onere di riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c., nè tanto meno di proposizione di appello incidentale sia pure condizionato all’accoglimento dell’appello principale. La mancata esplicitazione nelle conclusioni che la domanda di manleva andava estesa alle ulteriori somme riconosciute in appello non può essere interpretata come rinuncia alla domanda per la parte eccedente riconosciuta in primo grado, mancando i presupposti degli oneri processuali innanzi indicati. Doveva quindi presumersi la permanenza della domanda di garanzia nel processo, così come proposta in primo grado, da intendersi riferita agli ulteriori importi dovuti in base alla decisione di secondo grado, anche per ciò che concerne le spese processuali.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito limitatamente al rapporto processuale con il terzo chiamato. La società assicuratrice va condannata a tenere indenne i convenuti di quanto tenuti asr esborsare in favore dell’azienda agricola “Il Quadrifoglio di T.E.” in conseguenza del giudizio introdotto da quest’ultima. Non intervenendo la cassazione della sentenza impugnata relativamente al rapporto processuale con l’originaria attrice non si deve provvedere sulle spese delle precedenti fasi di merito relativamente a tale rapporto processuale. Quanto invece al rapporto processuale con la società assicuratrice sussistono le ragioni evidenziate nei precedenti gradi di merito per disporre la compensazione delle spese con riferimento alle fasi di merito. Quanto al giudizio di cassazione, in mancanza della partecipazione delle controparti al giudizio, non si provvede sulle spese, quanto al rapporto processuale con l’azienda agricola “Il Quadrifoglio di T.E.” per la mancanza di partecipazione al processo della parte quanto al rapporto con la società assicuratrice sussistendo i presupposi per un provvedimento di compensazione (per gli stessi motivi della compensazione nelle fasi di merito) ove la controparte fosse stata presente al giudizio.

PQM

la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso; dichiara inammissibile il primo motivo; cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo la causa nel merito limitatamente al rapporto processuale fra lo studio tecnico PAV in persona dei professionisti associati geom. B.F. e arch. G.E. e Milano Assicurazioni s.p.a., condanna quest’ultima a tenere indenne la parte ricorrente degli ulteriori importi dovuti in base alla decisione di secondo grado; dispone la compensazione delle spese processuali relativamente al rapporto processuale fra lo studio tecnico PAV in persona dei professionisti associati geom. B.F. e arch. G.E. e Milano Assicurazioni s.p.a. circa i precedenti giudizi di merito.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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